Università degli Studi "Magna Græcia"

di Catanzaro

Facoltà di Giurisprudenza

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DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

Codice della navigazione

 

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Fonti del diritto della navigazione

1. In materia di navigazione, marittima, interna ed aerea, si applicano il presente codice, le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi ad essa relativi.

2. Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile.

Art. 2 - Mare territoriale

1. Sono soggetti alla sovranità dello Stato i golfi, i seni e le baie, le cui coste fanno parte del territorio della Repubblica, quando la distanza fra i punti estremi dell'apertura del golfo, del seno o della baia non supera le ventiquattro miglia marine. Se tale distanza è superiore a ventiquattro miglia marine, è soggetta alla sovranità dello Stato la porzione del golfo, del seno o della baia compresa entro la linea retta tirata tra i due punti più foranei distanti tra loro ventiquattro miglia marine.

2. E' soggetta altresì alla sovranità dello Stato la zona di mare dell'estensione di dodici miglia marine lungo le coste continentali ed insulari della Repubblica e lungo le linee rette congiungenti i punti estremi indicati nel comma precedente. Tale estensione su misura dalla linea costiera segnata dalla bassa marea.

3. Sono salve le diverse disposizioni che siano stabilite per determinati effetti da leggi o regolamenti ovvero da convenzioni internazionali

Art. 3 - Spazio aereo soggetto alla sovranità dello Stato

E' soggetto alla sovranità dello Stato lo spazio aereo che sovrasta il territorio della Repubblica ed il relativo mare territoriale.

Art. 4 - Navi e aeromobili italiani in località non soggette alla sovranità di alcuno Stato

Le navi italiane in alto mare e gli aeromobili italiani in luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato sono considerati come territorio italiano.

Art. 5 - Legge regolatrice degli atti compiuti a bordo di navi e di aeromobili in navigazione

1. Gli atti ed i fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile nel corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla sovranità di uno Stato estero sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile in tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni sull'applicazione delle leggi in generale, dovrebbe applicarsi la legge del luogo dove l' atto è compiuto o il fatto è avvenuto.

2. La disposizione del comma precedente si applica agli atti ed ai fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile di nazionalità estera nel corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla sovranità dello Stato italiano, sotto condizione di reciprocità da parte dello Stato al quale la nave o l'aeromobile appartiene.

Art. 6 - Legge regolatrice dei diritti reali e di garanzia su navi ed aeromobili

La proprietà, gli altri diritti reali e i diritti di garanzia sulle navi e sugli aeromobili, nonché le forme di pubblicità degli atti di costituzione, trasmissione ed estinzione di tali diritti, sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile

Art. 7 - Legge regolatrice della responsabilità dell'armatore e dell'esercente

1. La responsabilità dell' armatore della nave e dell'esercente dell'aeromobile per atti o fatti dell'equipaggio è regolata dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile.

La stessa legge regola i limiti legali del debito complessivo o della responsabilità dell'armatore o dell'esercente anche per le obbligazioni da loro personalmente assunte.

Art. 8 - Legge regolatrice dei poteri e dei doveri del comandante

I poteri, i doveri e le attribuzioni del comandante della nave o dell'aeromobile sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile.

Art. 9 - Legge regolatrice del contratto di lavoro

I contratti di lavoro della gente del mare, del personale navigante della navigazione interna e del personale di volo sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile, salva, se la nave o l'aeromobile è di nazionalità straniera, la diversa volontà delle parti.

Art. 10 - Legge regolatrice dei contratti di utilizzazione di navi e aeromobili

I contratti di locazione, di noleggio, di trasporto sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile, salva la diversa volontà delle parti.

Art. 11 - Legge regolatrice della contribuzione alle avarie comuni

La contribuzione alle avarie comuni è regolata dalla legge nazionale della nave dell'aeromobile.

Art. 12 - Legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da urto di navi o di aeromobili

Le obbligazioni derivanti da urto di navi o di aeromobili in alto mare o in altro luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato sono regolate dalla legge nazionale delle navi o degli aeromobili, se è comune; altrimenti dalla legge italiana.

Art. 13 - Legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da assistenza, salvataggio e ricupero

1. Le obbligazioni derivanti da assistenza, salvataggio e ricupero compiuti in alto mare sono regolate dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile che ha prestato il soccorso o compiuto il ricupero.

2. La stessa legge regola la ripartizione del compenso per assistenza, salvataggio e ricupero fra l'armatore o l'esercente e l'equipaggio.

Art. 14 - Competenza giurisdizionale

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 4 del codice di procedura civile, le domande riguardanti urto di navi o di aeromobili ovvero assistenza, salvataggio o ricupero in alto mare o in altro luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato possono proporsi avanti i giudici della Repubblica, se la nave o l'aeromobile che ha cagionato l' urto o che è stato assistito o salvato, ovvero le persone salvate o le cose salvate o ricuperate si trovano nella Repubblica.

 

PARTE PRIMA

DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA

 

LIBRO PRIMO

DELL'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA NAVIGAZIONE

TITOLO I

DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA NAVIGAZIONE

Capo I

Dell'amministrazione della navigazione marittima

Art. 15 - Ministro competente

L'amministrazione della marina mercantile è retta dal ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 16 - Circoscrizioni del litorale della Repubblica

1. Il litorale della Repubblica è diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.

2. Alla zona è preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento è anche capo del circondario.

3. Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia dipendenti dall'ufficio circondariale.

4. Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede.

Art. 17 - Attribuzioni degli uffici locali.

1. Il direttore marittimo esercita le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti.

2. Il capo del compartimento, il capo del circondario, e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti, oltre le attribuzioni conferite a ciascuno di essi dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti, esercitano nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al traffico marittimo, che non siano specificamente conferite a determinate autorità.

Art. 18 - Personale dell'amministrazione marittima

1. Le funzioni amministrative attinenti alla navigazione e al traffico marittimo sono esercitate dal corpo delle capitanerie di porto.

2. Ove se ne riconosca l' opportunità, l' esercizio di tali funzioni può essere affidato, nei porti ed approdi di minore importanza, a persone estranee a detto corpo.

Art. 19 - Enti portuali

Nei porti di maggiore importanza taluni servizi portuali inerenti alla navigazione possono essere affidati ad appositi enti costituiti con legge.

Art. 20 - Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all'estero

La vigilanza sulla navigazione e sul traffico marittimo nazionale all'estero è esercitata dalle autorità consolari.

Capo II

Dell'amministrazione della navigazione interna

Art. 21 - Ministro competente

L'amministrazione della navigazione su laghi, fiumi, canali e altre acque interne è retta dal ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 22 - Ispettorati compartimentali

1. Agli effetti dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna il territorio della Repubblica è diviso in zone.

2. A ciascuna zona è preposto un ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione<1>.

Art. 23 - Uffici di porto

1. Nei porti e nelle altre località di maggiore importanza per la navigazione interna sono istituiti ispettorati di porto e delegazioni di approdo da questi dipendenti<1>.

2. L'ispettorato di porto esercita sulle vie navigabili comprese nella sua circoscrizione le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti.

3. Il capo dell'ispettorato ed il capo della delegazione di approdo sono comandanti del porto ove hanno sede.

4. Nei casi previsti dal regolamento possono essere istituite, fuori della circoscrizione degli ispettorati di porto, delegazioni di approdo direttamente dipendenti dall'ispettorato compartimentale. In tal caso il capo della delegazione esercita anche le attribuzioni del capo dell'ispettorato di porto, conferitegli dal ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 24 - Navigazione promiscua

1. Le navi addette alla navigazione interna, quando entrano in acque marittime, devono osservare le norme di polizia marittima e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione marittima.

2. Parimenti le navi addette alla navigazione marittima, quando entrano in acque interne, devono osservare le norme di polizia in vigore per tali acque e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione interna.

Art. 25 - Attribuzioni dell'autorità comunale

Nelle località ove non hanno sede uffici di porto l' esercizio di attribuzioni amministrative relative alla navigazione interna può essere conferito a norma del regolamento dal ministro dei trasporti e della navigazione all'autorità comunale.

Art. 26 - Navi e galleggianti addetti al servizio urbano

1. Nei porti comunicanti con canali ed altre acque interne, il comandante del porto esercita la vigilanza sulle navi e sui galleggianti addetti al servizio urbano che entrano nelle acque marittime.

2. I conflitti di competenza fra l' autorità marittima e quella comunale relativi al servizio di tali navi e galleggianti sono risolti dal prefetto del luogo ed in via definitiva dal ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 27 - Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all' estero

La vigilanza sulla navigazione e sul trafficio nazionale all'estero è esercitata dalle autorità consolari.

TITOLO II

DEI BENI PUBBLICI DESTINATI ALLA NAVIGAZIONE

Capo I

Del demanio marittimo

Art. 28 - Beni del demanio marittimo

Fanno parte del demanio marittimo:

a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade;

b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare;

c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.

Art. 29 - Pertinenze del demanio marittimo

Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso.

Art. 30 - Uso del demanio marittimo

L'amministrazione dei trasporti e della navigazione regola l'uso del demanio marittimo e vi esercita la polizia.

Art. 31 - Limiti del demanio marittimo

Nei luoghi, nei quali il mare comunica con canali o fiumi o altri corsi di acqua, i limiti del demanio marittimo sono fissati dal ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con quelli per le finanze e per i lavori pubblici, nonché con gli altri ministri interessati.

Art. 32 - Delimitazione di zone del demanio marittimo

1. Il capo del compartimento, quando sia necessario o se comunque ritenga opportuno promuovere la delimitazione di determinate zone del demanio marittimo, invita, nei modi stabiliti dal regolamento, le pubbliche amministrazioni e i privati che possono avervi interesse a presentare le loro deduzioni e ad assistere alle relative operazioni.

2. Le contestazioni che sorgono nel corso della delimitazione sono risolte in via amministrativa dal direttore marittimo, di concerto con l' intendente di finanza, con provvedimento definitivo.

3. In caso di accordo di tutte le parti interessate il provvedimento del direttore marittimo dà atto nel relativo processo verbale dell'accordo intervenuto.

4. Negli altri casi il provvedimento deve essere comunicato, con i relativi documenti, al ministro dei trasporti e della navigazione, il quale entro sessanta giorni dalla ricezione può annullarlo con suo decreto, da notificarsi, entro i dieci giorni successivi, agli interessati per tramite del direttore marittimo.

5. In caso di annullamento, la risoluzione in via amministrativa della contestazione spetta al ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con quello per le finanze.

6. Nelle controversie innanzi alle autorità giurisdizionali, la tutela dei beni demaniali spetta esclusivamente al ministro per le finanze.

Art. 33 - Ampliamento del demanio marittimo

1. Quando per necessità dei pubblici usi del mare occorra comprendere nel demanio marittimo zone di proprietà privata di limitata estensione e di lieve valore ad esso adiacenti, ovvero i depositi e gli stabilimenti menzionati nell'articolo 52, la dichiarazione di pubblico interesse per l'espropriazione è fatta con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il ministro per le finanze.

2. Il decreto costituisce titolo per l' immediata occupazione del bene da espropriare.

Art. 34 - Destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici

Con provvedimento del ministro dei trasporti e della navigazione, su richiesta dell'amministrazione interessata, determinate parti del demanio marittimo possono essere destinate ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono la loro destinazione normale.

Art. 35 - Esclusione di zone dal demanio marittimo

Le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con quello per le finanze.

Art. 36 - Concessione di beni demaniali

1. L'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo.

2. Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza del ministro dei trasporti e della navigazione. Le concessioni di durata superiore a quattro ma non a quindici anni, e quelle di durata non superiore al quadriennio che importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni di durata non superiore al quadriennio, quando non importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del capo di compartimento marittimo.

Art. 37 - Concorso di più domande di concessione

1. Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico.

2. Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. E’ altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze. Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata.

Art. 38 - Anticipata occupazione di zone demaniali

1. Qualora ne riconosca l' urgenza, l'autorità marittima può, su richiesta dell'interessato, consentire, previa cauzione, l'immediata occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo, nonché l'esecuzione dei lavori all'uopo necessari, a rischio del richiedente, purché questo si obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione.

2. Se la concessione è negata, il richiedente deve demolire le opere eseguite e rimettere i beni nel pristino stato.

Art. 39 - Misura del canone

1. La misura del canone è determinata dall'atto di concessione.

2. Nelle concessioni a enti pubblici o privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, sono fissati canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni.

Art. 40 - Riduzione del canone

Qualora l' utilizzazione di beni del demanio marittimo da parte del concessionario venga ad essere ristretta per effetto di preesistenti diritti di terzi, al concessionario non è dovuto alcun indennizzo, ma si fa luogo a un'adeguata riduzione del canone, salva la facoltà prevista nel primo comma dell'articolo 44.

Art. 41 - Costituzione d'ipoteca

Il concessionario può, previa autorizzazione dell'autorità concedente, costituire ipoteca sulle opere da lui costruite sui beni demaniali.

Art. 43 - Domande incompatibili

Qualora una domanda di concessione di beni del demanio marittimo risulti incompatibile con una concessione precedentemente fatta per uso di meno rilevante interesse pubblico, la concessione precedente può essere revocata con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato, fermo il disposto degli ultimi due commi dell'articolo precedente.

Art. 44 - Modifica o estinzione della concessione per fatto dell'amministrazione

1. In caso di revoca parziale, il concessionario ha facoltà di rinunziare alla concessione dandone comunicazione all'autorità concedente nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.

2. La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l' utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, in conseguenza di opere costruite per fini di pubblico interesse dallo Stato o da altri enti pubblici.

3. Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile la concessione si estingue.

Art. 45 - Modifica o estinzione per cause naturali

1. Quando, per cause naturali, i beni del demanio marittimo concessi subiscono modificazioni tali da restringere l'utilizzazione della concessione, il concessionario ha diritto ad una adeguata riduzione del canone.

2. Qualora le cause predette cagionino modificazioni tali nella consistenza dei beni da rendere impossibile l'ulteriore utilizzazione della concessione, questa si estingue.

Art. 45 bis - Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione

Il concessionario, in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell'autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività secondarie nell'ambito della concessione.

Art. 46 - Subingresso nella concessione

1. Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell' autorità concedente.

2. In caso di vendita o di esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal concessionario su beni demaniali non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'autorità concedente.

3. In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica od economica degli eredi, l'amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca.

Art. 47 - Decadenza dalla concessione

1. L'amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario:

a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati;

b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o per cattivo uso;

c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;

d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione;

e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;

f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti.

2. Nel caso di cui alle lettere a) e b) l'amministrazione può accordare una proroga al concessionario.

3. Prima di dichiarare la decadenza, l'amministrazione fissa un termine entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni.

4. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.

Art. 48 - Autorità competente a dichiarare la revoca e la decadenza

La revoca e la decadenza della concessione sono dichiarate, con le formalità stabilite dal regolamento, dall'autorità che ha fatto la concessione.

Art. 49 - Devoluzione delle opere non amovibili

1. Salvo che sia diversamente stabilito nell' atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

2. In quest'ultimo caso, l'amministrazione, ove il concessionario non esegua l' ordine di demolizione, può provvedervi a termini dell'articolo 54.

Art. 50 - Disciplina dell'uso di beni demaniali

1. Salve le disposizioni relative a speciali gestioni di apparecchi meccanici di carico e scarico e di magazzini di proprietà dello Stato, nelle località dove sia riconosciuto opportuno, il capo di compartimento regola la destinazione e l'uso di aree e di pertinenze demaniali per il carico, lo scarico e la temporanea sosta di merci o materiali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali e ne determina i canoni relativi.

2. Le autorizzazioni sono rilasciate dal comandante del porto che ne fissa la durata.

Art. 51 - Estrazione e raccolta di arena e altri materiali

Nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale, l'estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia o altri materiali è sottoposta alla concessione del capo del compartimento.

Art. 52 - Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti

1. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio di depositi e stabilimenti, i quali siano situati anche soltanto in parte entro i confini del demanio marittimo o del mare territoriale, ovvero siano comunque collegati al mare, a corsi d'acqua o canali marittimi, sono fatte a norma delle disposizioni del presente titolo.

2. Per l'impianto e l'esercizio di stabilimenti o di depositi costieri di sostanze infiammabili o esplosive è richiesta inoltre l'autorizzazione del ministro dei trasporti e della navigazione.

3. L'impianto e l' esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sono sottoposti alle disposizioni di polizia stabilite dall'autorità marittima. L'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui al secondo comma sono sottoposti inoltre alle speciali disposizioni in materia.

Art. 53 - Registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo

Presso ogni ufficio di compartimento è tenuto, nelle forme stabile dal regolamento, un registro dei diritti sulle zone di demanio marittimo comprese nell'ambito della circoscrizione.

Art. 54 - Occupazioni e innovazioni abusive

Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede di ufficio a spese dell'interessato.

Art. 55 - Nuove opere in prossimità del demanio marittimo

1. L'esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare è sottoposta all'autorizzazione del capo del compartimento.

2. Per ragioni speciali, in determinate località la estensione della zona entro la quale l'esecuzione di nuove opere è sottoposta alla predetta autorizzazione può essere determinata in misura superiore ai trenta metri, con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato.

3. L' autorizzazione si intende negata se entro novanta giorni l' amministrazione non ha accolta la domanda dell'interessato.

4. L' autorizzazione non è richiesta quando le costruzioni sui terreni prossimi al mare sono previste in piani regolatori o di ampliamento già approvati dall'autorità marittima.

5. Quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la zona indicata dai primi due commi del presente articolo, l'autorità marittima provvede ai sensi dell'articolo precedente.

CAPO II

DELLE ZONE PORTUALI NELLA NAVIGAZIONE INTERNA

Art. 56 - Competenza dell'amministrazione della navigazione interna

1. Nelle zone dei porti e approdi muniti di opere stabili, adibiti al pubblico servizio della navigazione interna su laghi, fiumi e canali, l'amministrazione della navigazione interna esercita la polizia e regola l'uso delle opere, degli impianti e delle altre pertinenze ivi esistenti.

2. I limiti delle predette zone portuali sono fissati con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i ministri per le finanze e per i lavori pubblici e, quando si tratti di opere costruite dalle amministrazioni comunali e provinciali, col ministro per l' interno.

Art. 57 - Norme applicabili

1. Alle zone portuale della navigazione interna si applicano le disposizioni stabilite per il demanio marittimo dagli articoli 33 a 35; 50, 51, 54.

2. Per la dichiarazione di pubblico interesse prevista dall'articolo 33 e per l' esclusione di zone demaniali a norma dell'articolo 35 si ha riguardo alle necessità del pubblico servizio del porto o dell'approdo.

Art. 58 - Concessioni

1. Sono parimenti applicabili alle zone portuali della navigazione interna le disposizioni stabilite per le concessioni di beni del demanio marittimo dagli articoli 36 a 49; 53, limitatamente alle concessioni attinenti al servizio della navigazione.

2. Per le concessioni e per l'utilizzazione in genere di beni compresi nelle zone portuali da parte di altre amministrazioni dello Stato per fini non attinenti al servizio della navigazione, è richiesto il consenso dell'amministrazione della navigazione interna.

Art. 59 - Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti

1. Le concessioni per l'impianto e per l'esercizio di depositi e stabilimenti, situati anche soltanto in parte entro i confini delle zone portuali ovvero collegati alle vie navigabili di cui all'articolo 56, sono fatte dall'amministrazione della navigazione interna con le norme di cui all'articolo precedente.

