I N D I C E
DEFINIZIONE
GIURAMENTO
PROFESSIONALE
TITOLO I
OGGETTO E CAMPO DI
APPLICAZIONE
-Art. 1 Definizione
-Art. 2 Potestà disciplinare - Sanzioni
TITOLO II
COMPITI E DOVERI
GENERALI DEL MEDICO
CAPO I Indipendenza e
dignità della professione
-Art. 3 Doveri del
medico
-Art. 4 Libertà e indipendenza della professione
-Art. 5 Esercizio dell'attività professionale
-Art. 6 Limiti dell'attività professionale
CAPO II Prestazioni
d'urgenza
-Art. 7 Obbligo di
intervento
-Art. 8 Calamità
CAPO III Obblighi
peculiari del medico
-Art. 9 Segreto
professionale
-Art.10 Documentazione e tutela dei dati
-Art.11 Comunicazione e diffusione di dati
CAPO IV Accertamenti
diagnostici e trattamenti terapeutici
-Art.12 Prescrizione e
trattamento terapeutico
-Art.13 Pratiche non convenzionali - Denuncia di abusivismo
-Art.14 Accanimento diagnostico-terapeutico
-Art.15 Trattamenti che incidono sulla integrità psico-fisica
CAPO V Obblighi
professionali
-Art.16 Aggiornamento e
formazione professionale permanente
TITOLO III
RAPPORTI CON IL
CITTADINO
CAPO I Regole
generali di comportamento
-Art.17 Rispetto dei
diritti del cittadino
-Art.18 Competenza professionale
-Art.19 Rifiuto d'opera professionale
-Art.20 Continuità delle cure
-Art.21 Documentazione clinica
-Art.22 Certificazione
-Art.23 Cartella clinica
CAPO II Doveri del
medico e diritti del cittadino
-Art.24 Libera scelta
del medico e del luogo di cura
-Art.25 Sfiducia del cittadino
-Art.26 Soccorso d'urgenza
-Art.27 Fornitura di medicinali
-Art.28 Comparaggio
CAPO III
Doveri del medico verso i minori, gli anzianie i disabili
-Art.29 Assistenza
CAPO IV Informazione
e consenso
-Art.30 Informazioni al
cittadino
-Art.31 Informazione a terzi
-Art.32 Acquisizione del consenso
-Art.33 Consenso del legale rappresentante
-Art.34 Autonomia del cittadino
-Art.35 Assistenza d'urgenza
CAPO V Assistenza ai
malati inguaribili
-Art.36 Eutanasia
-Art.37 Assistenza al malato inguaribile
CAPO VI Trapianti
-Art.38 Prelievo di
parti di cadavere
-Art.39 Prelievo di organi e tessuti da persona vivente
CAPO VII Sessualità
e riproduzione
-Art.40 Informazione in
materia di sessualità, riproduzionee contraccezione
-Art.41 Interruzione volontaria di gravidanza
-Art.42 Fecondazione assistita
CAPO VIII
Sperimentazione
-Art.43 Interventi sul
genoma e sull'embrione umano
-Art.44 Test genetici predittivi
-Art.45 Sperimentazione scientifica
-Art.46 Ricerca biomedica e sperimentazione sull'Uomo
-Art.47 Sperimentazione clinica
-Art.48 Sperimentazione sull'animale
CAPO IX Trattamento
medico e libertà personale
-Art.49 Obblighi del
medico
-Art.50 Tortura e trattamenti disumani
-Art.51 Rifiuto consapevole di nutrirsi
CAPO X Onorari
professionali
-Art.52 Onorari
professionali
CAPO XI Pubblicità
in materia sanitaria e informazione al pubblico
-Art.53 Pubblicità
sanitaria
-Art.54 Informazione sanitaria
-Art.55 Scoperte scientifiche
-Art.56 Divieto di patrocinio
TITOLO IV
RAPPORTI CON I
COLLEGHI
CAPO I Solidarietà
tra medici
-Art.57 Rispetto
reciproco
-Art.58 Rapporti con il medico curante
CAPO II Consulenza e
consulto
-Art.59 Consulenza e
consulto
-Art.60 Divergenza tra curante e consulente
CAPO III Altri
rapporti tra medici
-Art.61 Supplenza
-Art.62 Medico curante e ospedaliero
-Art.63 Giudizio clinico - Rispetto della professionalità
CAPO IV Medicina
legale
-Art.64 Compiti e
funzioni medico-legali
-Art.65 Visite fiscali
CAPO V Rapporti con
l'Ordine professionale
-Art.66 Doveri di
collaborazione
TITOLO V
RAPPORTI CON I TERZI
CAPO I Svolgimento
dell'attività professionale
-Art.67 Modalità e
forme di espletamento dell'attività professionale
-Art.68 Rapporto con le altre professioni sanitarie
TITOLO VI
RAPPORTI CON IL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