2. L'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sono sottoposti alle disposizioni di polizia stabilite dall'autorità preposta all'esercizio della navigazione interna.

3. L'impianto e l'esercizio di stabilimenti o di depositi di sostanze infiammabili o esplosive sono sottoposti alle speciali disposizioni ad essi relativi, oltre che a quelle dei due commi precedenti. Per tale impianto ed esercizio è richiesta l' autorizzazione del ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 60 - Autorità competenti

I poteri conferiti dalle disposizioni del capo precedente al direttore marittimo e al capo del compartimento per il demanio marittimo spettano, per la navigazione interna, rispettivamente al direttore dell'ispettorato compartimentale e al capo dell'ispettorato di porto.

Art. 61 - Esecuzione e manutenzione di opere portuali

L'esecuzione e la manutenzione delle opere portuali e delle altre opere idrauliche sulle sponde dei laghi, fiumi e canali e sulle zone retrostanti, nonchà la vigilanza sulle opere stesse sono di competenza del ministero dei lavori pubblici.

TITOLO III

DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, DELLA POLIZIA

E DEI SERVIZI NEI PORTI

CAPO I

DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DELLA POLIZIA NEI PORTI

Art. 62 - Movimento delle navi nel porto

Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, l'entrata e l'uscita, il movimento, gli ancoraggi e gli ormeggi delle navi, l'ammaramento, lo stanziamento e il movimento degli idrovolanti nelle acque del porto.

Art. 63 - Manovre disposte d' ufficio

1. Il comandante del porto può ordinare l'ormeggio, il disormeggio e ogni altra manovra delle navi nel porto.

2. L'autorità medesima può disporre, in caso di necessità, l'esecuzione di ufficio delle manovre ordinate, a spese delle navi stesse; e, in caso di estrema urgenza, il taglio degli ormeggi.

Art. 64 - Deposito di cose su aree portuali

1. Decorso il termine fissato per la sosta temporanea di merci o di materiali di cui all'articolo 50, ovvero in caso di deposito abusivo, il comandante del porto può ordinare la immediata rimozione delle merci e dei materiali.

2. Qualora gravi esigenze lo richiedano, la rimozione può essere ordinata anche fuori dei casi previsti dal comma precedente.

3. In caso di mancata esecuzione dell'ordine, l'autorità predetta può disporre la rimozione d'ufficio a spese dell'interessato.

Art. 65 - Imbarco e sbarco

1. Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, il carico, lo scarico e il deposito delle merci, l' imbarco e lo sbarco dei passeggeri.

2. Le operazioni di carico, scarico e deposito di armi, munizioni e merci pericolose sono disciplinate da leggi e regolamenti speciali.

Art. 66 - Navi e galleggianti addetti al servizio dei porti

Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, l'impiego delle navi, dei galleggianti e delle altre costruzioni galleggianti addette al servizio del porto.

Art. 67 - Limitazione del numero delle navi addette al servizio dei porti

Il capo del compartimento può limitare, in relazione alle esigenze del traffico, il numero delle navi e dei galleggianti addetti al servizio dei porti.

Art. 68 - Vigilanza sull'esercizio di attività nei porti

1. Coloro che esercitano un'attività nell'interno dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo sono soggetti, nell'esplicazione di tale attività, alla vigilanza del comandante del porto.

2. Il capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate, può sottoporre all' iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni coloro che esercitano le attività predette.

Art. 69 - Soccorso a navi in pericolo e a naufraghi

1. L'autorità marittima, che abbia notizia di una nave in pericolo ovvero di un naufragio o di altro sinistro, deve immediatamente provvedere al soccorso e, quando non abbia a disposizione né possa procurarsi i mezzi necessari, deve darne avviso alle altre autorità che possano utilmente intervenire.

2. Quando l'autorità marittima non può tempestivamente intervenire, i primi provvedimenti necessari sono presi dall'autorità comunale.

Art. 70 - Impiego di navi per il soccorso

1. Ai fini dell'articolo precedente, l'autorità marittima o, in mancanza, quella comunale possono ordinare che le navi che si trovano nel porto o nelle vicinanze siano messe a loro disposizione con i relativi equipaggi.

2. Le indennità e il compenso per l'opera prestata dalle navi sono determinati e ripartiti ai sensi degli articoli 491 e seguenti.

Art. 71 - Divieto di getto di materiali

1. Nei porti è vietato gettare materiali di qualsiasi specie.

Il capo del compartimento determina le altre zone alle quali è esteso tale divieto per esigenze del transito e della sosta delle navi, o per altre necessità del traffico e della pesca.

Art. 72 - Rimozione di materiali sommersi

1. Nel caso di sommersione di merci o di altri materiali nei porti, rade, canali, gli interessati devono provvedere all' immediata rimozione.

2. Qualora gli interessati non adempiano a tale obbligo e a giudizio dell'autorità marittima possa derivare dal fatto un pericolo o un intralcio alla navigazione, il capo del compartimento può provvedere d'ufficio alla rimozione e, ove sia il caso, alla vendita dei materiali predetti per conto dello Stato.

3. L'interessato è tenuto a corrispondere allo Stato le spese sostenute, o la differenza tra queste e il ricavato dalla vendita.

Art. 73 - Rimozione di navi e di aeromobili sommersi

1. Nel caso di sommersione di navi o di aeromobili nei porti, rade, canali, ovvero in località del mare territoriale nelle quali a giudizio dell'autorità marittima possa derivarne un pericolo o un intralcio per la navigazione, il capo del compartimento ordina al proprietario, nei modi stabiliti dal regolamento, di provvedere a proprie spese alla rimozione del relitto, fissando il termine per l'esecuzione.

2. Se il proprietario non esegue l'ordine nel termine fissato, l'autorità provvede d'ufficio alla rimozione e alla vendita dei relitti per conto dello Stato. Per le navi di stazza lorda superiore a trecento tonnellate, se il ricavato dalla vendita non è sufficiente a coprire le spese, il proprietario è tenuto a corrispondere allo Stato la differenza.

3. Se il ricavato della vendita dei relitti supera le spese sostenute dallo Stato, sulla differenza concorrono i creditori privilegiati o ipotecari sulla nave.

4. Nei casi d' urgenza l'autorità può senz'altro provvedere d'ufficio, per conto e a spese del proprietario. Tuttavia per le navi di stazza lorda non superiore alle trecento tonnellate il proprietario è tenuto al pagamento delle spese di rimozione soltanto entro i limiti del valore dei relitti ricuperati.

Art. 74 - Guardiani di navi in disarmo

Per le navi in disarmo, il comandante del porto stabilisce il numero minimo dei marittimi di guardia a bordo, precisandone, ove occorra, la qualifica.

Art. 75 - Danni alle opere e agli impianti portuali

1. In caso di danni cagionati a opere portuali o a impianti attinenti a servizi della navigazione, il capo del compartimento provvede che ne sia accertata l'entità a mezzo dell'ufficio del genio civile ed intima al responsabile di eseguire, entro un termine determinato, le riparazioni necessarie. In caso di urgenza o in caso di inesecuzione da parte del responsabile, l'autorità provvede d'ufficio alle riparazioni a spese del medesimo.

2. Quando i danni predetti sono cagionati da una nave il comandante del porto può richiedere il versamento di una cauzione a garanzia del pagamento delle spese per le riparazioni.

Art. 76 - Interrimento dei fondali e intorbidamento delle acque

1. Se l'esercizio di impianti industriali o di depositi stabiliti sui margini di banchine o di moli, ovvero di canali navigabili, determina interrimento delle acque adiacenti, gli esercenti sono tenuti a provvedere alla conservazione del buon regime dei fondali, in conformità delle disposizioni impartite dal capo del compartimento.

2. Del pari gli esercenti sono tenuti a provvedere, secondo le disposizioni impartite dalla predetta autorità, per ovviare all'intorbidamento delle acque prodotto dagli impianti o dai depositi.

3. In caso di mancato adempimento da parte degli esercenti, l' autorità predetta provvede di ufficio a spese dell'interessato.

Art. 77 - Obbligazioni dei frontisti di canali o di altri corsi di acqua

1. Lungo le sponde dei canali e degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto, i proprietari frontisti devono costruire e mantenere in buono stato i muri di sponda e gli argini occorrenti, nonché prendere tutte le misure necessarie ad evitare l' interrimento dei fondali.

2. Il capo del compartimento, sentito l' ufficio del genio civile, e, se del caso, l' ufficio tecnico comunale, emana le disposizioni alle quali devono attenersi i proprietari frontisti nella costruzione e manutenzione delle opere predette.

3. In caso di mancato adempimento da parte dei proprietari frontisti, l' autorità predetta provvede di ufficio, a spese dell' interessato.

Art. 78 - Lavori di escavazione lungo le sponde dei canali sboccanti neiporti

L' apertura di cave di pietra e l' esecuzione di ogni altro lavoro di escavazione lungo le sponde di canali o di altri corsi d' acqua sboccanti in un porto sono sottoposte all' autorizzazione del capo del compartimento.

Art. 79 - Pesca nei porti

Nei porti e nelle altre località di sosta o di transito delle navi, l' esercizio della pesca è sottoposto all' autorizzazione del comandante del porto.

Art. 80 - Uso di armi ed accensione di fuochi nei porti

Nei porti e nelle località di sosta o di transito delle navi, sono sottoposti all' autorizzazione del comandante del porto l' uso di armi, la deflagrazione di sostanze esplosive, nonché l' accensione di luci o di fuochi che possa turbare il servizio di segnalamento.

Art. 81 - Altre attribuzioni di polizia

Il comandante del porto provvede per tutto quanto concerne in genere la sicurezza e la polizia del porto o dell' approdo e delle relative adiacenze.

Art. 82 - Disordini nei porti e sulle navi

1. Qualora si verifichino avvenimenti che possano turbare l' ordine pubblico nei porti o nelle altre zone del demanio marittimo ovvero sulle navi che si trovano in porto o in corso di navigazione nel mare territoriale, l' autorità di pubblica sicurezza che interviene ne informa immediatamente quella marittima.

2. Se l' autorità di pubblica sicurezza non può tempestivamente intervenire, l' autorità marittima del luogo provvede nei casi di urgenza a ristabilire l' ordine, richiedendo ove sia necessario l' intervento della forza pubblica o, in mancanza, delle forze armate, e dandone immediato avviso all' autorità di pubblica sicurezza, nonché, quando si tratti di nave straniera, all' autorità consolare dello Stato di cui la nave batte la bandiera.

Art. 83 - Divieto di transito e di sosta

Il ministro dei trasporti e della navigazione può limitare o vietare, per motivi di ordine pubblico, il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, determinando le zone alle quali il divieto si estende.

Art. 84 - Ingiunzione per rimborso di spese

1. Per il rimborso di spese anticipate, o comunque sostenute per conto di privati, l' autorità marittima emette ingiunzione, resa esecutoria con decreto del pretore competente.

2. Decorsi venti giorni dalla notificazione dell' ingiunzione al debitore, senza che questi abbia eseguito il pagamento, l' autorità marittima può procedere agli atti esecutivi.

3. Entro il termine predetto il debitore può fare opposizione al decreto per motivi inerenti all' esistenza del credito o al suo ammontare [previo versamento della somma indicata nell' atto di ingiunzione.

4. L' opposizione è proposta dinanzi al giudice competente per valore.

Art. 85 - Attività amministrativa nei porti interni

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche all' attività amministrativa e alla polizia nei porti della navigazione interna. Le attribuzioni del capo del compartimento e del comandante di porto marittimo sono esercitate rispettivamente dal capo dell' ispettorato di porto e dal comandante di porto della navigazione interna.

2. Alla vigilanza del comandante del porto sono sottoposti, a norma dell' articolo 68, coloro i quali esercitano un' attività nell' ambito delle zone portuali della navigazione interna.

3. Le disposizioni degli articoli 72 e 73 si applicano anche in caso di sommersione di navi o materiali in località dei laghi, dei fiumi, e di altre acque interne nelle quali, a giudizio dell' autorità preposta all' esercizio della navigazione interna, possa derivarne intralcio alla navigazione.

4. La determinazione del numero minimo dei guardiani delle navi in disarmo è fatta dal comandante del porto a norma dell' articolo 74, quando occorre per esigenze di sicurezza.

5. L' autorità di pubblica sicurezza informa quella preposta all' esercizio della navigazione interna qualora si verifichino avvenimenti che possano turbare l' ordine pubblico nei porti o nell' ambito delle zone portuali ovvero sulle navi che si trovano in porto o in corso di navigazione su vie navigabili interne.

6. Il divieto di transito o di sosta può essere stabilito dal ministro dei trasporti e della navigazione anche per le zone delle acque interne nelle quali sia necessario per esigenze di ordine pubblico.

Capo II

Del pilotaggio

Sezione I

Del pilotaggio marittimo

Art. 86 - Istituzione del servizio di pilotaggio

1. Nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dove è riconosciuta la necessità del servizio di pilotaggio, è istituita, mediante decreto del Presidente della Repubblica, una corporazione di piloti.

2. La corporazione ha personalità giuridica, ed è diretta e rappresentata dal capo pilota.

Art. 87 - Pilotaggio obbligatorio

1. Nei luoghi dove è riconosciuta l' opportunità, il pilotaggio può essere reso obbligatorio con decreto del Presidente della Repubblica.

2. Nei luoghi dove il pilotaggio è facoltativo, il direttore marittimo può, per particolari esigenze, renderlo temporaneamente obbligatorio.

3. Il decreto del Presidente della Repubblica o il provvedimento del direttore marittimo fissano i limiti della zona entro la quale il pilotaggio è obbligatorio.

Art. 88 - Vigilanza sulla corporazione dei piloti

1.La corporazione dei piloti è sottoposta alla vigilanza della autorità competente a norma del regolamento.

2. Il comandante del porto, in particolare, deve periodicamente accertare se la corporazione è provvista dei mezzi tecnici necessari all' espletamento del servizio e, in caso di insufficienza, deve darne avviso al ministro dei trasporti e della navigazione, prendendo, in caso di urgenza, gli opportuni provvedimenti.

Art. 89 - Cauzione della corporazione dei piloti

La corporazione dei piloti deve prestare cauzione nella misura e nei modi stabiliti dai regolamenti locali.

Art. 90 - Licenze e registro dei piloti

I piloti sono provvisti di una licenza rilasciata dal capo del compartimento e sono iscritti in uno speciale registro.

Art. 91 - Tariffe di pilotaggio

Le tariffe di pilotaggio sono approvate dal ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le associazioni sindacali interessate.

Art. 92 - Attribuzioni e obblighi del pilota

1. Il pilota suggerisce la rotta e assiste il comandante nella determinazione delle manovre necessarie per seguirla.

2. Nelle località dove il pilotaggio è obbligatorio, il pilota deve prestare la sua opera fino a quando la nave sia giunta fuori della zona di cui all' articolo 87, o sia ormeggiata nel luogo ad essa assegnato.

3. Nelle località dove il pilotaggio non è obbligatorio il pilota deve prestare la sua opera fino a quando ne sia richiesto dal comandante della nave.

Art. 93 - Responsabilità del pilota

Il pilota risponde dei danni subiti dalla nave durante il pilotaggio, quando venga provato che tali danni sono derivati da inesattezza delle informazioni e indicazioni da lui fornite per la determinazione della rotta.

Art. 94 - Responsabilità della corporazione dei piloti

Dei danni di cui sono responsabili i piloti, risponde solidalmente la corporazione nei limiti della cauzione.

Art. 95 - Regolamento di pilotaggio

1. La disciplina del servizio di pilotaggio, l' ordinamento della corporazione, le norme per la gestione della corporazione stessa e per il reclutamento dei piloti, nonché il regime disciplinare sono stabiliti dal regolamento.

2. Le norme per l' esercizio del pilotaggio in ciascun porto sono stabilite, sentite le associazioni sindacali interessate, dai regolamenti locali, approvati dal ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 96 - Marittimi abilitati al pilotaggio

1. Nelle località di approdo o di transito ove non sia costituita una corporazione di piloti, il comandante del porto può autorizzare altri marittimi a esercitare il pilotaggio.

2. Il servizio dei marittimi abilitati al pilotaggio è regolato dalle norme di questo capo, in quanto applicabili. Le tariffe relative a tale servizio sono approvate dal direttore marittimo.

SEZIONE II

DEL PILOTAGGGIO NELLA NAVIGAZIONE INTERNA

Art. 97 - Personale abilitato al pilotaggio

Nelle località di approdo o di transito della navigazione interna il pilotaggio è esercitato da piloti autorizzati dall' ispettorato di porto.

Art. 98 - Pilotaggio obbligatorio

Nei luoghi dove particolari esigenze lo richiedano, il direttore dell' ispettorato compartimentale può rendere temporaneamente obbligatorio il pilotaggio.

Art. 99 - Norme applicabili

Il servizio dei piloti autorizzati è regolato dagli articoli 91 e 93.

Art. 100 - Regolamenti locali

Le norme per l' esercizio del pilotaggio in ciascuna località sono stabilite, sentite le associazioni sindacali interessate, da regolamenti locali, approvati dal ministro dei trasporti e della navigazione.

CAPO III

DEL RIMORCHIO

Art. 101 - Istituzione del servizio di rimorchio marittimo.

1. Il servizio di rimorchio nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi addette alla navigazione marittima, non può essere esercitato senza concessione, fatta dal capo del compartimento, secondo le norme del regolamento.

2. L' autorità predetta determina nell' atto di concessione il numero e le caratteristiche dei mezzi tecnici da adibire al servizio.

3. Le tariffe relative al servizio sono stabilite dal capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate.

Art. 102 - Regolamenti locali

Le norme sulla disciplina del servizio di rimorchio in ciascun porto marittimo sono stabilite da regolamenti locali, approvati dal ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 103 - Obblighi derivanti dal contratto di rimorchio

1. Quando all' armatore del rimorchiatore non è fatta consegna degli elementi da rimorchiare, gli obblighi e le responsabilità derivanti dal contratto di rimorchio si riferiscono esclusivamente alla trazione degli elementi medesimi.

2. Se le parti non dispongono diversamente, la direzione della rotta e della navigazione s' intende affidata al comandante del rimorchiatore.

Art. 104 - Responsabilità durante il rimorchio

1. L' armatore del rimorchiatore e gli armatori degli elementi rimorchiati sono responsabili rispettivamente dei danni sofferti dagli elementi rimorchiati e dei danni sofferti dal rimorchiatore, a meno che provino che tali danni non sono derivati da cause loro imputabili.

2. Dei danni sofferti da terzi durante il rimorchio sono solidalmente responsabili gli armatori degli elementi rimorchiati e l' armatore del rimorchiatore, che non provino che tali danni non sono derivati da cause loro imputabili.

3. Quando la direzione della navigazione del convoglio è affidata al comandante del rimorchiatore, gli armatori degli elementi rimorchiati, per quanto concerne i danni causati dalle manovre, devono provare esclusivamente, agli effetti dei commi precedenti, che i danni non sono derivati da mancata o cattiva esecuzione degli ordini impartiti dal comandante del rimorchiatore. Analoga prova deve fornire l' armatore del rimorchiatore, quando la direzione della navigazione è affidata al comandante di un elemento rimorchiato.

Art. 105 - Obblighi e responsabilità in caso di consegna al rimorchiatore

Fermo il disposto dell' articolo precedente, quando è fatta consegna degli elementi rimorchiati all' armatore del rimorchiatore, gli obblighi e le responsabilità di quest' ultimo e dei suoi dipendenti e preposti sono regolati dalle disposizioni sul contratto di trasporto.

Art. 106 - Soccorso prestato alla nave rimorchiata

Il rimorchiatore che, al fine di assistere o salvare la nave rimorchiata, presta un' opera eccedente quella normale di rimorchio, ha diritto alle indennità ed al compenso previsti nell' articolo 491.

Art. 107 - Servizi per l' ordine e la sicurezza del porto

Oltre che nei casi previsti nell' articolo 70, i rimorchiatori devono essere messi a disposizione delle autorità portuali che lo richiedano per qualsiasi servizio necessario all' ordine e alla sicurezza del porto.

CAPO IV

DEL LAVORO PORTUALE

[ Gli articoli di questo capo sono stati abrogati dall' art. 27 della l. 28 gennaio 1994 n. 84 come modificato dal D.L. 12 aprile 1996, n. 202. ]

Art. 108 - Disciplina delle operazioni (abrogato)

(La disciplina e la vigilanza delle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale nel porto sono esercitate dal comandante del porto, secondo le norme stabilite dal regolamento.)

Art. 109 - Uffici del lavoro portuale (abrogato)

[1. Nei porti, nei quali l' importanza del traffico lo richieda, la disciplina delle operazioni portuali è affidata ad uffici del lavoro portuale.

2. Gli uffici del lavoro nei porti marittimi sono istituiti con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione, previo parere del capo del compartimento, e sono diretti da un ufficiale di porto, che svolge la propria attività con l' assistenza di un consiglio di lavoro portuale, costituito a norma del regolamento. La vigilanza sui predetti uffici è esercitata dal capo del compartimento.

3. Gli uffici del lavoro nei porti della navigazione interna sono parimenti istituiti con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione e sono diretti da un funzionario dell' ispettorato di porto, che svolge la propria attività, con l' assistenza di un consiglio del lavoro portuale, costituito a norma del regolamento. La vigilanza sui predetti uffici è esercitata dal capo dell' ispettorato di porto].

Art. 110 - Compagnie e gruppi portuali (abrogato)

(1. Le maestranze addette alle operazioni portuali sono costituite in compagnie o in gruppi, soggetti alla vigilanza dell' autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale.

2. Le compagnie hanno personalità giuridica.

3. Alla costituzione, fusione o soppressione delle compagnie e dei gruppi provvedono, per la navigazione marittima, il direttore marittimo e, per la navigazione interna, il direttore dell' ispettorato compartimentale, secondo le norme del regolamento.

4. Il regolamento stabilisce altresì le norme per il funzionamento delle compagnie e dei gruppi e determina, per i casi di fusione o di soppressione, le modalità relative alla valutazione e devoluzione dei beni costituenti il patrimonio delle compagnie.

5. Salvo casi speciali stabiliti dal ministro dei trasporti e della navigazione l' esecuzione delle operazioni portuali è riservata alle compagnie o ai gruppi.)

Art. 111 - Imprese per operazioni portuali (abrogato)

(1. L' esercizio da parte di imprese di operazioni portuali per conto di terzi è sottoposto a concessione del capo del compartimento, per la navigazione marittima, e del capo dell' ispettorato di porto, per la navigazione interna, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Le autorità predette possono determinare il numero massimo delle imprese in relazione alle esigenze del traffico.

3. La concessione può essere data alle stesse compagnie delle maestranze portuali.

4. In ogni caso l' impresa concessionaria deve avvalersi, per l' esecuzione delle operazioni portuali, esclusivamente delle maestranze costituite nelle compagnie o nei gruppi.)

Art. 112 - Tariffe delle operazioni portuali (abrogato)

(Le tariffe e le altre norme per le prestazioni delle compagnie e dei gruppi portuali, nonché per le prestazioni delle imprese indicate nell' articolo precedente sono determinate secondo le modalità stabilite dal regolamento.)

TITOLO IV

DEL PERSONALE DELLA NAVIGAZIONE

Capo I

Del personale marittimo

Art. 113 - Organizzazione e disciplina del personale marittimo

All' organizzazione amministrativa e alla disciplina del personale marittimo provvede l' amministrazione dei trasporti e della navigazione.

Art. 114 - Distinzione del personale marittimo

Il personale marittimo comprende:

a) la gente di mare;

b) il personale addetto ai servizi dei porti;

c) il personale tecnico delle costruzioni navali.

Art. 115 - Categorie della gente di mare

La gente di mare si divide in tre categorie:

1) personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo;

2) personale addetto ai servizi complementari di bordo;

3) personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera.

Art. 116 - Personale addetto ai servizi portuali

1. Il personale addetto ai servizi dei porti comprende:

1) i piloti;

2) i lavoratori portuali;

3) i palombari in servizio locale;

4) gli ormeggiatori;

5) i barcaioli.

2. Il ministro dei trasporti e della navigazione, in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze del traffico, può determinare altre categorie di personale addetto ai servizi dei porti, discipinandone, ove occorra, l' impiego.

Art. 117 - Personale tecnico delle costruzioni navali

Il personale tecnico delle costruzioni navali comprende:

1) gli ingegneri navali;

2) i costruttori navali;

3) i maestri d' ascia e i calafati.

Art. 118 - Matricole e registri del personale marittimo

1. La gente di mare è iscritta in matricole. Il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali sono iscritti in registri.

2. Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici indicati dal regolamento.

Art. 119 - Requisiti per l' iscrizione nelle matricole e nei registri

1. Possono conseguire l' iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani di età non inferiore ai quindici anni e non superiore ai venticinque, che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento. Per i medici l' età non deve superare i quarantacinque anni.

2. I minori di anni quindici, ma non minori dei dieci, possono essere iscritti quando siano allievi di istituti di educazione marinara.

3. Il ministro dei trasporti e della navigazione può consentire che nelle matricole siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica; può altresì consentire l' immatricolazione di persone di età superiore ai limiti di cui al primo comma, quando speciali esigenze lo richiedano.

4. Il ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le organizzazioni sindacali competenti, può disporre, quando le condizioni del lavoro marittimo lo richiedano, la sospensione temporanea dell' iscrizione nelle matricole della gente di mare.

5. Per l' iscrizione di minori degli anni diciotto è necessario il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.

6. I requisiti per l' iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni sono stabiliti dal regolamento, o, nel caso indicato dal secondo comma dell' articolo 116, dal ministro dei trasporti e della navigazione.

7. Per l' esercizio della pesca costiera e del traffico locale, possono conseguire l' iscrizione nella matricola della gente di mare della terza categoria anche coloro che abbiano superato il venticinquesimo anno di età e che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento per tale categoria.

8. A coloro che conseguono l' iscrizione nelle matricole della gente di mare, ai sensi del precedente comma è interdetto il passaggio ad altra categoria superiore.

Art. 120 - Cancellazione dalle matricole e dai registri

1. Alla cancellazione degli iscritti nelle matricole della gente di mare, oltre che nei casi previsti dagli articoli 1251, 1253 si procede per i seguenti motivi:

a) morte dell' iscritto;

b) dichiarazione dell' iscritto di voler abbandonare l' attività marittima;

c) perdita della cittadinanza italiana;

d) perdita permanente dell' idoneità fisica alla navigazione, accertata a termini delle leggi speciali;

e) condanna, con sentenza passata in giudicato, per alcuno dei reati che a norma del regolamento impediscono l' iscrizione nelle matricole;

f) cessazione dall' esercizio della navigazione.

2. La cancellazione nel caso di cui alla lettera f) si effettua, per gli iscritti che siano in possesso dei titoli professionali di cui all' articolo 123, dopo dieci anni consecutivi di interruzione della navigazione; per gli altri iscritti, dopo cinque anni consecutivi.

3. La cancellazione degli iscritti nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni è disciplinata dal regolamento.

Art. 121 - Reiscrizione nelle matricole e nei registri

1. Gli iscritti nelle matricole della gente del mare, cancellati dalle matricole stesse a norma delle lettere c), ed e) dell' articolo precedente, possono chiedere la reiscrizione, quando cessino le cause che hanno determinato la cancellazione, anche se abbiano superato il limite di età stabilito nell' articolo 119. Gli iscritti cancellati a norma delle lettere b) ed f) possono chiedere la reiscrizione, anche se abbiano superato il limite di età, entro un periodo di tempo, dal giorno della cancellazione, pari al periodo di navigazione effettivamente compiuta.

2. La reiscrizione dei marittimi nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni è disciplinata dal regolamento.

Art. 122 - Documenti di lavoro del personale marittimo

1. La gente di mare è munita di un libretto di navigazione. Il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali sono muniti rispettivamente di un libretto di ricognizione e di un certificato d' iscrizione.

2. Le forme e gli effetti di tali documenti di lavoro sono stabiliti dal regolamento.

Art. 123 - Titoli professionali del personale marittimo

1. Per i servizi di coperta i titoli professionali sono:

a) capitano superiore di lungo corso;

b) capitano di lungo corso;

c) aspirante capitano di lungo corso;

d) allievo capitano di lungo corso;

e) padrone marittimo;

f) marinaio autorizzato;

g) capo barca;

h) conduttore.

2. Per i servizi di macchina i titoli professionali sono:

a) capitano superiore di macchina;

b) capitano di macchina;

c) aspirante capitano di macchina;

d) allievo capitano di macchina;

e) meccanico navale;

f) fuochista autorizzato;

g) motorista abilitato;

h) marinaio motorista.

3. Per gli altri servizi di bordo i titoli professionali sono:

a) medico di bordo;

b) marconista.

4. I requisiti per il conseguimento dei titoli e i limiti dell' abilitazione professionale propria a ciascun titolo sono stabiliti per i titoli di cui al primo e secondo comma dal regolamento, e per i titoli di cui al terzo comma da leggi e regolamenti speciali.

5. Il regolamento determina le altre qualifiche relative all' esercizio della professione marittima e prescrive altresì i requisiti per la specializzazione del personale di coperta nei servizi inerenti all' esercizio della pesca.

6. I limiti delle abilitazioni professionali per il personale addetto ai servizi portuali e per il personale tecnico delle costruzioni navali sono stabiliti dal regolamento.

Art. 124 - Rilascio dei documenti di abilitazione

1. Il rilascio delle patenti per i titoli professionali marittimi indicati alle lettere a) e b) del primo e del secondo comma dell' articolo precedente è di competenza del direttore marittimo.

2. Il rilascio dei documenti di abilitazione per gli altri titoli professionali è di competenza del capo del compartimento e dei capi degli altri uffici indicati dal regolamento.

Art. 125 - Collocamento della gente di mare

Al collocamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare, destinati a far parte degli equipaggi delle navi, si provvede, nel territorio della Repubblica, esclusivamente ad opera di appositi uffici istituiti secondo norme stabilite con legge.

Art. 126 - Divieto di mediazione

1. E' vietata la mediazione, anche gratuita, per il collocamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare destinati a far parte degli equipaggi delle navi.

Qualsiasi compenso corrisposto per un' attività svolta in contrasto con la disposizione del comma precedente può essere ripetuto.

Art. 127 - Assunzione all' estero

All' assunzione di personale per la formazione o per il completamento degli equipaggi delle navi nazionali all' estero sovraintende l' autorità consolare.

CAPO II

DEL PERSONALE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA

Art. 128 - Organizzazione e disciplina del personale

All' organizzazione amministrativa e alla disciplina del personale della navigazione interna provvedono le autorità preposte all' esercizio della navigazione interna.

Art. 129 - Distinzione del personale

Il personale della navigazione interna comprende:

a) il personale navigante;

b) il personale addetto ai servizi dei porti.

Art. 130 - Categoria del personale navigante

Il personale navigante si divide in tre categorie:

1) personale di comando e di bassa forza addetto al servizio di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo;

2) personale addetto ai servizi complementari di bordo;

3) personale addetto alla piccola navigazione.

Art. 131 - Personale addetto ai servizi dei porti

1. Il personale addetto ai servizi dei porti comprende:

1) i lavoratori portuali;

2) i barcaioli.

2. Il ministro dei trasporti e della navigazione, in relazione alle caratteristiche e alle esigenze del traffico, può determinare altre categorie di personale dei porti, disciplinandone, ove occorra, l' impiego.

Art. 132 - Matricole, registri e documenti di lavoro del personale

1. Il personale navigante è iscritto in matricole, ed è munito di un libretto di navigazione.

2. Il personale addetto ai servizi dei porti è iscritto in registri ed è munito di un libretto di ricognizione.

3. Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici di porto.

4. Le forme e gli effetti dei documenti di lavoro indicati nel primo e secondo comma sono stabiliti dal regolamento.

Art. 133 - Requisiti per l' iscrizione nelle matricole e nei registri

1. Possono conseguire l' iscrizione nelle matricole del personale navigante i cittadini italiani di età non inferiore ai quattordici anni, che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento

2. I minori di anni quattordici, ma non minori dei dieci, possono essere iscritti quando imbarchino alle dipendenze di parenti o affini sino al terzo grado.

3. Per l' iscrizione di minori degli anni diciotto è necessario il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.

4. Il ministro dei trasporti e della navigazione può consentire che nelle matricole siano iscritte anche italini non regnicoli.

5. I requisiti per l' iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali sono stabiliti dal regolamento o, nel caso indicato dal secondo comma dell' articolo 131, dal ministro dei trasporti e della navigazione.

6. Parimenti sono disciplinate dal regolamento la cancellazione dalle matricole e dai registri, nonché la reiscrizione nei medesimi

Art. 134 - Titoli professionali del personale

1. Per i servizi di coperta i titoli professionali sono:

a) capitano;

b) capo timoniere;

c) capo barca;

d) conduttore di motoscafi;

e) barcaiolo abilitato.

2. Per i servizi di macchina i titoli professionali sono:

a) macchinista;

b) motorista.

3. Coloro che sono in possesso dei titoli di cui alle lettere a), b), d) del primo comma e a), b) del secondo comma possono essere autorizzati con apposita annotazione sul documento di abilitazione a prestare servizio su navi addette a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.

4. I requisiti per il conseguimento dei titoli, i limiti dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo e le modalità del rilascio sono stabiliti dal regolamento.

5. Il ministro dei trasporti e della navigazione in relazione alle caratteristiche e alle esigenze dei trasporti, può determinare altre qualifiche relative all'esercizio della navigazione interna, stabilendo le condizioni e le modalità per il conseguimento dei relativi titoli professionali.

6. I limiti per le abilitazioni professionali del personale addetto ai servizi portuali sono stabiliti da leggi o regolamenti speciali.

Art. 135 - Assunzione all' estero

All' assunzione di personale navigante della navigazione interna per la formazione e per il completamento degli equipaggi delle navi nazionali all'estero sovraintende l' autorità consolare.

TITOLO V

DEL REGIME AMMINISTRATIVO DELLE NAVI

Capo I

Dell' ammissione della nave alla navigazione

Sezione I

Dell' individuazione della nave

Art. 136 - Navi e galleggianti

1. Per nave s' intende qualsiasi costruzioni destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro scopo.

2. Le navi si distinguono in maggiori e minori. Sono maggiori le navi alturiere; sono minori le navi costiere, quelle del servizio marittimo dei porti e le navi addette alla navigazione interna.

3. Le disposizioni che riguardano le navi si applicano, in quanto non sia diversamente disposto, anche ai galleggianti mobili adibiti a qualsiasi servizio attinente alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne.

Art. 137 - Ammissione delle navi alla navigazione

1. Sono ammesse alla navigazione le navi iscritte nelle matricole o nei registri tenuti dagli uffici competenti, ed abilitate nelle forme previste dal presente codice.

2. Sono iscritte nelle matricole e nei registri predetti le navi che rispondono ai prescritti requisiti di individuazione e di nazionalità.

3. Agli effetti dell' iscrizione e a tutti gli altri effetti di legge le navi e i galleggianti sono individuati dalla stazza, dal nome o dal numero, e dal luogo ove ha sede l' ufficio d' iscrizione.

Art. 138 - Stazzatura nella repubblica

1. Salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti speciali, la stazzatura delle navi marittime è eseguita nella Repubblica dal Registro italiano navale, quale delegato del ministero dei trasporti e della navigazione, a mezzo di ingegneri navali o di altri periti stazzatori abilitati a norma del regolamento.

2. Per la navigazione interna il Registro italiano navale provvede alla stazzatura delle navi per le quali è obbligatoria la classificazione. Negli altri casi provvedono l' ispettorato compartimentale o gli altri organi stabiliti da leggi e da regolamenti speciali.

3. La stazzatura è eseguita secondo le norme stabilite da leggi e regolamenti speciali.

4. Eseguita la stazzatura, il certificato di stazza è depositato presso l' ufficio del porto d' iscrizione della nave.

Art. 139 - Stazzatura all' estero

1. Il ministro dei trasporti e della navigazione può autorizzare la stazzatura all' estero delle navi costruite o trasformate in cantieri esteri ovvero provenienti da bandiera estera, quando tali navi debbano compiere uno o più viaggi fra porti stranieri prima di approdare nella Repubblica.

2. La stazzatura all' estero può, previa autorizzazione del ministro dei trasporti e della navigazione, essere eseguita secondo il metodo locale. In tal caso la stazzatura deve essere nuovamente eseguita in via definitiva in un porto della Repubblica, entro il termine stabilito dal regolamento.

Art. 140 - Nome delle navi maggiori

1. Le navi maggiori sono contraddistinte da un nome.

2. Il nome deve essere diverso e dissimile da ogni altro già registrato in qualsiasi matricola della Repubblica.

3. L' imposizione e il cambiamento del nome sono sottoposti all' approvazione del ministro dei trasporti e della navigazione.

4. Le norme, alle quali deve attenersi il proprietario nell' imposizione e nel cambiamento del nome, sono stabilite dal regolamento.

Art. 141 - Numero e nome delle navi minori e dei galleggianti

1. Le navi minori e i galleggianti sono contraddistinti da un numero.

2. Le navi minori marittime di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso, e le navi della navigazione interna in servizio pubblico di linea possono essere contraddistinte, oltre che dal numero, anche da un nome.

3. Il nome delle navi predette deve essere diverso e dissimile da ogni altro già registrato nella stessa circoscrizione. Le norme, alle quali deve attenersi il proprietario nell' imposizione e nel cambiamento del nome, sono stabilite dal regolamento.

Art. 142 - Indicazione dei segni di individuazione sullo scafo

Il nome o il numero della nave o del galleggiante e l' indicazione del luogo dell' ufficio di iscrizione devono essere segnati sullo scafo nei modi stabiliti dal regolamento.

SEZIONE II

DEI REQUISITI DI NAZIONALITA'

Art. 143 - Nazionalità dei proprietari di navi italiane

1. Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l' iscrizione nelle matricole o nei registri indicati dagli articoli 146 e 148 le navi che appartengono, per una quota superiore a dodici carati:

a) a cittadini italiani;

b) a persone giuridiche italiane, pubbliche o private;

c) a società relativamente alle quali sia riscontrata dall' amministrazione della marina mercantile e da quella dei trasporti, rispettivamente per le navi per le quali venga richiesta l' iscrizione nei registri marittimi e della navigazione interna, la prevalenza di interessi nazionali negli organi di amministrazione e di direzione e, se costituite all' estero, si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 2505 e 2506 del codice civile ed abbiano nello Stato il rappresentante legale o vi siano rappresentate da persona munita di procura institoria.