E CON ENTI PUBBLICI
E PRIVATI
CAPO I Obblighi
deontologici del medico a rapporto di impiego o convenzionato
-Art.69 Medico
dipendente o convenzionato
-Art.70 Direzione sanitaria
-Art.71 Collegialità
-Art.72 Eccesso di prestazioni
-Art.73 Conflitto di interessi
CAPO II Medicina
dello Sport
-Art.74 Accertamento
della idoneità fisica
-Art.75 Idoneità - Valutazione medica
-Art.76 Doping
CAPO III Tutela
della salute collettiva
-Art.77 Attività
nell'interesse della collettività
-Art.78 Trattamento sanitario obbligatorio e denunce obbligatorie
-Art.79 Prevenzione, assistenza e cura della dipendenza da sostanze da abuso
DISPOSIZIONE FINALE
"L'etica ha
raccolto il nome più espressivo di deontologia"
J. Bentham
IL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA E' UN CORPUS DI REGOLE DI AUTODISCIPLINA
PREDETERMINATE DALLA PROFESSIONE, VINCOLANTI PER GLI ISCRITTI ALL'ORDINE CHE A
QUELLE NORME DEVONO QUINDI ADEGUARE LA LORO CONDOTTA PROFESSIONALE
GIURAMENTO
PROFESSIONALE
Consapevole
dell'importanza e della solennità dell'atto che compio e dell'impegno che
assumo, giuro:
- di esercitare la
medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento;
- di perseguire come
scopi esclusivi la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica
dell'Uomo e il sollievo della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e
costante impegno scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto
professionale;
- di non compiere mai
atti idonei a provocare deliberatamente la morte di un paziente;
- di attenermi nella
mia attività ai principi etici della solidarietà umana, contro i quali, nel
rispetto della vita e della persona, non utilizzerò mai le mie conoscenze;
- di prestare la mia
opera con diligenza, perizia e prudenza secondo scienza e coscienza e
osservando le norme deontologiche che regolano l'esercizio della medicina e
quelle giuridiche che non risultino in contrasto con gli scopi della mia
professione;
- di affidare la mia
reputazione esclusivamente alla mia capacità professionale e alle mie doti
morali;
- di evitare, anche al
di fuori dell'esercizio professionale, ogni atto e comportamento che possano
ledere il prestigio e la dignità della categoria;
- di rispettare i
colleghi anche in caso di contrasto di opinioni;
- di curare tutti i
miei pazienti con eguale scrupolo e impegno indipendentemente dai sentimenti
che essi mi ispirano e prescindendo da ogni differenza di razza, religione,
nazionalità, condizione sociale e ideologia politica;
- di prestare
assistenza d'urgenza a qualsiasi infermo che ne abbisogni e di mettermi, in
caso di pubblica calamità, a disposizione dell'Autorità competente;
- di rispettare e
facilitare in ogni caso il diritto del malato alla libera scelta del suo
medico, tenuto conto che il rapporto tra medico e paziente è fondato sulla
fiducia e in ogni caso sul reciproco rispetto;
- di astenermi dall'
"accanimento" diagnostico e terapeutico;
- di osservare il
segreto su tutto ciò che mi è confidato, che vedo o che ho veduto, inteso o
intuito nell'esercizio della mia professione o in ragione del mio stato.
TITOLO I
OGGETTO E CAMPO DI
APPLICAZIONE
Art. 1
- Definizione -
Il Codice di
Deontologia Medica contiene principi e regole che il medico-chirurgo e
l'odontoiatra, iscritti agli albi professionali dell'Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri, di seguito indicati con il termine di medico,
devono osservare nell'esercizio della professione.
Il comportamento del
medico, anche al di fuori dell'esercizio della professione, deve essere
consono al decoro e alla dignità della stessa.
Il medico è tenuto alla
conoscenza delle norme del presente Codice, la cui ignoranza non lo esime
dalla responsabilità disciplinare.