2. Agli effetti della lettera c) del precedente comma, la prevalenza degli interessi nazionali negli organi di amministrazione e di direzione si considera sussistente quando sono cittadini italiani: nelle società in nome collettivo, la maggioranza dei soci; nelle società in accomandita, la maggioranza dei soci accomandatari; e, nelle società per azioni, a responsabilità limitata e cooperative, la maggioranza degli amministratori, tra cui il presidente e l' amministratore delegato, nonché la maggioranza dei sindaci ed i direttori generali. Nel caso di società costituite all' estero, le persone che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello Stato devono essere cittadini italiani.

3. Restano salve le disposizioni previste dagli articoli 7 e 221 del trattato istitutivo della Comunità economica europea.

Art. 144 - Stranieri e società equiparati

Per motivi di interesse nazionale il ministro dei trasporti e della navigazione può, con decreto emanato di concerto col ministro per il tesoro e con quello per l' industria, il commercio e l' artigianato, equiparare ai cittadini e alle società di cui al precedente articolo, stranieri domiciliati o residenti nella Repubblica da oltre cinque anni e società costituite nella Repubblica, che non abbiano i requisiti di cui all' articolo precedente, nonché società costituite all' estero, le quali abbiano nella Repubblica la sede dell' amministrazione ovvero l' oggetto principale dell' impresa.

Art. 145 - Navi iscritte in registri stranieri

1. Non possono ottenere l' iscrizione nelle matricole o nei registri nazionali le navi che risultino già iscritte in un registro straniero.

2. Agli effetti degli articoli 149 e 155 del codice della navigazione possono ottenere l' iscrizione in speciali registri nazionali, le navi che risultino già iscritte in un registro straniero ed in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo.

3. Per l' istituzione dei registri speciali di cui al comma 2, per l' attuazione e il completamento delle disposizioni in esso contenute, nel rispetto della riserva di cui all' art. 224 del codice della navigazione, si provvede con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione.

SEZIONE III

DELL'ISCRIZIONE DELLA NAVE E DELLA ABILITAZIONE ALLA NAVIGAZIONE

Art. 146 - Iscrizione delle navi e dei galleggianti

1. Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo e dagli altri uffici designati dal ministro dei trasporti e della navigazione.

2. Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento.

3. Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna i registri sono tenuti dagli ispettorati di porto e dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti.

Art. 147 - Designazione di rappresentante

1. Il proprietario di nave maggiore non domiciliato nel luogo in cui è l' ufficio di iscrizione della nave, deve designare un rappresentante ivi residente presso il quale, nei confronti dell' autorità marittima, si intende domiciliato.

2. Nello stesso caso, l' autorità marittima e quella preposta all' esercizio della navigazione interna possono disporre la designazione di un rappresentante da parte del proprietario di nave minore o di galleggiante.

Art. 148 - Iscrizione di navi e galleggianti destinati alla navigazione in acque straniere

Le navi e i galleggianti armati all' estero e destinati permanentemente alla navigazione in acque straniere sono iscritti nelle matricole o nei registri tenuti dall' autorità consolare.

Art. 149 - Abilitazione delle navi alla navigazione

1. Le navi iscritte nelle matricole e le navi e i galleggianti iscritti nei registri sono abilitati alla navigazione rispettivamente dall' atto di nazionalità e dalla licenza.

2. A tale effetto l' atto di nazionalità può essere temporaneamente sostituito da un passavanti provvisorio, e la licenza di una licenza provvisoria.

Art. 150 - Atto di nazionalità

1. L' atto di nazionalità è rilasciato in nome del Presidente della Repubblica dal direttore marittimo nella cui zona la nave maggiore è immatricolata, e nel caso di cui all' articolo 148, dal console che ne ha ricevuto l' iscrizione.

2. L' atto di nazionalità enuncia il nome, il tipo e le caratteristiche principali, la stazza lorda e netta della nave, il nome del proprietario, l' ufficio di immatricolazione.

Art. 151 - Rinnovazione dell' atto di nazionalità

L' atto di nazionalità deve essere rinnovato qualora vengano mutati il nome o la stazza, ovvero il tipo o le caratteristiche principali della nave.

Art. 152 - Rilascio del passavanti provvisorio

1. Il passavanti provvisorio è rilasciato, in caso di urgenza, alle navi di nuova costruzione che siano immatricolate nella Repubblica o all' estero e, anche prima della immatricolazione, alle navi provenienti da bandiera estera, che rispondano ai requisiti di nazionalità richiesti per l' iscrizione nelle matricole. Il passavanti è rilasciato inoltre alle navi il cui atto di nazionalità sia andato smarrito o distrutto.

2. Il passavanti è rilasciato nella Repubblica dagli uffici marittimi presso i quali sono tenute le matricole, e all' estero dagli uffici consolari.

3. Le autorità predette fissano la durata della validità del passavanti, in rapporto al tempo necessario per il rilascio dell' atto di nazionalità. In ogni caso la durata non può essere superiore ad un anno.

Art. 152 - Rilascio del passavanti provvisorio

1. Il passavanti provvisorio è rilasciato, in caso di urgenza, alle navi di nuova costruzione che siano immatricolate nella Repubblica o all' estero e, anche prima della immatricolazione, alle navi provenienti da bandiera estera, che rispondano ai requisiti di nazionalità richiesti per l' iscrizione nelle matricole. Il passavanti è rilasciato inoltre alle navi il cui atto di nazionalità sia andato smarrito o distrutto.

2. Il passavanti è rilasciato nella Repubblica dagli uffici marittimi presso i quali sono tenute le matricole, e all' estero dagli uffici consolari.

3. Le autorità predette fissano la durata della validità del passavanti, in rapporto al tempo necessario per il rilascio dell' atto di nazionalità. In ogni caso la durata non può essere superiore ad un anno.

Art. 153 - Licenza delle navi minori e dei galleggianti

1. La licenza è rilasciata dall' autorità che tiene il registro di iscrizione della nave minore o del galleggiante.

2. La licenza deve indicare il numero, il tipo, le caratteristiche principali, la stazza lorda e netta della nave minore o del galleggiante, il nome del proprietario e l' ufficio d' iscrizione, nonché, nel caso previsto nell' articolo 141, il nome.

3. Nei casi previsti nel primo comma dell' articolo precedente alle navi minori è rilasciata una licenza provvisoria secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 154 - Rinnovazione della licenza

In caso di mutamento del proprietario, nonché di cambiamento del numero, della stazza, del tipo o delle caratteristiche principali della nave o del galleggiante, la licenza deve essere rinnovata. Del pari la licenza deve essere rinnovata in caso di mutamento del nome previsto nell' art. 141.

Art. 155 - Uso della bandiera

Le navi abilitate alla navigazione a norma dell' articolo 149 inalberano la bandiera italiana.

SEZIONE IV

DELLA DISMISSIONE DELLA BANDIERA

E DELLA CANCELLAZIONE DAI REGISTRI

Art. 156 - Autorizzazione alla dismissione della bandiera in caso di alienazione

1. Il proprietario che intende alienare la nave a straniero deve farne dichiarazione all' ufficio d' iscrizione della nave, se la nave si trova nella Repubblica o all' autorità consolare, se la nave si trova all' estero.

2. L' autorità che riceve la dichiarazione procede alla pubblicazione della dichiarazione medesima mediante affissione negli uffici del porto ed inserzione nel foglio degli annunzi legali, invitando gli interessati a far valere, entro sessanta giorni, i loro diritti, e promuove l' autorizzazione a dismettere la bandiera da parte del ministro dei trasporti e della navigazione.

3. L' autorizzazione è data a giudizio discrezionale del ministro dei trasporti e della navigazione. Tuttavia, se entro il termine di cui al comma precedente sono promosse opposizioni, o se risulta l' esistenza di diritti reali o di garanzia sulla nave l' autorizzazione può essere data al proprietario solamente dopo che l' opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti, o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario stesso abbia eseguito le provvidenze, disposte dall' autorità marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i salari dell' equipaggio e per le somme dovute all' amministrazione, e dall' autorità giudiziaria, su domanda della parte più diligente, per salvaguardia degli interessi dei creditori.

4. In caso di urgenza, su richiesta del proprietario, il ministro può concedere l' autorizzazione a dismettere la bandiera anche prima della scadenza del termine di cui al secondo comma, subordinatamente alla assenza o all' avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalla matricola o dai registri, e al deposito di fidejussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore della nave accertato dai competenti organi tecnici dell' amministrazione dei trasporti e della navigazione. La fidejussione è vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell' ordine indicato dagli articoli 552 e 556, nonché degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal secondo comma.

5. Con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione, sono stabilite in via generale le modalità in base alle quali può essere presentata la fidejussione di cui al precedente comma.

6. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, con sospensione dell' abilitazione alla navigazione di cui all' articolo 149. L' ufficio di iscrizione provvede all' annotazione dell' autorizzazione nel registro di iscrizione della nave e sull' atto di nazionalità.

7.L' autorità che consegna il documento di autorizzazione ritira i documenti di bordo.

Art. 157 - Autorizzazione alla dismissione della bandiera nei casi di successione, di aggiudicazione o di perdita di nazionalità del proprietario

1. Quando una nave nazionale pervenga ad uno straniero per successione a causa di morte, l' erede o il legatario, entro sessanta gionri dall' accettazione dell' eredità, o dall' acquisto del legato, deve farne denuncia all' ufficio d' iscrizione della nave o, all' estero, all' autorità consolare.

2. L' autorità che riceve la denuncia o che, in mancanza di denuncia, viene a conoscenza di uno dei fatti indicati nel primo comma, procede all' affissione negli uffici di porto e alla pubblicazione nel foglio degli annunzi legali di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti, e promuove l' autorizzazione a dismettere la bandiera.

3. Il ministro dei trasporti e della navigazione provvede a norma del terzo comma dell' articolo precedente.

4. Se l' autorizzazione è negata, l' ufficio di iscrizione promuove la vendita giudiziale della nave. Se l' autorizzazione è data, l' autorità che procede alla consegna del documento di autorizzazione ritira i documenti di bordo.

5. Le stesse norme si applicano nel caso di aggiudicazione della nave a straniero, e nel caso che il proprietario della nave perda la cittadinanza italiana. Il termine per la denuncia decorre rispettivamente dal giorno dell' aggiudicazione e dal giorno della perdita della cittadinanza italiana.

Art. 158 - Proprietà di stranieri per quota dai dodici ai diciotto carati

1. Quando la partecipazione alla proprietà della nave da parte di persone fisiche o giuridiche, o di società, che non si trovano nelle condizioni prescritte nell' articolo 143, raggiunga i dodici carati, ma non superi i diciotto, devono essere ceduti a persone, fisiche o giuridiche, o a società, che si trovino nelle condizioni prescritte, tanti carati quanti sono quelli che, per trasferimento di proprietà o per perdita dei requisiti da parte dei titolari, hanno determinato tale eccedenza.

2. La cessione deve aver luogo entro sei mesi dal giorno in cui l' eccedenza si è verificata.

3. Trascorso il detto termine senza che la cessione abbia avuto luogo, l' ufficio d' iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l' eccedenza, fino a concorrenza del numero necessario a ristabilire i requisiti di nazionalità prescritti dalla legge, a cominciare dalle quote che per ultime hanno concorso all' eccedenza.

Art. 159 - Proprietà di stranieri per quote superiori ai diciotto carati

1. Quando la partecipazione alla proprietà della nave da parte di persone, enti o società, che non si trovano nelle condizioni previste nell' articolo 143, venga a superare i diciotto carati, l' ufficio d' iscrizione della nave procede all' affissione negli uffici del porto e alla pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali di un avviso con il quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti e promuove l' autorizzazione a dismettere la bandiera.

2. Il ministro dei trasporti e della navigazione provvede a norma del terzo comma dell' articolo 157.

3. Se l' autorizzazione è data, l' autorità che procede alla consegna del documento di autorizzazione ritira i documenti di bordo. Se l' autorizzazione è negata, l' ufficio di iscrizione promuove la vendita giudiziale della nave, quando la partecipazione di stranieri ha raggiunto la totalità dei carati, o, diversamente, la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l' eccedenza, a norma dell' articolo 158, terzo comma.

Art. 160 - Demolizione volontaria della nave

1. Il proprietario che intende procedere alla demolizione della nave deve farne dichiarazione all' ufficio di iscrizione, se la nave si trova nella Repubblica, o all' autorità consolare, se si trova all' estero, consegnando i documenti di bordo. L' autorità provvede alla pubblicazione della dichiarazione nelle forme previste nell' articolo 156.

2. Se, entro sessanta giorni da tale pubblicazione, sono promosse opposizioni dai creditori, ovvero se risulta l' esistenza di diritti reali, o di garanzia sulla nave, l' autorizzazione può essere data solamente dopo che l' opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti, o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario stesso abbia eseguito le provvidenze disposte dall' autorità marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i salari dell' equipaggio e per le somme dovute all' amministrazione, e dall' autorità giudiziaria, su domanda della parte più diligente, per la salvaguardia degli interessi dei creditori.

3. Tuttavia la demolizione può essere senz' altro autorizzata quando sia necessaria per ragioni di urgenza, accertate in Italia dal Registro italiano navale o dall' ispettorato compartimentale e all' estero dall' autorità consolare, ovvero quando sia stata depositata fidejussione bancaria e siano state adempiute le altre condizioni e modalità previste nel quarto e quinto comma dell' articolo 156.

4. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle navi minori e ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso.

Art. 160 - Demolizione volontaria della nave

1. Il proprietario che intende procedere alla demolizione della nave deve farne dichiarazione all' ufficio di iscrizione, se la nave si trova nella Repubblica, o all' autorità consolare, se si trova all' estero, consegnando i documenti di bordo. L' autorità provvede alla pubblicazione della dichiarazione nelle forme previste nell' articolo 156.

2. Se, entro sessanta giorni da tale pubblicazione, sono promosse opposizioni dai creditori, ovvero se risulta l' esistenza di diritti reali, o di garanzia sulla nave, l' autorizzazione può essere data solamente dopo che l' opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti, o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario stesso abbia eseguito le provvidenze disposte dall' autorità marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i salari dell' equipaggio e per le somme dovute all' amministrazione, e dall' autorità giudiziaria, su domanda della parte più diligente, per la salvaguardia degli interessi dei creditori.

3. Tuttavia la demolizione può essere senz' altro autorizzata quando sia necessaria per ragioni di urgenza, accertate in Italia dal Registro italiano navale o dall' ispettorato compartimentale e all' estero dall' autorità consolare, ovvero quando sia stata depositata fidejussione bancaria e siano state adempiute le altre condizioni e modalità previste nel quarto e quinto comma dell' articolo 156.

4. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle navi minori e ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso.

Art. 161 - Riparazione o demolizione per ordine dell' autorità o d'ufficio

1. Quando, a giudizio del Registro italiano navale o dell' ispettorato compartimentale, ovvero, per le navi e i galleggianti del servizio dei porti, della commissione prevista dal regolamento, la nave non sia più adatta all' uso cui è destinata, l' ufficio d' iscrizione della nave fissa al proprietario un termine per l' esecuzione dei lavori occorrenti alla riparazione o per la destinazione della nave stessa ad altro uso previsto dalla legge.

2. Quando non sia possibile la riparazione della nave o la destinazione ad altro uso, ovvero quando, in caso di mancata esecuzione dei lavori nel termine stabilito, ciò sia ritenuto opportuno, l' autorità ordina la demolizione fissando un termine per eseguirla.

3. Qualora il proprietario non provveda tempestivamente, l' autorità predetta fa eseguire la demolizione d' ufficio a spese del proprietario stesso.

Art. 162 - Perdita presunta

Trascorsi quattro mesi dal giorno dell' ultima notizia se si tratta di nave a propulsione meccanica, ovvero otto mesi negli altri casi, la nave si presume perita nel giorno successivo a quello in cui risale l' ultima notizia.

Art. 163 - Cancellazione della nave dal registro d' iscrizione

1. La nave è cancellata dal registro d' iscrizione quando:

a) è perita o si presume perita;

b) è stata demolita;

c) ha perduto i prescritti requisiti di nazionalità;

d) è stata iscritta in un registro straniero, salvo il caso che risulti in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo.

2. La nave maggiore è cancellata dalla matricola, anche quando ne è stata effettuata l' iscrizione nei registri delle navi minori e dei galleggianti. La nave minore è cancellata dal registro, quando è stata iscritta nella matricola delle navi maggiori. Le navi marittime e quelle della navigazione interna sono inoltre cancellate dai relativi registri quando siano state iscritte, rispettivamente, nei registri delle navi della navigazione interna e in quelli delle navi marittime.

3. All' atto della cancellazione l' autorità ritira i documenti di bordo, quando non vi abbia già provveduto a norma degli articoli precedenti.

CAPO II

DELLA NAVIGABILITA' DELLA NAVE

Art. 164 - Condizioni di navigabilità

1. La nave che imprende la navigazione deve essere in stato di navigabilità, convenientemente armata ed equipaggiata, atta all' impiego al quale è destinata.

2. Con leggi e regolamenti sono stabiliti i requisiti ai quali devono rispondere le navi, secondo la loro categoria e secondo la specie di navigazione cui sono adibite, per quanto riguarda:

a) struttura degli scafi e sistemazione interna;

b) galleggiabilità, stabilità e linea di massimo carico;

c) organi di propulsione e di governo;

d) condizioni di abitabilità e di igiene degli alloggi degli equipaggi.

3. Le stesse disposizioni prescrivono inoltre le dotazioni di apparecchi, attrezzi, arredi, strumenti ed installazioni di bordo, nonché quelle dei mezzi di segnalazione, di salvataggio, di prevenzione e di estinzione degli incendi.

4. Con leggi e regolamenti sono stabiliti del pari i requisiti ai quali devono rispondere e le prescrizioni alle quali devono attenersi le navi adibite al trasporto di passeggeri, nonché quelle addette al trasporto di speciali categorie di merci; sono altresì disciplinati i servizi di bordo.

5. L' esistenza dei requisiti e delle dotazioni è fatta constare con i documenti previsti dalle norme predette.

Art. 165 - Visite ed ispezioni

1. Sull' osservanza delle prescrizioni indicate nell' articolo precedente vigilano nella Repubblica le autorità marittime e quelle preposte all' esercizio della navigazione interna, e all' estero le autorità consolari. Dette autorità provvedono che siano eseguite, a spese dell' armatore, le ispezioni e le visite ordinarie prescritte, nonché ispezioni e visite straordinarie quando lo ritengano opportuno o quando si siano verificate avarie, le quali possano menomare la navigabilità della nave o il funzionamento dei suoi organi.

2. Le autorità marittime e quelle consolari devono inoltre disporre ispezioni e visite straordinarie quando ne vengano richieste dalle associazioni sindacali interessate. Possono altresì disporre ispezioni e visite straordinarie quando ne siano richieste da almeno un terzo dell' equipaggio. In entrambi i casi, ove le richieste risultino ingiustificate, le spese relative sono a carico dei richiedenti.

Art. 166 - Attribuzioni del Registro e dell' ispettorato compartimentale per l' accertamento della navigabilità

1. Alle visite ed ispezioni per l' accertamento e il controllo delle condizioni di navigabilità, di cui alle lettere a), b), c) dell' articolo 164, nonché all' assegnazione della linea di massimo carico, provvede il Registro italiano navale, nei casi e con le modalità stabilite da leggi e da regolamenti.

2. L' ispettorato compartimentale provvede alle visite ed ispezioni delle navi della navigazione interna per le quali non sia obbligatoria la classificazione.

Art. 167 - Classificazione delle navi

1. Alla classificazione delle navi provvede il Registro italiano navale, secondo le modalità stabilite da leggi e da regolamenti.

2. Tali leggi e regolamenti determinano altresì le categorie di navi per le quali la classificazione è obbligatoria.

Art. 168 - Efficacia probatoria dei certificati

I certificati ed ogni altra attestazione tecnica rilasciata dal Registro o dall' ispettorato compartimentale fanno fede sino a prova contraria.

Art. 169 - Carte, libri e altri documenti

1. Le carte di bordo sono, per le navi maggiori l' atto di nazionalità e il ruolo di equipaggio, per le navi minori e i galleggianti, la licenza.

2. Oltre i documenti predetti, le navi maggiori devono avere a bordo:

a) il certificato di stazza; il certificato di classe o quello di navigabilità; i certificati di bordo libero e di galleggiabilità; i certificati di visita;

b) i documenti doganali e sanitari;

c) il giornale nautico;

d) gli altri libri e documenti prescritti da leggi e regolamenti.

3. Oltre la licenza, le navi minori o i galleggianti devono avere a bordo gli altri documenti prescritti dal presente codice, da leggi e da regolamenti.

Art. 170 - Contenuto del ruolo di equipaggio

Il ruolo di equipaggio deve contenere:

1) il nome della nave;

2) il nome dell' armatore;

3) l' indicazione del rappresentante dell' armatore nominato ai sensi dell' articolo 267;

4) l' indicazione della data di armamento e di quella di disarmamento;

5) l' elenco delle persone dell' equipaggio con l' indicazione del contratto individuale di arruolamento, nonché del titolo professionale, della qualifica, delle mansioni da esplicare a bordo e della retribuzione fissata nel contratto stesso;

6) la descrizione delle armi e delle munizioni in dotazione della nave.

Art. 171 - Annotazioni e iscrizioni sul ruolo di equipaggio

1. Sul ruolo di equipaggio si annotano:

1) i contratti di assicurazione della nave;

2) le visite del Registro navale italiano per l' accertamento della navigabilità;

3) il pagamento delle tasse e dei diritti marittimi;

4) i dati relativi all' arrivo e alla partenza della nave;

5) i testamenti ricevuti dal comandante durante il viaggio;

6) le altre indicazioni prescritte da leggi e regolamenti.

2. Sul ruolo inoltre si iscrivono gli atti redatti dal comandante nell' esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile.

Art. 172 - Annotazioni sulla licenza

1. Per le navi marittime minori e per i galleggianti le indicazioni di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 dell' articolo 170 sono, a tutti gli effetti previsti dal presente codice, dalle leggi e dai regolamenti speciali, inserite nella licenza.

2. Nella licenza delle navi marittime minori, di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso, sono inserite altresì le annotazioni di cui all' articolo 171. Le annotazioni di cui ai numeri 1 e 2 del predetto articolo sono inserite anche nella licenza dei galleggianti di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate.

3. Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna le indicazioni e le annotazioni da iscrivere nella licenza sono stabilite dal regolamento.

Art. 172 bis - Esenzione dalla annotazione di imbarco e sbarco

1. Per i marittimi, arruolati con il patto di cui al secondo comma del successivo articolo 327, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e addetti al servizio nell' ambito dei porti e delle rade, o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale, l' autorità marittima può autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo alla annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi.

2. L' autorizzazione di cui al primo comma può essere concessa anche:

a) per i marittimi arruolati, a norma di contratto nazionale o con contratto cosiddetto alla parte e con il patto di cui al secondo comma dell' articolo 327, su navi e galleggianti appartenenti al medesimo armatore ed addetti alla pesca costiera, locale o ravvicinata, o agli impianti di acquacoltura;

b) ai proprietari armatori imbarcati su navi e galleggianti addetti alla pesca costiera, locale o ravvicinata, o agli impianti di acquacoltura.

3. L' armatore deve comunque comunicare giornalmente all' autorità marittima, con apposita nota, la composizione effettiva dell' equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le successive variazioni.

4. Copia della nota, vistata dall' autorità marittima, deve essere conservata tra i documenti di bordo di tutte le navi o galleggianti interessati.

5. L' armatore può essere autorizzato dall' istituto assicuratore a tenere un' unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero più posizioni contributive per gruppi di navi interessate alla procedura di cui ai precedenti commi.

Art. 173 - Giornale nautico

Il giornale nautico è diviso nei libri seguenti:

a) inventario di bordo;

b) giornale generale e di contabilità;

c) giornale di navigazione;

d) giornale di carico o giornale di pesca, secondo la destinazione della nave.

Art. 174 - Contenuto del giornale nautico

1. Nell' inventario di bordo sono descritti gli attrezzi e gli altri oggetti di corredo e di armamento della nave.

2. Sul giornale generale e di contabilità sono annotate le entrate e le spese riguardanti la nave e l' equipaggio, gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione, i prestiti contratti, i reati commessi a bordo e le misure disciplinari adottate, i testamenti ricevuti, nonché gli atti e processi verbali compilati dal comandante nell' esercizio delle funzioni di ufficiale di stato civile, le deliberazioni prese per la salvezza della nave ed in genere gli avvenimenti straordinari verificatisi durante il viaggio, le altre indicazioni previste dal regolamento.

3. Sul giornale di navigazione sono annotati la rotta seguita e il cammino percorso, le osservazioni meteorologiche, le rilevazioni e le manovre relative, ed in genere tutti i fatti inerenti alla navigazione.

4. Sul giornale di carico sono annotati gli imbarchi e gli sbarchi delle merci, con l' indicazione della natura, qualità e quantità delle merci stesse, del numero e delle marche dei colli, della rispettiva collocazione nelle stive, della data e del luogo di carico e del luogo di destinazione, del nome del caricatore e di quello del destinatario, della data e del luogo di riconsegna.

5. Sul giornale di pesca sono annotati la profondità delle acque dove si effettua la pesca, la quantità complessiva del pesce pescato, le specie di questo e la prevalenza tra le medesime, e in genere ogni altra indicazione relativa alla pesca.

Art. 175 - Giornale di macchina e giornale radiotelegrafico

1. Le navi maggiori a propulsione meccanica devono essere provviste del giornale di macchina.

2. Le navi munite di impianto radiotelegrafico devono esser provviste del giornale radiotelegrafico.

Art. 176 - Libri di bordo delle navi minori

1. Le navi minori e i galleggianti marittimi di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso, devono essere provvisti dell' inventario di bordo.

2. Le navi e i galleggianti della navigazione interna, indicati a tal fine dal regolamento, devono essere provvisti dell' inventario; le navi, quando siano adibite a servizio pubblico, devono inoltre essere provviste del giornale di bordo, formato con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 177 - Norme per la tenuta dei libri di bordo

Le norme per la vidimazione e la tenuta dei libri di bordo e per le relative annotazioni sono stabilite dal regolamento.

Art. 178 - Efficacia probatoria delle annotazioni sui documenti della nave

Ferme per le rimanenti annotazioni sui documenti della nave le disposizioni degli articoli 2700, 2702 del codice civile, le annotazioni sul giornale nautico relative all' esercizio della nave fanno prova anche a favore dell' armatore], quando sono regolarmente effettuate; fanno prova in ogni caso contro l' armatore, ma chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto.

Ttitolo VI

Della polizia della navigazione

Capo I

Della partenza e dell' arrivo delle navi

Art. 179 - Nota di informazioni all' autorità marittima

1. All' arrivo della nave in porto il comandante della nave deve far pervenire al comandante del porto o all' autorità consolare una comunicazione, dalla quale risultino il nome o il numero, il tipo, la nazionalità, il tonnellaggio della nave, il nome dell' armatore e il nome e il domicilio del raccomandatario, la quantità e la qualità del carico, nonché l' indicazione della sistemazione a bordo di eventuali merci pericolose, il numero e la nazionalità dei componenti dell' equipaggio, il numero dei passeggeri, brevi indicazioni sul viaggio, la data e l' ora di arrivo e la data e l' ora prevista per la partenza della nave, il porto di provenienza e quello di prevista destinazione, la posizione della nave nel porto, nonché gli altri elementi richiesti in base a disposizioni legislative o regolamentari o eventualmente determinati con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione.

2. Detta comunicazione dovrà essere integrata prima della partenza da una dichiarazione del comandante della nave relativa all' adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, doganale e contrattuale, da conseguirsi, o da trasmettersi con mezzi elettronici, alla predetta autorità marittima o consolare.

3. Il comandante di una nave diretta in un porto estero, qualora preveda che la sosta della nave avvenga in ore di chiusura del locale ufficio consolare, dovrà provvedere a fare pervenire in tempo utile per via radio al consolato la comunicazione di cui al primo comma, limitatamente agli elementi disponibili; negli stessi casi la dichiarazione integrativa di partenza sarà resa in base a particolari disposizioni impartite dal console. In caso di inesistenza di locali uffici consolari o di impossibilità di procedere alle comunicazioni di cui sopra, del fatto dovrà darsi pronta e motivata notizia nella comunicazione da farsi al comandante del porto o all' autorità consolare nel successivo porto di approdo.

4. Il ministro dei trasporti e della navigazione può, con proprio decreto, stabilire norme speciali per le navi addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto o di uso privato, nonché per altre categorie di navi adibite a servizi particolari.

Art. 180 - Verifiche ed ispezioni

1. Il comandante del porto o l' autorità consolare può ad ogni tempo verificare il contenuto della comunicazione presentata o fatta pervenire per via radio dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo.

2. Le predette autorità possono inoltre disporre ispezioni alla nave; i relativi risultati dovranno essere annotati sui libri di bordo unitamente alle eventuali prescrizioni impartite.

Art. 181 - Rilascio delle spedizioni

1. La nave non può partire se non ha ricevuto le spedizioni da parte del comandante del porto o dell' autorità consolare.

2. Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto - con indicazione dell' ora e della data - sulla dichiarazione integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici al comandante della nave, il quale è tenuto a conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo.

3. Le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l' armatore o il comandante della nave non ha adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia, da quelle per la sicurezza della navigazione, nonché agli obblighi relativi alle visite ed alle prescrizioni impartite dalle competenti autorità. Del pari le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l' armatore o il comandante della nave non ha compiuto gli adempimenti sanitari, fiscali e doganali ovvero non ha provveduto al pagamento dei diritti portuali o consolari, al versamento delle cauzioni eventualmente richieste a norma delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, nonché in tutti gli altri casi previsti da disposizioni di legge.

Art. 182 - Denunzia di avvenimenti straordinari

1. Se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari relativi alla nave, alle persone che erano a bordo, o al carico, il comandante della nave all' arrivo in porto deve farne denunzia al comandante del porto o all' autorità consolare, allegando un estratto del giornale nautico con le relative annotazioni.

2. Se la nave non è provvista di giornale, o se sul giornale non è stata fatta annotazione, l' autorità marittima o consolare riceve la dichiarazione giurata del comandante e ne redige processo verbale.

3. Le autorità predette procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause, trasmettendo senza indugio gli atti relativi alla autorità giudiziaria competente, a norma degli articoli 315, 584, a eseguire la verifica della relazione di eventi straordinari.

Art. 183 - Informazioni eventuali circa il viaggio

1. Il comandante della nave è tenuto a fornire all' autorità marittima o consolare le informazioni che gli siano richieste circa il viaggio.

2. E' inoltre tenuto, su richiesta, a far presentare alle predette autorità, per gli accertamenti che queste credano opportuni, componenti dell' equipaggio e passeggeri.

Art. 184 - Dell' arrivo e della partenza delle navi della navigazione interna

1. Il comandante della nave, all' arrivo in località ove sia una autorità portuale o consolare, deve denunciare all' autorità stessa la provenienza e la destinazione della nave, la qualità e la quantità del carico, il numero delle persone dell' equipaggio e la durata della sosta.

2. L' autorità portuale o consolare può in ogni tempo verificare il contenuto della denuncia fatta dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo.

3. Le suddette autorità sono tenute a formulare pronta annotazione delle eventuali osservazioni effettuate durante le predette ispezioni. Quando dopo la partenza dall' ultima località in cui abbia sede un' autorità portuale o consolare si siano verificati eventi straordinari relativi alla nave, alle persone imbarcate o al carico, il comandante deve farne denuncia all' autorità portuale o consolare; l' autorità predetta provvede a norma dell' articolo 182, secondo comma.

4. Il comandante della nave è tenuto a fornire all' autorità preposta alla navigazione interna o all' autorità consolare le informazioni che gli siano richieste circa il viaggio, e a far presentare componenti dell' equipaggio e passeggeri per gli accertamenti di cui all' articolo 183.

5. Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano alle navi della navigazione interna in servizio pubblico di linea o di rimorchio o adibite ai servizi autorizzati per il trasporto di persone in conto terzi.

Art. 185 - Navi straniere

Se accordi internazionali non dispongono diversamente, le disposizioni del presente capo si applicano anche alle navi straniere, che approdano nei porti italiani.

Art. 186 - Autorità del comandante

Tutte le persone che si trovano a bordo sono soggette all' autorità del comandante della nave.

Art. 187 - Disciplina di bordo

1. I componenti dell' equipaggio devono prestare obbedienza ai superiori e uniformarsi alle loro istruzioni per il servizio e la disciplina di bordo.

2. Contro i provvedimenti del comandante della nave che concernono l' esercizio della loro attività, i componenti dell' equipaggio possono presentare reclamo al comandante del porto o all' autorità consolare; il comandante della nave non può impedire che chi intende proporre reclamo si presenti alle predette autorità, salvo che urgenti esigenze del servizio richiedano la presenza del componente dell' equipaggio bordo.

3. Per il reclamo dei componenti dell' equipaggio di navi addette ai servizi pubblici di linea o di rimorchio in navigazione interna, si applicano le disposizioni stabilite da leggi e regolamenti speciali.

Art. 188 - Autorizzazione per scendere a terra

I componenti dell' equipaggio non possono scendere a terra senza autorizzazione del comandante o di chi ne fa le veci.

Art. 189 - Deficienza delle razioni di viveri

1. Il comandante del porto e l' autorità consolare, quando ne vengano richiesti dalle associazioni sindacali interessate o da almeno un quinto dell' equipaggio, devono provvedere ad accertare la qualità e la quantità delle razioni di viveri corrisposte all' equipaggio.

2. Se sono riscontrate deficienze, le autorità predette ordinano al comandante di prendere immediatamente le misure opportune; e in caso di mancata esecuzione provvedono d' ufficio, procurando la somma necessaria con prestito garantito da ipoteca sulla nave, ovvero con la vendita o il pegno di attrezzi o arredi non indispensabili per la sicura navigazione o di cose caricate, dato preventivo avviso rispettivamente all' armatore e, quando sia possibile, agli aventi diritto alle cose predette.

3. Analoghi provvedimenti devono prendere il comandante del porto o l' autorità consolare in caso di reclamo di passeggeri per deficienze delle razioni di viveri ad essi corrisposte.

4. Quando sono vendute pertinenze di proprietà aliena o merci l' armatore è tenuto a indennizzare gli aventi diritto a norma dell' articolo 308.

Art. 190 - Obblighi dell' equipaggio in caso di pericolo

I componenti dell' equipaggio devono cooperare alla salvezza della nave, delle persone imbarcate e del carico fino a quando il comandante abbia dato l' ordine di abbandonare la nave.

Art. 191 - Obbligo dei componenti dell' equipaggio di cooperare al ricupero

In caso di naufragio della nave, coloro che ne componevano l' equipaggio, ove ne siano richiesti immediatamente dopo il sinistro dal comandante ovvero dall' autorità preposta alla navigazione marittima o interna, sono tenuti a prestare la loro opera per il ricupero dei relitti.

Art. 192 - Imbarco di passeggeri infermi

1. L' imbarco di passeggeri manifestamente affetti da malattie gravi o comunque pericolose per la sicurezza della navigazione o per l' incolumità delle persone a bordo è sottoposto ad autorizzazione data nei modi stabiliti.

2. A norma dei regolamenti stessi può essere vietato per ragioni sanitarie, dalla competente autorità, l' imbarco di altre persone oltre quelle indicate nel comma precedente.

Art. 193 - Carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici

1. Il carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici nonché di merci pericolose in genere è disciplinato da leggi e regolamenti speciali, e non può essere effettuato senza l' autorizzazione data dal comandante del porto o dell' autorità consolare secondo le norme del regolamento.

2. L' imbarco di armi e munizioni per uso della nave è sottoposto all' autorizzazione del comandante del porto o dell' autorità consolare.

Art. 194 - Imbarco di merci vietate e pericolose

1. Quando sono imbarcate cose di cui il trasporto è vietato da norme di polizia, il comandante della nave deve, secondo i casi, disporre che esse siano sbarcate ovvero rese inoffensive o distrutte, se non sia possibile custodirle convenientemente fino all' arrivo nel primo porto di approdo.

2. Gli stessi provvedimenti il comandante deve prendere quando siano imbarcate cose di cui il trasporto, pur non essendo vietato da norme di polizia, sia o divenga in corso di navigazione pericoloso o nocivo per la nave, per le persone o per il carico, se non sia possibile custodire le cose stesse fino all' arrivo nel porto di destinazione.

3. Tali merci, quando siano custodite fino al porto di primo approdo, devono essere dal comandante della nave consegnate al comandante del porto o all' autorità consolare.

Art. 195 - Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio

1. In caso di morte o scomparizione avvenuta durante il viaggio, gli oggetti appartenenti alle persone morte o scomparse sono custoditi dal comandante della nave fino al porto di primo approdo ed ivi consegnati al comandante del porto o all' autorità consolare.

2. Le predette autorità provvedono a che sia dato avviso del fatto nei modi stabiliti dal regolamento. Decorso l' anno da tale avviso, o anche prima se la deperibilità delle cose lo richieda, le medesime autorità provvedono alla vendita delle cose e al deposito del ricavato per conto di chi spetta.

3. Decorsi cinque anni dall' avviso, senza che gli interessati abbiano fatto valere i propri diritti, la somma è devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara o alle casse di soccorso del personale della navigazione interna.

4. Le modalità per la vendita e per il deposito sono stabilite dal regolamento.

Art. 196 - Componenti dell' equipaggio soggetti a obbligo di leva

I componenti dell' equipaggio soggetti a obblighi di leva o richiamati alle armi non possono essere sbarcati in paese estero senza autorizzazione della competente autorità, a meno che non vengano assunti su altra nave nazionale diretta nella Repubblica.

Art. 197 - Rimpatrio di cittadini italiani

1. Nelle località estere ove non risieda un' autorità consolare il comandante della nave deve dare ricovero a bordo e rimpatriare i marittimi italiani che si trovassero abbandonati.

2. Deve inoltre accogliere a bordo ogni altro cittadino o suddito italiano che per qualsiasi motivo l' autorità consolare ritenga opportuno di fare rimpatriare.

3. Il regolamento stabilisce i limiti e le modalità relative al ricovero ed al rimpatrio, anche per quanto concerne il rimborso delle spese di manutenzione e di trasporto.

Art. 198 - Divieto di asilo

Il comandante della nave non può in paese estero concedere asilo a bordo a persone, anche se cittadini o sudditi italiani, ricercate dalla competente autorità per aver commesso un reato comune.

Art. 199 - Perdita di carte e documenti di bordo

1. In caso di perdita di carte o di altri documenti di bordo, il comandante della nave deve nel primo porto di approdo farne denuncia al comandante del porto o all' autorità consolare.