Art. 2
- Potestà
disciplinare - Sanzioni -
L'inosservanza dei
precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice di
Deontologia Medica e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro
o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le sanzioni
disciplinari previste dalla legge.
Le sanzioni devono
essere adeguate alla gravità degli atti.
TITOLO II
DOVERI GENERALI DEL
MEDICO
CAP. I
Indipendenza e
dignità della professione
Art. 3 - Doveri del
medico -
Dovere del medico è la
tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo
dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona
umana, senza discriminazioni di età, di sesso, di razza, di religione, di
nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace come in
tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle
quali opera.
La salute è intesa
nell'accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico
e psichico della persona .
Art. 4 - Libertà e
indipendenza della professione -
L'esercizio della
medicina è fondato sulla libertà e sull'indipendenza della professione.
Art. 5 - Esercizio
dell'attività professionale -
Il medico
nell'esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e
ispirarsi ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il rispetto
della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità
della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di
qualsiasi natura.
Il medico deve
denunciare all'Ordine ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non
conformi alla deontologia professionale, da qualunque parte essa provenga.
Art. 6 - Limiti
dell'attività professionale -
In nessun caso il
medico deve abusare del suo status professionale.
Il medico che riveste
cariche pubbliche non può avvalersene a scopo di vantaggio professionale.
CAPO II
Prestazioni
d'urgenza
Art. 7- Obbligo di
intervento -
Il medico,
indipendentemente dalla sua abituale attività, non può mai rifiutarsi di
prestare soccorso o cure d'urgenza e deve tempestivamente attivarsi per
assicurare ogni specifica e adeguata assistenza.
Art. 8- Calamità -
Il medico, in caso di
catastrofe, di calamità o di epidemia, deve mettersi a disposizione
dell'Autorità competente.
CAPO III
Obblighi peculiari
del medico
Art. 9 - Segreto
professionale -
Il medico deve
mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in
ragione della sua professione; deve, altresì, conservare il massimo riserbo
sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, nel rispetto dei
principi che garantiscano la tutela della riservatezza.
La rivelazione assume
particolare gravità quando ne derivi profitto, proprio o altrui, o nocumento
della persona o di altri.
Costituiscono giusta
causa di rivelazione, oltre alle inderogabili ottemperanze a specifiche norme
legislative (referti, denunce, notifiche e certificazioni obbligatorie):
a) - la richiesta o
l'autorizzazione da parte della persona assistita o del suo legale
rappresentante, previa specifica informazione sulle conseguenze o
sull'opportunità o meno della rivelazione stessa;
b) - l'urgenza di
salvaguardare la vita o la salute dell'interessato o di terzi, nel caso in cui
l'interessato stesso non sia in grado di prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere e
di volere;
c)- l'urgenza di
salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche nel caso di diniego
dell'interessato, ma previa autorizzazione del Garante per la protezione dei
dati personali.
La morte del paziente
non esime il medico dall'obbligo del segreto.
Il medico non deve
rendere al Giudice testimonianza su ciò che gli è stato confidato o è
pervenuto a sua conoscenza nell'esercizio della professione.
La cancellazione
dall'albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del presente articolo.
Art. 10 -
Documentazione e tutela dei dati -
Il medico deve tutelare
la riservatezza dei dati personali e della documentazione in suo
possesso riguardante le persone anche se affidata a codici o sistemi
informatici.
Il medico deve
informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto professionale e deve
vigilare affinchè essi vi si conformino.
Nelle pubblicazioni
scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative a singole persone, il
medico deve assicurare la non identificabilità delle stesse.
Analogamente il medico
non deve diffondere, attraverso la stampa o altri mezzi di informazione,
notizie che possano consentire la identificazione del soggetto cui si
riferiscono.
Art. 11 -
Comunicazione e diffusione di dati -
Nella comunicazione di
atti o di documenti relativi a singole persone, anche se destinati a Enti o
Autorità che svolgono attività sanitaria, il medico deve porre in essere ogni
precauzione atta a garantire la tutela del segreto professionale.
Il medico, nella
diffusione di bollettini medici, deve preventivamente acquisire il consenso
dell'interessato o dei suoi legali rappresentanti.
Il medico non può
collaborare alla costituzione di banche di dati sanitari, ove non esistano
garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata
della persona.