2. Le autorità predette rilasciano al comandante, nelle forme stabilite dal regolamento, carte provvisorie per proseguire la navigazione.

Art. 200 - Polizia esercitata dalle navi da guerra

1. In alto mare, nel mare territoriale, e nei porti esteri dove non sia un' autorità consolare, la polizia sulle navi mercantili nazionali è esercitata dalle navi da guerra italiane.

2. A tal fine i comandanti delle navi da guerra possono richiedere alle navi mercantili informazioni di qualsiasi genere, nonché procedere a visita delle medesime e ad ispezione delle carte e dei documenti di bordo; in caso di gravi irregolarità possono condurre le navi predette per gli opportuni provvedimenti in un porto dello Stato, o nel porto estero più vicino in cui risieda un' autorità consolare.

3. Nei porti ove risiede un' autorità consolare le navi da guerra italiane esercitano la polizia, a norma dei commi precedenti, su richiesta dell' autorità medesima.

Art. 201 - Inchiesta di bandiera

Le navi mercantili nazionali devono obbedire all' intimazione di fermata delle navi da guerra di potenze amiche, giustificando, se richieste, la propria nazionalità.

Art. 202 - Nave sospetta di tratta di schiavi

La nave da guerra italiana, che incontri in alto mare o anche in mare territoriale estero una nave nazionale sospetta di attendere alla tratta di schiavi, può catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino, in cui risieda un' autorità consolare.

Titolo VII

Degli atti di stato civile in corso di navigazione marittima

Art. 203 - Funzioni di ufficiale dello stato civile

1. Durante la navigazione, il comandante della nave marittima esercita le funzioni di ufficiale dello stato civile, secondo le disposizioni sull' ordinamento dello stato civile.

2. Le stesse funzioni il comandante esercita anche quando la nave trovasi ancorata in un porto, se sia impossibile promuovere l' intervento della competente autorità nella Repubblica, o di quella consolare all' estero.

Art. 204 - Matrimonio in imminente pericolo di vita

Il comandante della nave marittima può procedere alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui all' articolo 101 del codice civile.

Art. 205 - Atti di stato civile compilati a bordo

1. Gli atti di stato civile compilati a bordo delle navi devono essere iscritti sul ruolo di equipaggio.

2. Delle circostanze che hanno dato luogo alla compilazione degli atti, nonché dell' avvenuta iscrizione dei medesimi sul ruolo di equipaggio, deve essere fatta menzione nel giornale generale e di contabilità.

Art. 206 - Scomparizione in mare

1. Quando di una persona scomparsa da bordo non sia possibile ricuperare il cadavere, il comandante della nave fa constare con processo verbale le circostanze della scomparizione e le ricerche effettuate.

2. Il processo verbale deve essere iscritto sul ruolo di equipaggio.

3. Dei fatti che hanno dato luogo alla compilazione del processo verbale, nonché dell' eseguita iscrizione di questo sul ruolo di equipaggio, deve essere fatta menzione nel giornale generale e di contabilità.

Art. 207 - Consegna degli atti alla autorità marittima o consolare

Copia degli atti di stato civile e dei processi verbali di scomparizione compilati a bordo deve essere dal comandante della nave consegnata in duplice esemplare nel primo porto di approdo al comandante del porto o all' autorità consolare, unitamente ad un estratto, del pari in duplice esemplare, delle relative annotazioni nel giornale generale.

Art. 208 - Attribuzioni delle autorità marittime e consolari

1. Quando si tratti di nave non provvista del ruolo di equipaggio e del giornale generale, dei fatti che danno luogo alla compilazione degli atti di stato civile e dei processi verbali di scomparizione, il comandante deve fare dichiarazione nel primo porto di approdo al comandante del porto o all' autorità consolare.

2. Le autorità predette raccolgono con processo verbale la dichiarazione del comandante e quella dei testimoni, inserendo nel verbale medesimo le enunciazioni prescritte per la compilazione degli atti di stato civile ovvero indicando le circostanze della scomparizione a norma dell' articolo 206.

3. Analogamente procedono le autorità marittime e consolari quando all' approdo di una nave rilevino l' omessa compilazione degli atti predetti, facendo constare in tal caso nel processo verbale i motivi della omissione.

Art. 209 - Processi verbali di scomparizione in caso di naufragio

1. In caso di naufragio, alla compilazione dei processi verbali di scomparizione provvedono le autorità marittime o consolari.

2. I processi verbali anzidetti sono compilati, se il sinistro è avvenuto in acque territoriali, dal capo del circondario nella circoscrizione del quale è accaduto il sinistro medesimo, o diversamente dal comandante del porto nel quale approda la maggior parte dei naufraghi. Se nessun naufrago approda, ovvero si tratta di perdita presunta, gli atti sono compilati dal comandante del porto di iscrizione della nave.

3. Nei processi verbali, le autorità predette fanno constare le dichiarazioni dei naufraghi, e, in caso di perdita presunta, l' accertamento degli estremi previsti nell' articolo 162; dichiarano inoltre se a loro giudizio le persone scomparse debbano, in base alle circostanze, ritenersi perite.

Art. 210 - Trasmissione degli atti alle autorità competenti

1. Le autorità marittime o consolari trasmettono alle autorità, competenti a norma delle disposizioni sull' ordinamento dello stato civile, un esemplare delle copie degli atti di stato civile e dei relativi estratti del giornale generale, consegnati dai comandanti delle navi; al procuratore della Repubblica un esemplare delle copie dei processi verbali di scomparizione e dei relativi estratti del giornale generale.

2. Analogamente trasmettono alle predette autorità copia dei processi verbali compilati a norma degli articoli precedenti.

Art. 211 - Conseguenze della scomparizione in mare

1. Nei casi di scomparizione da bordo per caduta in mare, nei quali ricorrano gli estremi di morte senza rinvenimento del cadavere previsti nell'articolo 145 dell'ordinamento dello stato civile e nei casi di scomparizione per naufragio, nei quali a giudizio dell'autorità marittima o consolare le persone scomparse debbano ritenersi perite, il procuratore della Repubblica, ottenuta l' autorizzazione del tribunale, provvede a far trascrivere il processo verbale nel registro delle morti.

2. Negli altri casi di scomparizione da bordo o per naufragio, il procuratore della Repubblica, ottenuta l'autorizzazione del tribunale, trasmette il processo verbale alla competente autorità per l'annotazione nel registro delle nascite. In tali casi le conseguenze della scomparizione sono regolate dalle disposizioni del libro I, titolo IV, capo II, codice civile, e, decorsi due anni dall'avvenimento, viene dichiarata la morte presunta a norma dell' articolo 60, n. 3, dello stesso codice, su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone a ciò legittimate.

Art. 212 - Autorizzazione del tribunale

Le autorizzazioni di cui all'articolo precedente sono date dal tribunale con decreto, assunte, ove sia ritenuto necessario, le informazioni del caso.

TITOLO III

DELL'IMPRESA DI NAVIGAZIONE

Capo I

Dell' armatore

Art. 265 - Dichiarazione di armatore

1. Chi assume l'esercizio di una nave deve preventivamente fare dichiarazione di armatore all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante.

2. Quando l' esercizio non è assunto dal proprietario, se l'armatore non vi provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario.

3. Quando l' esercizio è assunto dai comproprietari mediante costituzione di società di armamento, le formalità, di cui agli articoli 279, 282 secondo comma, tengono luogo della dichiarazione di armatore.

Art. 266 - Dichiarazione di armatore per le navi addette alla navigazione interna

Per l' esercizio delle navi addette alla navigazione interna, l' annotazione dell' atto di concessione o di autorizzazione per il servizio di trasporto o di rimorchio, nei registri d' iscrizione della nave, tiene luogo della dichiarazione di armatore.

Art. 267 - Designazione di rappresentante

Nel fare la dichiarazione ovvero nel compiere le formalità di cui agli articoli 265, terzo comma, 266, l' armatore, se non è domiciliato nel luogo dove è l' ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, deve designare un rappresentante ivi residente, presso il quale, nei confronti dell' autorità preposta alla navigazione marittima o interna, si intende domiciliato.

Art. 268 - Forma della dichiarazione

La dichiarazione di armatore è fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata, ovvero verbalmente; in quest' ultimo caso la dichiarazione è raccolta dall' autorità competente con processo verbale, nelle forme stabilite dal regolamento.

Art. 269 - Documenti da consegnare

1. Quando l' esercizio non è assunto dal proprietario, all' atto della dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che attribuisce l' uso della nave.

2. Nel caso previsto dal secondo comma dell' articolo 377, se il contratto non è stato fatto per iscritto, la dichiarazione deve essere fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata del proprietario e dell' armatore, ovvero resa verbalmente con l' intervento di entrambi.

Art. 270 - Contenuto della dichiarazione di armatore

1. La dichiarazione di armatore deve contenere:

a) il nome, il luogo e la data di nascita, la nazionalità, il domicilio o la residenza dell' armatore;

b) gli elementi di individuazione della nave.

Quando l' esercizio è assunto da persona diversa dal proprietario, la dichiarazione deve altresì contenere:

c) il nome, il luogo e la data di nascita, la nazionalità, il domicilio o la residenza del proprietario;

d) l' indicazione del titolo che attribuisce l' uso della nave.

Art. 271 - Pubblicità della dichiarazione

1. La dichiarazione di armatore deve essere trascritta nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, e, per le navi maggiori, annotata sull' atto di nazionalità.

2. Per l' annotazione sull' atto di nazionalità, se la nave trovasi fuori del porto di iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell' articolo 255.

3. Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull' atto di nazionalità, prevalgono le risultanze della matricola.

Art. 272 - Presunzione di armatore

In mancanza della dichiarazione di armatore debitamente resa pubblica, armatore si presume il proprietario fino a prova contraria.

Art. 273 - Nomina di comandante della nave

L' armatore nomina il comandante della nave e può in ogni momento dispensarlo dal comando.

Art. 274 - Responsabilità dell' armatore

1. L' armatore è responsabile dei fatti dell' equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante della nave per quanto riguarda la nave e la spedizione.

2. Tuttavia l' armatore non risponde dell' adempimento da parte del comandante degli obblighi di assistenza e salvataggio previsti dagli articoli 489, 490, nè degli altri obblighi che la legge impoen al comandante quale capo della spedizione.

Art. 275 - Limitazione del debito dell' armatore

1. Per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio, ad eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave, l' armatore può limitare il debito complessivo ad una somma pari al valore della nave e all' ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio.

2. Sulla somma alla quale è limitato il debito dell' armatore concorrono i creditori soggetti alla limitazione secondo l' ordine delle rispettive cause di prelazione e ad esclusione di ogni altro creditore.

Art. 276 - Valutazione della nave

1. Agli effetti della determinazione della somma limite si assume il valore della nave al momento in cui è richiesta la limitazione e non oltre la fine del viaggio, sempre che tale valore non sia nè inferiore al quinto nè superiore ai due quinti del valore della nave all' inizio del viaggio.

2. Se il valore della nave al momento in cui è richiesta la limitazione è inferiore al minimo previsto dal comma precedente si assume la quinta parte del valore della nave all' inizio del viaggio. Se il valore della nave è superiore al massimo, si assumono i due quinti del valore all' inizio del viaggio.

Art. 277 - Valutazione del nolo e degli altri proventi

Agli effetti della determinazione della somma limite, per il nolo e per gli altri proventi del viaggio viene computato l' ammontare lordo.

Art. 278 - Costituzione della società

1. I comproprietari possono costituirsi in società di armamento mediante scrittura privata con sottoscrizione autenticata di tutti i caratisti, ovvero mediante deliberazione della maggioranza con sottoscrizione autenticata dei consenzienti.

2. Ove non sia diversamente stabilito nella scrittura di costituzione ovvero con deliberazione presa ad unanimità, ciascun caratista partecipa alla società in ragione della sua quota di interesse nella nave.

Art. 279 - Pubblicità dell' atto di costituzione

1. L' atto di costituzione deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, nonché, per le navi maggiori, mediante annotazione sull' atto di nazionalità. Analogamente devono essere pubblicate le successive variazioni e lo scioglimento della società.

2. La pubblicità deve essere richiesta all' ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante. Per l' annotazione sull' atto di nazionalità, se la nave trovasi fuori del porto d' iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell' articolo 255.

3. Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull' atto di nazionalità prevalgono le risultanze della matricola.

Art. 280 - Documenti per la pubblicità dell' atto di costituzione

1. Chi domanda la pubblicità deve consegnare all' ufficio competente copia in forma autentica della scrittura o della deliberazione di costituzione, insieme con una nota in duplice esemplare.

2. La nota deve contenere:

a) il nome, il luogo e la data di nascita, la nazionalità, il domicilio o la residenza dei comproprietari;

b) gli elementi di individuazione della nave;

c) la data e le clausole principali dell' atto costitutivo;

d) il nome, il luogo e la data di nascita del gerente e l' indicazione dei suoi poteri.

3. Nel caso di deliberazione presa a maggioranza, la nota deve altresì indicare i nomi e le quote dei caratisti dissenzienti.

Art. 281 - Esecuzione della pubblicità dell' atto di costituzione

L' ufficio, al quale è richiesta la pubblicità della costituzione della società di armamento, provvede all' esecuzione delle formalità indicate nell' articolo 256.

Art. 282 - Pubblicità a cura del gerente

1. Quando la nomina del gerente non sia stata resa pubblica a norma degli articoli precedenti il gerente medesimo deve consegnare all' ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante copia in forma autentica dell' atto di nomina, perché gli estremi di questo, con l' indicazione dei poteri conferitigli, siano trascritti nel registro di iscrizione e, se trattasi di nave maggiore, annotati sull' atto di nazionalità.

2. In pari tempo il gerente deve richiedere la pubblicità dell' atto di costituzione, se questa non è stata richiesta a norma dell' articolo 279.

Art. 283 - Responsabilità dei comproprietari

1. Delle obbligazioni assunte per la gestione comune i comproprietari sono responsabili verso i terzi in proporzione alle rispettive quote sociali; ma la responsabilità dei comproprietari che non hanno consentito alla costituzione della società non può superare l' ammontare delle rispettive quote di partecipazione nella nave.

2. Il debito complessivo della società di armamento può essere limitato a norma degli articoli 275 e seguenti.

Art. 284 - Effetti della mancanza di pubblicità

1. In mancanza della pubblicità prescritta per la costituzione i comproprietari consenzienti rispondono solidalmente.

2. Le successive variazioni e lo scioglimento della società, fino a che non siano pubblicate non possono essere opposte ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.

3. In mancanza della pubblicità prescritta nell' articolo 282, il gerente è personalmente responsabile verso i terzi delle obbligazioni assunte per la gestione sociale.

Art. 285 - Ripartizione degli utili e delle perdite

1. Quando non sia diversamente stabilito nella scrittura di costituzione o nella deliberazione prevista nel secondo comma dell' articolo 278, gli utili e le perdite della società di armamento si ripartiscono fra tutti i comproprietari in proporzione delle rispettive quote sociali.

2. Tuttavia i comproprietari che non hanno consentito alla costituzione della società possono liberarsi della partecipazione alle perdite, abbandonando la loro quota di proprietà della nave.

Art. 286 - Recesso di comproprietari componenti dell' equipaggio

I comproprietari che siano componenti dell' equipaggio della nave comune, possono, in caso di congedo, recedere dalla società ed ottenere il rimborso delle loro quote.

Art. 287 - Norme applicabili al contratto di raccomandazione

Salvo i casi previsti nell' articolo 290, al contratto di raccomandazione si applicano le norme del codice civile sul mandato con rappresentanza.

Art. 288 - Rappresentanza processuale del raccomandatario

Entro i limiti nei quali gli è conferita la rappresentanza dell' armatore o del vettore, il raccomandatario può promuovere azioni ed essere convenuto in giudizio in loro nome.

Art. 289 - Pubblicità della procura

1. La procura conferita al raccomandatario, con sottoscrizione autenticata del preponente, le successive modifiche e la revoca devono essere depositate presso l' ufficio del porto, ove il raccomandatario risiede, per la pubblicazione nel registro a tale fine tenuto secondo le norme del regolamento.

2. Il comandante del porto deve dare comunicazione dell' avvenuta pubblicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Qualora non sia adempiuta la pubblicità predetta, la rappresentanza del raccomandatario si reputa generale, e non sono opponibili ai terzi le limitazioni, le modifiche, o la revoca, a meno che il mandante provi che i terzi ne erano a conoscenza al momento in cui fu concluso l' affare.

Art. 290 - Altre specie di raccomandazioni

1. Quando il raccomandatario è preposto all' esercizio di una sede dell' impresa di navigazione o di quella di trasporto, si applicano le norme relative agli institori.

2. Quando il raccomandatario assume stabilmente l' incarico di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto dell' armatore o del vettore, si applicano le norme sul contratto di agenzia.

3. Quando il raccomandatario assume l' obbligo di trattare e di concludere in nome proprio affari per conto dell' armatore o del vettore, si applicano le norme sul mandato senza rappresentanza.

Art. 291 - Pubblicità del contratto di raccomandazione institoria

Quando il raccomandatario è preposto all' esercizio di una sede dell' impresa di navigazione, la pubblicità richiesta nell' articolo 289 tiene luogo di quella prevista dal codice civile per l' institore.

Art. 292 - Comando della nave

Il comando della nave può essere affidato soltanto a persone munite della prescritta abilitazione<1>.

Art. 293 - Sostituzione del comandante in corso di navigazione

1. In caso di morte, assenza o impedimento del comandante, il comando della nave spetta agli ufficiali di coperta, nell' ordine gerarchico, e successivamente al nostromo, fino al momento in cui giungano disposizioni dell' armatore o, in mancanza di queste, fino al porto di primo approdo, ove l' autorità preposta alla navigazione marittima o interna ovvero l' autorità consolare nomina il comandante per il tempo necessario.

2. Per le navi addette a servizi pubblici di linea in navigazione interna si applicano le norme stabilite da leggi e regolamenti speciali.

Art. 294 - Assunzione di comandante straniero all' estero

Nei porti esteri, previa autorizzazione dell' autorità consolare, il comando della nave può essere affidato, fino al porto ove sia possibile la sostituzione con un cittadino italiano, a uno straniero in possesso di abilitazione corrispondente a quella del comandante da sostituire.

Art. 295 - Direzione nautica, rappresentanza e poteri legali

1. Al comandante della nave, in modo esclusivo, spetta la direzione della manovra e della navigazione.

2. Il comandante rappresenta l' armatore. Nei confronti di tutti gli interessati nella nave e nel carico egli esercita i poteri che gli sono attribuiti dalla legge.

Art. 296 - Atti di stato civile e testamenti

Il comandante della nave marittima esercita le funzioni di ufficiali di stato civile previste dal presente codice e riceve i testamenti indicati nell' articolo 611 del codice civile.

Art. 297 - Doveri del comandante prima della partenza

Prima della partenza il comandante, oltre a promuovere la visita nei modi previsti dal presente codice deve di persona accertarsi che la nave sia idonea al viaggio da intraprendere, bene armata ed equipaggiata. Deve altresì accertarsi che la nave sia convenientemente caricata e stivata.

Art. 298 - Comando della nave in navigazione

Il comandante, anche quando sia obbligato ad avvalersi del pilota, deve dirigere personalmente la manovra della nave all' entrata e all' uscita dei porti, dei canali, dei fiumi e in ogni circostanza in cui la navigazione presenti particolari difficoltà.

Art. 299 - Documenti di borso e tenuta dei libri

Il comandante deve curare che durante il viaggio siano a bordo i prescritti documenti relativi alla nave, all' equipaggio, ai passeggeri ed al carico. Deve curare altresì che i libri di bordo siano regolarmente tenuti.

Art. 300 - Mancanza di provviste o di arredi durante la navigazione

1. Se in corso di navigazione vengono a mancare le provviste di bordo o altra cosa indispensabile alla regolare e sicura navigazione, il comandante deve curarne il rifornimento con ogni possibile mezzo.

2. A tale fine, ove sia necessario, deve farne richiesta alle navi che incontri, o altrimenti approdare nel più vicino luogo, anche se all' uopo occorra deviare la rotta. In caso di estrema necessità, il comandante può impiegare per le esigenze della nave le merci esistenti a bordo.

Art. 301 - Riduzione delle razioni di viveri

Se alla deficienza delle provviste alimentari di bordo non è possibile sopperire a norma dell' articolo precedente, il comandante deve ridurre in misura adeguata le razioni di viveri dovute all' equipaggio e ai passeggeri, in rapporto alle normali previsioni di un possibile rifornimento.

Art. 302 - Provvedimenti per la salvezza della spedizione

1. Se nel corso del viaggio si verificano eventi che mettono in pericolo la spedizione, il comandante deve cercare di assicurarne la salvezza con tutti i mezzi che sono a sua immediata disposizione o che egli può procurarsi riparando in un porto ovvero richiedendo l' assistenza di altre navi.

2. Se a tal fine è necessario procurarsi denaro, il comandante deve provvedere ai sensi dell' articolo 307.

3. Se è necessario sacrificare o danneggiare parti della nave o del carico, egli deve, per quanto è possibile, procedere cominciando dalle cose di minor valore e da quelle per cui più utile si appalesa il sacrificio e meno indispensabile la conservazione.

Art. 303 - Abbandono della nave in pericolo

1. Il comandante non può ordinare l' abbandono della nave in pericolo se non dopo esperimento senza risultato dei mezzi suggeriti dall' arte nautica per salvarla, sentito il parere degli ufficiali di coperta o, in mancanza, di due almeno fra i più provetti componenti dell' equipaggio.

2. Il comandante deve abbandonare la nave per ultimo, provvedendo in quanto possibile a salvare le carte e i libri di bordo, e gli oggetti di valore affidati alla sua custodia.

Art. 304 - Relazione di eventi straordinari

Se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari relativi alla nave, al carico o alle persone che erano a bordo, il comandante deve farne, entro ventiquattro ore dall' arrivo, relazione scritta alla competente autorità del luogo.

Art. 305 - Scaricazione prima della verifica della relazione

Anteriormente alla verifica, a norma dell' articolo 584, della relazione di cui all' articolo precedente, il comandante non può iniziare la scaricazione della nave, tranne che in caso di urgenza.

Art. 306 - Limiti della rappresentanza del comandante

1. Il comandante può in ogni caso provvedere agli approvvigionamenti giornalieri, alle forniture di lieve entità e alle piccole riparazioni necessarie per la manutenzione ordinaria della nave.

2. Fuori dei luoghi nei quali sono presenti l' armatore o un suo rappresentante munito dei necessari poteri, il comandante può compiere gli atti occorrenti per i bisogni della nave e della spedizione; può parimenti assumere o congedare componenti dell' equipaggio.

3. La presenza dell' armatore, ovvero quella di un suo rappresentante munito dei necessari poteri, è opponibile ai terzi solo quando questi ne erano a conoscenza; tuttavia la presenza dell' armatore nel luogo del suo domicilio e la presenza del rappresentante nel luogo relativamente al quale gli sono stati conferiti i poteri debitamente pubblicati si presumono note all' interessato fino a prova contraria.

Art. 307 - Necessità di denaro in corso di viaggio

1. Se nel corso del viaggio sorge necessità di denaro per rifornimento di provviste, per riparazione o per altra urgente esigenza della nave ovvero per la continuazione del viaggio, che non rientri negli estremi previsti nel primo comma dell' articolo precedente, il comandante deve darne immediato avviso all' armatore.

2. Quando ciò non sia possibile, ovvero se l' armatore debitamente avvertito non abbia fornito i mezzi nè dato le opportune istruzioni, il comandante, dopo avere accertato la necessità di provvedere, può farsi autorizzare, dalla competente autorità del luogo, a prendere a prestito la somma necessaria o a contrarre obbligazione verso coloro che somministrano provviste, materiali, attrezzi o mano d' opera, ovvero a dare in pegno o a vendere provviste, attrezzi o arredi della nave non indispensabili alla sicura navigazione.

3. Negli stessi casi il comandante, accertata la necessità di provvedere, e dato possibilmente tempestivo avviso ai caricatori ed ai destinatari interessati, può farsi autorizzare dalla suddetta autorità a dare in pegno o a vendere le cose caricate; ma gli aventi diritto al carico si possono opporre alla vendita o al pegno delle loro cose scaricandole a proprie spese e pagando il nolo relativo, in proporzione del tratto utilmente percorso se si valgono tutti della facoltà predetta, o diversamente per intero.

4. Quando la necessità di procedere al pegno o alla vendita del carico sia determinata dalle esigenze previste dal primo comma dell' articolo precedente, il comandante è tenuto a dare gli avvisi e a richiedere l' autorizzazione soltanto ove debba ricorrere al pegno o alla vendita del carico.

Art. 308 - Indennizzo degli aventi diritto al carico o dei proprietari delle pertinenze

1. Quando le merci esistenti a bordo sono impiegate o vendute dal comandante per le esigenze della nave, l' armatore è tenuto a rimborsare agli aventi diritto il valore che le merci medesime avrebbero avuto al momento dell' arrivo nel luogo di destinazione. Tuttavia, se anteriormente all' arrivo nel luogo di prevista destinazione delle merci impiegate o vendute la nave è perduta per causa non imputabile all' armatore, questi è tenuto a corrispondere agli aventi diritto soltanto il valore che le merci avevano al momento dell' impiego ovvero il prezzo ricavato dalla vendita.

2. Quando per le stesse esigenze sono vendute pertinenze di proprietà aliena, l' armatore è tenuto a corrispondere ai proprietari il prezzo ricavato dalla vendita o, sempre che la nave non sia andata perduta per causa non imputabile all' armatore, il maggior valore che le pertinenze avevano al momento della vendita.

3. Quando le pertinenze predette o le merci sono date in pegno dal comandante, l' armatore è tenuto a rimborsare agli aventi diritto la somma necessaria per procedere allo svincolo e al trasporto a destinazione; se tuttavia non è possibile procedere allo svincolo per causa non imputabile agli aventi diritto, l' armatore è tenuto a corrispondere il valore delle pertinenze al momento della costituzione del pegno o il valore che le merci avrebbero avuto al momento dell' arrivo nel luogo di destinazione. Nel caso di perdita della nave, prevista nei comma precedenti, l' armatore è tenuto a corrispondere soltanto una somma pari a quella in garanzia della quale le pertinenze o le merci sono state date in pegno.

Art. 309 - Poteri processuali del comandante

1. Fuori dei luoghi nei quali sono presenti l' armatore o un suo rappresentante munito dei necessari poteri, il comandante può, in caso di urgenza, notificare atti ed istituire o proseguire giudizi in nome e nell' interesse dell' armatore, per quanto riguarda la nave e la spedizione.

2. Possono parimenti i terzi, fuori dei luoghi dove sono presenti l' armatore o un suo rappresentante munito di necessari poteri, fare eseguire notificazioni al comandante personalmente, o contro di questo promuovere o proseguire giudizi, per quanto concerne i fatti dell' equipaggio relativi alla nave e alla spedizione, ovvero le obbligazioni contratte dal comandante durante la spedizione. La presenza dell' armatore o di un suo rappresentante può essere opposta ai terzi solo nei casi previsti nel terzo comma dell' articolo 306.

3. L' armatore può riassumere le domande proposte dal comandante o contro di lui, e può inoltre impugnare le sentenze emesse in contraddittorio del comandante.

Art. 310 - Facoltà di procurarsi denaro in caso di rifiuto dei comproprietari

Se alcuno dei comproprietari che hanno consentito alla costituzione della società di armamento rifiuta di contribuire alle spese necessarie per la spedizione, il comandante, ventiquattro ore dopo la intimazione al comproprietario, può, previa autorizzazione della competente autorità del luogo, prendere a prestito per conto del comproprietario medesimo la somma da questo dovuta, con garanzia sulla di lui quota di partecipazione nella proprietà della nave.

Art. 311 - Vendita della nave in caso di innavigabilità

Il comandante non può vendere la nave senza mandato speciale del proprietario. Tuttavia ove durante il viaggio si verifichi un caso di estrema urgenza, la competente autorità del luogo, accertata l' assoluta innavigabilità della nave, può autorizzare il comandante a venderla, prescrivendo le modalità della vendita.

Art. 312 - Gestione di interessi degli aventi diritto al carico

1. Il comandante deve, quando ciò si renda necessario e compatibilmente con le esigenze della spedizione, provvedere alla tutela degli interessi degli aventi diritto al carico.

2. Se per evitare o diminuire un danno occorrono speciali misure], il comandante deve possibilmente informare gli interessati nel carico, o gli eventuali rappresentanti sul luogo, che siano a lui noti, ed attenersi alle loro istruzioni; in mancanza, deve agire a suo criterio nel modo migliore.

Art. 313 - Responsabilità del comandante in caso di pilotaggio

In caso di pilotaggio, il comandante è responsabile dei danni causati alla nave da errata manovra, se non provi che l' errore è derivato da inesatte indicazioni o informazioni fornite dal pilota.

Art. 314 - Processo verbale

1. Le cause e la portata dei provvedimenti presi dal comandante ai sensi degli articoli 300 a 302, nonché la necessità di provvedere a norma del secondo, terzo e quarto comma dell' articolo 307, devono essere fatte constare, appena possibile, con processo verbale sottoscritto dagli ufficiali di coperta o, in mancanza, dai principali membri dell' equipaggio. In caso di rifiuto di alcuno di costoro a sottoscriverlo, il processo verbale deve indicare le ragioni del rifiuto medesimo.

2. Copia del processo verbale, sottoscritto dal comandante, deve essere allegata alla relazione di eventi straordinari all' atto della presentazione di questa alla competente autorità.

Art. 315 - Autorità competente

L' autorità competente a concedere le autorizzazioni previste in questo capo e a ricevere la relazione di cui all' articolo 304 è, nella Repubblica, il presidente del tribunale e, fuori del comune ove ha sede il tribunale, il pretore; all' estero, il console o chi ne fa le veci.

Art. 316 - Formazione dell' equipaggio

1. L' equipaggio della nave marittima è costituito dal comandante, dagli ufficiali e da tutte le altre persone arruolate per il servizio della nave. L' equipaggio della nave della navigazione interna è costituito dal comandante, dagli ufficiali e da tutti gli altri iscritti nei registri del personale navigante imbarcati per il servizio della nave.

2. Fa inoltre parte dell' equipaggio il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo.

Art. 317 - Composizione e forza minima dell' equipaggio

1. Il comandante del porto provvede all' applicazione delle disposizioni di legge e delle norme corporative riguardanti la determinazione del numero minimo degli ufficiali di coperta e di macchina, e dei relativi gradi, nonché la composizione e la forza minima dell' intero equipaggio.

2. Il ministro dei trasporti e della navigazione, in caso di accertata indisponibilità di marittimi in possesso dei titoli professionali richiesti dalle norme in vigore, su parere favorevole del comandante del porto, può consentire, ai fini della composizione dell' equipaggio delle navi da carico e da pesca, l' imbarco, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, di marittimi muniti del titolo immediatamente inferiore a quello prescritto.

3. Le norme relative alla composizione e alla forza minima degli equipaggi delle navi della navigazione interna sono stabilite dal ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 318 - Nazionalità dei componenti dell' equipaggio

1. L' equipaggio delle navi nazionali armate nei porti della Repubblica deve essere interamente composto da cittadini italiani.

2. Il ministro dei trasporti e della navigazione, in caso di particolari necessità, può autorizzare che del personale di bassa forza di bordo facciano parte stranieri in misura non maggiore di un terzo dell' intero equipaggio.

Art. 319 - Assunzione di personale straniero all' estero

1. Nei porti esteri della navigazione marittima o interna ove non siano disponibili rispettivamente marittimi o personale navigante di nazionalità italiana, possono essere assunti anche stranieri in misura non superiore ad un quarto dell' intero equipaggio e per il solo tempo necessario al viaggio da compiere.

2. In caso di speciali esigenze, l' autorità consolare può autorizzare l' assunzione di stranieri in misura superiore a quella indicata dal comma precedente.

Art. 320 - Servizio di macchina

I minori degli anni diciotto non possono essere adibiti al servizio di macchina.

Art. 321 - Gerarchia di borso delle navi marittime

1. La gerarchia dei componenti dell' equipaggio marittimo è la seguente:

1) comandante;

2) direttore di macchina, comandante in seconda, capo commissario, e medico di bordo direttore del servizio sanitario;

3) primo ufficiale di coperta, primo ufficiale di macchina, cappellano, primo medico aggiunto, primo commissario;

4) secondo ufficiale di coperta, secondo ufficiale di macchina, secondo medico aggiunto, secondo commissario, primo radiotelegrafista;

5) gli altri ufficiali;

6) nostromo, maestro di macchina;

7) gli altri sottufficiali;

8) i comuni.

2. Il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo è equiparato al primo ufficiale.

Art. 322 - Gerarchia di borso sulle navi della navigazione interna

1. La gerarchia dei componenti dell' equipaggio delle navi addette alla navigazione interna è la seguente:

1) comandante;

2) macchinista, motorista;

3) capo timoniere;

4) i sottufficiali;

5) i comuni.

2. Il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo è equiparato al capo timoniere.

 

LIBRO TERZO

DELLE OBBLIGAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE

Titolo I

Dei contratti di utilizzazione della nave

Capo I

Della locazione

Art. 376 - Locazione di nave

Si ha locazione di nave quando una delle parti si obbliga a far godere all' altra per un dato tempo la nave verso un determinato corrispettivo.

Art. 377 - Forma del contratto

1. il contratto di locazione deve essere provato per iscritto.

2. Tuttavia la prova scritta non è richiesta per la locazione di navi minori e di galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.

Art. 378 - Sublocazione e cessione del contratto

1. Il conduttore non può sublocare la nave né cedere i diritti derivanti dal contratto se tali facoltà non gli sono state consentite dal locatore.

2. La forma del contratto di sublocazione e di quello di cessione è regolata dal disposto dell' articolo precedente.

Art. 379 - Obblighi del locatore

Il locatore è tenuto a consegnare la nave, con le relative pertinenze, in stato di navigabilità e munita dei documenti necessari per la navigazione, nonché a provvedere a tutte le riparazioni dovute a forza maggiore o a logorio per l' uso normale della nave secondo l' impiego convenuto.

Art. 380 - Responsabilità del locatore

Il locatore è responsabile dei danni derivati da difetto di navigabilità, a meno che provi che si tratta di vizio occulto non accertabile con la normale diligenza.

Art. 381 - Obblighi del conduttore

Il conduttore è tenuto ad usare della nave secondo le caratteristiche tecniche, risultanti dal certificato di navigabilità, e in conformità dell' impiego convenuto.

Art. 382 - Scadenza del contratto

1. Salvo espresso consenso del locatore, il contratto s' intende rinnovato, ancorché, spirato il termine stabilito, il conduttore conservi la detenzione della nave.

2. Nel caso di ritardo nella riconsegna per fatto del conduttore, per un periodo non eccedente la decima parte della durata del contratto, non si fa luogo a liquidazione di danni, ma al locatore, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, è dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.

Art. 383 - Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono con il decorso di un anno dalla scadenza del contratto o, nel caso previsto dall' articolo precedente, dalla data di riconsegna della nave. Nel caso di perdita presunta della nave, il termine decorre dalla data di cancellazione di questa dal registro d' iscrizione.

CAPO II

DEL NOLEGGIO

Art. 384 - Noleggio

Il noleggio è il contratto per il quale l' armatore, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con una nave determinata uno o più viaggi prestabiliti, ovvero, entro il periodo di tempo convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto o dagli usi.

Art. 385 - Forma del contratto

1. Il contratto di noleggio deve essere provato per iscritto. La scrittura deve enunciare:

1) gli elementi di individuazione, la nazionalità, la portata della nave;

2) il nome del noleggiante e del noleggiatore;

3) il nome del comandante;

4) l' ammontare del nolo;

5) la durata del contratto o l' indicazione dei viaggi da compiere.

2. Non è richiesta la prova scritta quando il noleggio concerne navi minori di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate, se a vela, o alle dieci, se a propulsione meccanica.

Art. 386 - Obblighi del noleggiante

1. Il noleggiante è obbligato, prima della partenza, a mettere la nave in stato di navigabilità per il compimento del viaggio, ad armarla ed equipaggiarla convenientemente, e a provvederla dei prescritti documenti.

2. Il noleggiante è responsabile dei danni derivati da difetto di navigabilità, a meno che provi che si tratta di vizio occulto non accertabile con la normale diligenza.

Art. 387 - Obblighi del noleggiatore

Nel noleggio a tempo sono a carico del noleggiatore la provvista di combustibile, acqua e lubrificanti necessari per il funzionamento dell' apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, nonché le spese inerenti all' impiego commerciale della nave, comprese quelle di ancoraggio, di canale e simili.

Art. 388 - Esecuzione dei viaggi nel noleggio a tempo

1. Il noleggiante a tempo non è obbligato a intraprendere un viaggio che esponga la nave o le persone ad un pericolo non prevedibile al momento della conclusione del contratto.

2. Del pari egli non è obbligato a intraprendere un viaggio la cui durata prevedibile oltrepassi considerevolmente, in rapporto alla durata del contratto, la scadenza del contratto stesso.

Art. 389 - Eccesso di durata del viaggio

Se per fatto del noleggiatore a tempo la durata dell' ultimo viaggio eccede la scadenza del contratto, non si fa luogo a liquidazione di danni, ma al noleggiante, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, è dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.

Art. 390 - Pagamento del nolo a tempo

1. Il nolo a tempo, in mancanza di patto o uso diverso, è dovuto in rate mensili anticipate.

2. Tuttavia, salvo patto contrario, il nolo anticipato non si intende acquisito ad ogni evento.

Art. 391 - Impedimento temporaneo

1. Il nolo a tempo non è dovuto per il periodo durante il quale non si è potuto utilizzare la nave per causa non imputabile al noleggiatore.

2. Tuttavia, in caso di rilascio per fortuna di mare o per accidente subito dal carico, ovvero per provvedimento di autorità nazionale o straniera, durante il tempo dell' impedimento, ad eccezione di quello in cui la nave è sottoposta a riparazione, è dovuto il nolo al netto delle spese risparmiate dal noleggiante per l' inutilizzazione della nave.

Art. 392 - Perdita della nave

Nel caso di perdita della nave, il nolo a tempo è dovuto fino a tutto il giorno in cui è avvenuta la perdita.

Art. 393 - Responsabilità per le operazioni commerciali

1. Il comandante deve seguire, nei limiti stabiliti dal contratto di noleggio, le istruzioni del noleggiatore sull' impiego commerciale della nave e rilasciare le polizze di carico alle condizioni da lui indicate.

2. Il noleggiante non è responsabile verso il noleggiatore per le obbligazioni assunte dal comandante in dipendenza delle predette operazioni, e per le colpe commerciali del comandante e degli altri componenti dell' equipaggio in dipendenza delle operazioni medesime.