CAPO IV
Accertamenti
diagnostici e trattamenti terapeutici
Art. 12 -
Prescrizione e trattamento terapeutico -
La prescrizione di un
accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la responsabilità
professionale ed etica del medico e non può che far seguito a una diagnosi
circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico.
Su tale presupposto al
medico è riconosciuta autonomia nella programmazione, nella scelta e nella
applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico, anche in regime di
ricovero, fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la
responsabilità del rifiuto stesso.
Le prescrizioni e i
trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni
scientifiche anche al fine dell'uso appropriato delle risorse, sempre
perseguendo il beneficio del paziente.
Il medico è tenuto a
una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro
indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle prevedibili reazioni
individuali, nonchè delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e
terapeutici e deve adeguare, nell'interesse del paziente, le sue decisioni ai
dati scientifici accreditati e alle evidenze metodologicamente fondate.
Sono vietate l'adozione
e la diffusione di terapie e di presidi diagnostici non provati
scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e documentazione
clinico-scientifica, nonché di terapie segrete.
In nessun caso il
medico dovrà accedere a richieste del paziente in contrasto con i principi di
scienza e coscienza allo scopo di compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate
ed efficaci cure disponibili.
La prescrizione di
farmaci, per indicazioni non previste dalla scheda tecnica o non ancora
autorizzate al commercio, è consentita purchè la loro efficacia e
tollerabilità sia scientificamente documentata.
In tali casi, acquisito
il consenso scritto del paziente debitamente informato, il medico si assume la
responsabilità della cura ed è tenuto a monitorarne gli effetti.
E' obbligo del medico
segnalare tempestivamente alle autorità competenti, le reazioni avverse
eventualmente comparse durante un trattamento terapeutico.
Art. 13 - Pratiche
non convenzionali - Denuncia di abusivismo -
La potestà di scelta di
pratiche non convenzionali nel rispetto del decoro e della dignità
della professione si esprime nell'esclusivo ambito della diretta e non
delegabile responsabilità professionale, fermo restando, comunque, che
qualsiasi terapia non convenzionale non deve sottrarre il cittadino a
specifici trattamenti di comprovata efficacia e richiede l'acquisizione del
consenso.
E' vietato al medico di
collaborare a qualsiasi titolo o di favorire chi eserciti abusivamente la
professione anche nel settore delle cosiddette "pratiche non convenzionali".
Il medico venuto a
conoscenza di casi di esercizio abusivo o di favoreggiamento o collaborazione
anche nel settore delle pratiche di cui al precedente comma, è obbligato a
farne denuncia anche all'Ordine professionale.
Il medico che
nell'esercizio professionale venga a conoscenza di prestazioni mediche e/o
odontoiatriche effettuate da non abilitati alla professione è obbligato a
farne denuncia anche all'Ordine di appartenenza.
Art. 14 -
Accanimento diagnostico-terapeutico -
Il medico deve
astenersi dall'ostinazione in trattamenti, da cui non si possa fondatamente
attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della
qualità della vita.
Art. 15 -
Trattamenti che incidono sulla integrità psico-fisica -
I trattamenti che
comportino una diminuzione della integrità e della resistenza psico-fisica del
malato possono essere attuati, previo accertamento delle necessità
terapeutiche, e solo al fine di procurare un concreto beneficio clinico al
malato o di alleviarne le sofferenze.
CAPO V
Obblighi
professionali
Art. 16 -
Aggiornamento e formazione professionale permanente -
Il medico ha l'obbligo
dell'aggiornamento e della formazione professionale permanente, onde garantire
il continuo adeguamento delle sue conoscenze e competenze al progresso clinico
scientifico.
TITOLO III
RAPPORTI CON IL
CITTADINO
CAPO I
Regole generali di
comportamento
Art. 17 - Rispetto
dei diritti del cittadino -
Il medico nel rapporto
con il cittadino deve improntare la propria attività professionale al rispetto
dei diritti fondamentali della persona.
Art. 18 - Competenza
professionale -
Il medico deve
garantire impegno e competenza professionale, non assumendo obblighi che non
sia in condizione di soddisfare.
Egli deve affrontare i
problemi diagnostici con il massimo scrupolo, dedicandovi il tempo necessario
per un approfondito colloquio e per un adeguato esame obiettivo, avvalendosi
delle indagini ritenute necessarie.
Nel rilasciare le
prescrizioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative deve fornire, in
termini comprensibili e documentati, tutte le idonee informazioni e
verificarne, per quanto possibile, la corretta esecuzione.
Il medico che si trovi
di fronte a situazioni cliniche, alle quali non sia in grado di provvedere
efficacemente, deve indicare al paziente le specifiche competenze necessarie
al caso in esame.
Art. 19 - Rifiuto
d'opera professionale -
Il medico al quale
vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il
suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo
comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della
persona assistita.
Art. 20 - Continuità
delle cure -
Il medico deve
garantire al cittadino la continuità delle cure.
In caso di
indisponibilità, di impedimento o del venir meno del rapporto di fiducia deve
assicurare la propria sostituzione, informandone il cittadino e, se richiesto,
affidandolo a colleghi di adeguata competenza.
Il medico non può
abbandonare il malato ritenuto inguaribile, ma deve continuare ad assisterlo
anche al solo fine di lenirne la sofferenza fisica e psichica.
Art. 21 -
Documentazione clinica -
Il medico deve,
nell'interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione
clinica in suo possesso a disposizione della stessa, o dei suoi legali
rappresentanti, o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto.
Art. 22 -
Certificazione -
Il medico non può
rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino certificati relativi al suo
stato di salute.
Il medico, nel redigere
certificazioni, deve valutare e attestare soltanto dati clinici che abbia
direttamente constatato.
Art. 23 - Cartella
clinica -
La cartella clinica
deve essere redatta chiaramente, con puntualità e diligenza, nel rispetto
delle regole della buona pratica clinica e contenere, oltre a ogni dato
obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo decorso, le attività
diagnostico-terapeutiche praticate.
CAPO II
Doveri del medico e
diritti del cittadino
Art. 24 - Libera
scelta del medico e del luogo di cura -
La libera scelta del
medico e del luogo di cura costituisce principio fondamentale del rapporto
medico-paziente.
Nell'esercizio
dell'attività libero professionale svolta presso le strutture pubbliche
e private, la scelta del medico costituisce diritto fondamentale del
cittadino.
E', pertanto, vietato
qualsiasi accordo tra medici tendente a influire sul diritto del cittadino
alla libera scelta.
Il medico può
consigliare, ma non pretendere, che il cittadino si rivolga a determinati
presidi, istituti o luoghi di cura.
Art. 25 - Sfiducia
del cittadino -
Qualora abbia avuto
prova di sfiducia da parte della persona assistita o dei suoi legali
rappresentanti, se minore o incapace, il medico può rinunciare all'ulteriore
trattamento, purché ne dia tempestivo avviso; deve, comunque, prestare la sua
opera sino alla sostituzione con altro collega, cui competono le
informazioni e la documentazione utili alla prosecuzione delle cure,
previo consenso scritto dell'interessato.
Art. 26 - Soccorso
d'urgenza -
Il medico che presti
soccorso d'urgenza a un malato curato da altro collega o che assista
temporaneamente un paziente in assenza del curante, non può pretendere che gli
venga affidata la continuazione delle cure.
Art. 27 -
Fornitura di medicinali -
Il medico non può
fornire i medicinali necessari alla cura a titolo oneroso.
E' vietata al medico
ogni forma di prescrizione che procuri a sé o ad altri indebito lucro.
Art. 28 -
Comparaggio -
Ogni forma di
comparaggio è vietata.
CAPO III
Doveri del medico
verso i minori, gli anziani e i disabili
Art. 29- Assistenza
-
Il medico deve
contribuire a proteggere il minore, l'anziano e il disabile, in particolare
quando ritenga che l'ambiente, familiare o extrafamiliare, nel quale vivono,
non sia sufficientemente sollecito alla cura della loro salute, ovvero sia
sede di maltrattamenti, violenze o abusi sessuali, fatti salvi gli obblighi di
referto o di denuncia all'autorità giudiziaria nei casi specificatamente
previsti dalla legge.
Il medico deve
adoperarsi, in qualsiasi circostanza, perché il minore possa fruire di quanto
necessario a un armonico sviluppo psico-fisico e affinché allo stesso,
all'anziano e al disabile siano garantite qualità e dignità di vita, ponendo
particolare attenzione alla tutela dei diritti degli assistiti non
autosufficienti sul piano psichico e sociale, qualora vi sia incapacità
manifesta di intendere e di volere, ancorché non legalmente dichiarata.
Il medico, in caso di
opposizione dei legali rappresentanti alla necessaria cura dei minori e degli
incapaci, deve ricorrere alla competente autorità giudiziaria.