Art. 394 - Subnoleggio e cessione del contratto

In caso di subnoleggio o di cessione totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, il noleggiatore rimane responsabile verso il noleggiante delle obbligazioni assunte con il contratto di noleggio.

Art. 395 - Prescrizione

1. I diritti derivanti dal contratto di noleggio si prescrivono col decorso di un anno. Il termine decorre, se il noleggio è a tempo dalla scadenza del contratto o dalla fine dell' ultimo viaggio se il viaggio è prorogato a norma dell' articolo 389; se il noleggio è a viaggio dalla fine del viaggio.

2. Nei casi in cui il viaggio non sia iniziato o compiuto, il termine decorre dal giorno in cui si è verificato l' avvenimento che ha reso impossibile l' esecuzione del contratto o la continuazione del viaggio. In caso di perdita presunta della nave il termine decorre dalla data della cancellazione di questa dai registri d' iscrizione.

CAPO III

DEL TRASPORTO

SEZIONE I

DEL TRASPORTO DI PERSONE

Art. 396 - Forma del contratto

1. Il contratto di trasporto di persone deve essere provato per iscritto, tranne che si tratti di trasporto su navi minori di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso.

2. Tuttavia il biglietto di passaggio rilasciato dal vettore fa prova della conclusione del contratto per il viaggio indicato nel biglietto stesso.

Art. 397 - Indicazioni del biglietto di passaggio

Il biglietto di passaggio deve indicare il luogo e la data di emissione, il luogo di partenza e quello di destinazione, la classe e il prezzo del passaggio, il nome e il domicilio del vettore.

Art. 398 - Cessione del diritto al trasporto

Il diritto al trasporto non può essere ceduto senza espresso consenso del vettore, se il biglietto indica il nome del passeggero o se, mancando questa indicazione, il passaggero ha iniziato il viaggio.

Art. 399 - Imbarco senza biglietto

Chi si imbarca senza biglietto deve darne immediato avviso al comandante o al commissario di bordo. In difetto, è tenuto a pagare il doppio del prezzo di passaggio sino al porto verso cui è diretto o in cui è sbarcato, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

Art. 400 - Impedimento del passeggero

1. Se, prima della partenza, si verifica la morte del passeggero, ovvero un suo impedimento a viaggiare per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto, ed è dovuto il quarto del prezzo di passaggio, computato al netto del vitto, se questo fu compreso nel prezzo.

2. Se l' evento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, può ciascuno dei passeggeri chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni.

Nei casi previsti dai commi precedenti al valore deve essere data notizia dell' impedimento prima della partenza; in mancanza è dovuto l' intero prezzo di passaggio netto.

Art. 401 - Mancata partenza del passeggero

1. Il passeggero, se non si presenta a bordo nel tempo stabilito, deve il prezzo di passaggio computato al netto del vitto.

Tuttavia il prezzo non è dovuto se, con il consenso del vettore, il diritto al trasporto è ceduto ad altri in seguito a domanda del passeggero, ma in tal caso spetta al vettore una provvigione sul prezzo, in misura non superiore al dieci per cento.

Art. 402 - Impedimento della nave

Se la partenza della nave è impedita per causa non imputabile al vettore, il contratto è risolto ed il vettore deve restituire il prezzo versatogli.

Art. 403 - Soppressione della partenza o mutamento d' itinerario

1. Se il vettore sopprime la partenza della nave, e il viaggio non può essere effettuato con altra nave dello stesso vettore, la quale parta successivamente, il contratto è risolto.

2. Quando vi siano partenze successive di altre navi dello stesso vettore, il passeggero ha facoltà di compiere il viaggio su una di dette navi, ove ciò sia possibile, ovvero di risolvere il contratto. Parimenti il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto, se il vettore muta l' itinerario in modo da arrecare pregiudizio ai di lui interessi.

Nei casi indicati dai due commi precedenti il passeggero ha diritto al risarcimento dei danni. Tuttavia se la soppressione o il mutamento ha luogo per un giustificato motivo, il risarcimento non può eccedere il doppio del prezzo netto di passaggio.

Art. 404 - Ritardo della partenza

1. Se la partenza è ritardata, il passeggero ha diritto, durante il periodo del ritardo, all' alloggio e al vitto, quando questo sia stato compreso nel prezzo di passaggio.

2. Se trattasi di viaggi di durata inferiore alle ventiquattro ore, dopo dodici ore di ritardo il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto. Se trattasi di viaggi superiori alle ventiquattro ore, il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto dopo ventiquattro ore di ritardo nei viaggi tra porti del Mediterraneo o dopo quarantotto ore nei viaggi che abbiano inizio o termine fuori d' Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo. Se non si avvale di tale facoltà, il passeggero, dallo scadere dei termini suindicati, non ha diritto a ricevere l' alloggio e il vitto a spese del vettore.

3. Se il ritardo nella partenza è dovuto a causa imputabile al vettore il passeggero ha inoltre diritto al risarcimento dei danni.

Art. 405 - Interruzione del viaggio della nave

1. Se il viaggio della nave è interrotto per causa di forza maggiore il prezzo di passaggio è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso.

2. Tuttavia il vettore ha diritto all' intero prezzo, se, in tempo ragionevole, procura a sue spese al passeggero la prosecuzione del viaggio su nave di analoghe caratteristiche, fornendogli nell' intervallo l' alloggio e il vitto, se questo fu compreso nel prezzo di passaggio.

Art. 406 - Interruzione del viaggio del passeggero

1. Se il passeggero è costretto a interrompere il viaggio per causa a lui non imputabile, il prezzo di passaggio è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso.

2. Se il viaggio è interrotto per fatto del passeggero, questi deve altresì, per la residua durata del viaggio, il prezzo di passaggio netto.

Art. 407 - Operazioni di imbarco e di sbarco

Negli approdi ove difetta il servizio di imbarco o di sbarco, le relative operazioni sono eseguite dal vettore a spese del passeggero, se il loro ammontare non è compreso nel prezzo di passaggio.

Art. 408 - Responsabilità del vettore per inesecuzione del trasporto o per ritardo

Il vettore è responsabile dei danni derivati al passeggero da ritardo o da mancata esecuzione del trasporto, se non prova che l' evento è derivato da causa a lui non imputabile.

Art. 409 - Responsabilità del vettore per danni alle persone

Il vettore è responsabile per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dipendenti da fatti verificatisi dall' inizio dell' imbarco, se non prova che l' evento è derivato da causa a lui non imputabile.

Art. 410 - Trasporto del bagaglio non registrato

1. Nel prezzo di passaggio è compreso il corrispettivo del trasporto del bagaglio del passeggero, nei limiti di peso e di volume prestabiliti dal vettore od osservati per uso.

2. Il bagaglio deve contenere esclusivamente oggetti personali del passeggero. Se si includono nel bagaglio oggetti di altra natura, il passeggero deve il doppio del prezzo di tariffa per il trasporto delle cose stesse, oltre al risarcimento dei danni.

Art. 411 - Trasporto del bagaglio registrato

1. Per il bagaglio eccedente i limiti previsti dall' articolo precedente il vettore, su richiesta del passeggero, è tenuto a compilare, in duplice esemplare, un bollettino con l' indicazione del luogo e della data di emissione, del luogo di partenza e di quello di destinazione, del proprio nome e domicilio, del numero e del peso dei colli, dell' eventuale valore dichiarato e del prezzo di trasporto.

2. Un esemplare del bollettino firmato dal vettore è consegnato al passeggero.

Art. 412 - Responsabilità del vettore pel bagaglio

1. Il vettore è responsabile, entro il limite massimo di lire dodicimila per il chilogrammo o della maggior cifra risultante dalla dichiarazione di valore, della perdita e delle avarie del bagaglio, che gli è stato consegnato chiuso, se non prova che la perdita o le avarie sono derivate da causa a lui non imputabile.

2. La perdita o le avarie devono essere fatte constare, a pena di decadenza, al momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro tre giorni, se trattasi di perdita o di avarie non appartenenti.

3. Per i bagagli e gli oggetti non consegnati al vettore, questi non è responsabile della perdita o delle avarie, se non quando il passeggero provi che le stesse sono state determinate da causa imputabile al vettore.

Art. 413 - Responsabilità del vettore nel trasporto gratuito

Le disposizioni degli articoli precedenti che regolano la responsabilità del vettore e i limiti del risarcimento da questo dovuto si applicano anche al contratto di trasporto gratuito.

Art. 414 - Responsabilità del vettore nel trasporto amichevole

Chi assume il trasporto di persone o di bagagli a titolo amichevole è responsabile solo quando il danneggiato provi che il danno dipende da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti.

Art. 415 - Derogabilità delle norme

Non sono derogabili a favore del vettore gli articoli 409; 412 a 414.

Art. 416 - Pegno legale sul bagaglio

Il vettore ha diritto di pegno legale sul bagaglio per i crediti verso il passeggero nascenti dal contratto di trasporto. Quando il passeggero adempie ai propri obblighi, il vettore è tenuto a riconsegnare il bagaglio nel luogo stabilito dal contratto.

Art. 417 - Bagaglio non ritirato

Il vettore può depositare in luogo idoneo il bagaglio non ritirato, dandone avviso al passeggero.

Art. 418 - Prescrizione

1. I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli non registrati si prescrivono col decorso di sei mesi dall' arrivo a destinazione del passeggero o, in caso di mancato arrivo, dal giorno in cui il passeggero avrebbe dovuto arrivare.

2. I diritti derivanti dal contratto di trasporto di bagagli registrati si prescrivono col decorso di un anno dalla riconsegna dei bagagli o, in caso di perdita, dal giorno in cui questi avrebbero dovuto essere riconsegnati.

3. Nei trasporti che hanno inizio a termine fuori di Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo, la prescrizione dei diritti indicati nei commi precedenti si compie col decorso di un anno.

SEZIONE II

DEL TRASPORTO DI COSE IN GENERALE

Art. 419 - Trasporti di cose

Il trasporto di cose può avere per oggetto un carico totale o parziale ovvero cose singole, e può effettuarsi su nave determinata ovvero su nave indeterminata.

Art. 420 - Forma del contratto

Il contratto di trasporto di cose deve essere provato per iscritto, tranne che il trasporto debba effettuarsi su navi minori, di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.

Art. 421 - Obblighi del vettore all' inizio del viaggio

Il vettore, prima dell' inizio del viaggio, oltre ad usare la normale diligenza perché la nave sia apprestata in stato di navigabilità e convenientemente armata ed equipaggiata, deve curare che le stive, le camere refrigeranti, quelle frigorifere e le altre parti della nave destinate alla caricazione siano in buono stato per il ricevimento, la conservazione e il trasporto delle merci.

Art. 422 - Responsabilità del vettore

1. Il vettore è responsabile della perdita o delle avarie delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve al momento in cui le riconsegna, nonché dei danni per il ritardo, a meno che provi che la causa della perdita, delle avarie o del ritardo non è stata, nè in tutto nè in parte, determinata da colpa sua o da colpa commerciale dei suoi dipendenti e preposti.

2. Deve invece l' avente diritto alla riconsegna provare che la causa della perdita, delle avarie o del ritardo è stata determinata da colpa del vettore o da colpa commerciale dei di lui dipendenti e preposti, quando il danno è stato prodotto da vizio occulto, o da innavigabilità della nave non derivante da inadempimento agli obblighi di cui all' articolo precedente, da colpa nautica dei dipendenti o preposti del vettore, da fortuna o pericoli di mare, incendio non determinato da colpa del vettore, pirateria, fatti di guerra, sommosse e rivolgimenti civili, provvedimenti di autorità di diritto o di fatto, anche a scopo sanitario, sequestri giudiziari, scioperi o serrate, impedimenti al lavoro generali o parziali, atti o tentativi di assistenza o salvataggio ovvero deviazione del viaggio fatta a tale scopo, cattivo stivaggio, vizio proprio della merce, calo di volume o di peso, insufficienza degli imballaggi, insufficienza o imperfezione delle marche, atti od omissioni in genere del caricatore o dei suoi dipendenti o preposti.

Art. 423 - Limiti del risarcimento

1. Il risarcimento dovuto dal vettore non può, per ciascuna unità di carico, essere superiore a lire duecentomila o alla maggior cifra corrispondente al valore dichiarato dal caricatore anteriormente all' imbarco.

2. Il valore dichiarato dal caricatore anteriormente all' imbarco si presume come valore effettivo delle cose trasportate fino a prova contraria; ma il vettore, ove provi che la dichiarazione è inesatta, non è responsabile per la perdita o per le avarie delle cose trasportate ovvero per il ritardo, a meno che venga provato che l' inesattezza non fu scientemente commessa.

Art. 424 - Derogabilità delle norme sulle responsabilità

1. Le norme degli articoli 422, 423 sono sempre derogabili a favore del caricatore. Sono derogabili anche a favore del vettore per quanto concerne il periodo di tempo anteriormente alla caricazione e quello posteriore alla scaricazione; e, anche per il periodo che intercorre tra caricazione e scaricazione, relativamente ai trasporti di merci caricate sopra coperta e di animali vivi, relativamente ai trasporti nazionali di merci di qualsiasi genere, nonché per quanto concerne i danni da ritardo. Nei confronti dei terzi l' efficacia delle clausole derogatrici è subordinata alla loro inserzione nella polizza ricevuto per l' imbarco o nella polizza di carico.

2. Le norme anzidette sono infine derogabili, anche fuori delle ipotesi e dei limiti previsti nel precedente comma, qualora non venga emessa polizza di carico, né altro documento negoziabile.

Art. 425 - Imballaggi e marche di contrassegno

1. Sulle merci consegnate al vettore, o sui loro imballaggi, devono a cura del caricatore, essere apposte marche di contrassegno, in maniera che normalmente rimangano visibili fino al termine del viaggio.

2. Il caricatore è responsabile verso il vettore per i danni a lui derivati da imperfetta apposizione delle marche.

Art. 426 - Consegna delle bollette doganali

1. All' atto dell' imbarco delle merci, e in ogni caso prima della partenza della nave, il caricatore è tenuto a consegnare al vettore le bollette doganali.

2. Il caricatore è responsabile verso il vettore per i danni a lui derivati dall' omessa consegna.

3. Il vettore non è tenuto a verificare la completezza dei documenti e l' esattezza delle indicazioni in questi contenute.

Art. 427 - Impedimento prima della partenza

1. Se la partenza della nave è impedita per causa di forza maggiore, il contratto è risolto. Se per la stessa causa la partenza della nave è soverchiamente ritardata, il contratto può essere risolto.

2. Se la risoluzione avviene dopo l' imbarco, il caricatore è tenuto a sopportare le spese di scaricazione.

Art. 428 - Impedimento temporaneo

1. Se la partenza della nave o la prosecuzione del viaggio è temporaneamente impedita per causa non imputabile al vettore, il contratto resta in vigore.

2. Il caricatore può, mentre dura l' impedimento, fare scaricare le merci a proprie spese, con l' obbligo di ricaricarle ovvero di risarcire i danni. Se l' impedimento si verifica in corso di viaggio, il caricatore è tenuto a prestare idonea cauzione per l' adempimento degli obblighi predetti.

Art. 429 - Interruzione del viaggio

1. Se, dopo la partenza, il comandante è costretto a fare riparazioni per causa di forza maggiore, il contratto rimane in vigore ed il caricatore non ha diritto a riduzione di nolo.

2. Se la nave non può essere riparata od è necessario un tempo soverchio ovvero se il viaggio è interrotto o soverchiamente ritardato per altra causa di forza maggiore, il nolo è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso, purchè il comandante abbia fatto il possibile per provvedere, per conto del caricatore, all' inoltro delle merci al luogo di destinazione con altra nave.

Art. 430 - Impedimento all' arrivo

Se l' approdo è impedito o soverchiamente ritardato per causa di forza maggiore, il comandante, se non ha ricevuto ordini o se gli ordini ricevuti sono ineseguibili, deve provvedere nel modo migliore per l' interesse della nave e del carico, approdando in altro porto vicino o ritornando al porto di partenza.

Art. 431 - Merci non dichiarate o falsamente indicate

Il comandante può fare scaricare nel luogo d' imbarco le cose non dichiarate o falsamente indicate dal caricatore, ovvero può esigere il nolo al tasso massimo corrente nel luogo di caricazione per cose di simile natura, oltre il risarcimento del danno.

Art. 432 - Recesso del caricatore prima della partenza

1. Prima della partenza della nave il caricatore può recedere dal contratto, pagando la metà del nolo convenuto, nonché le spese sostenute per la caricazioni e la scaricazione, se tali spese non sono comprese nel nolo, e le controstallie decorse.

2. Tuttavia il caricatore può liberarsi in tutto o in parte da tale obbligo, provando che il vettore non ha subito alcun danno o ha subito un danno minore.

Art. 433 - Recesso del caricatore durante il viaggio

1. Il caricatore può, durante il viaggio, ritirare le cose caricate, pagando il nolo intero e rimborsando al vettore le spese straordinarie occorse per la scaricazione.

2. Il comandante non è tenuto alla scaricazione, quando questa importi ritardo eccessivo o modificazione dell' itinerario ovvero scalo in un porto intermedio non contemplato dal contratto o dagli usi.

3. Se le merci sono ritirate per causa imputabile al vettore, questi è responsabile delle spese e dei danni.

Art. 434 - Caricazione incompleta

1. Se il caricatore consegna una quantità di merci minore di quella convenuta, deve il nolo intero, detratte le spese che il vettore abbia risparmiato per la mancata caricazione, se queste sono comprese nel nolo.

2. Il comandante può imbarcare altre merci, purché, se il contratto ha per oggetto un carico totale, vi sia il consenso del caricatore. In ogni caso il caricatore profitta del nolo relativo alle cose che completano il carico, fino a concorrenza del nolo da lui dovuto.

3. Le stesse norme si applicano nel caso in cui il contratto di trasporto sia stato stipulato per un viaggio di andata e ritorno e il caricatore non imbarchi merci per il viaggio di ritorno.

Art. 435 - Perdita e avarie delle cose

1. La perdita e le avarie subite durante il trasporto dalle cose trasportate devono essere fatte constare dal destinatario, con riserva scritta o in contraddittorio del comandante della nave o del raccomandatario del vettore, non oltre il momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro tre giorni dalla riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie non apparenti.

2. In mancanza della riserva scritta o della constatazione in contraddittorio, le merci si presumono riconsegnate dal vettore in conformità delle indicazioni contenute nel documento del trasporto.

Art. 436 - Mancato arrivo delle cose

Se le merci non sono giunte a destinazione, il nolo deve essere corrisposto, quando il mancato arrivo sia dovuto a fatto del caricatore o alla natura delle merci, se questa non era nota al vettore o al comandante, salva la detrazione del nolo percepito dal vettore per le cose da lui caricate in sostituzione di quelle perdute.

Art. 437 - Deposito o vendita delle cose

Il comandante, nel caso di mancato pagamento del nolo, può farsi autorizzare dall' autorità giudiziaria del luogo di scaricazione a depositare o, se sia necessario, a vendere tanta parte delle cose caricate quanta ne occorre per coprire il nolo e i compensi di controstallia, a meno che il destinatario provveda al deposito di una somma pari all' ammontare del credito del vettore.

Art. 438 - Prescrizione

1. I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose si prescrivono col decorso di sei mesi dalla riconsegna delle cose, e, in caso di perdita totale, dal giorno in cui le cose avrebbero dovuto arrivare a destinazione o, nei trasporti di cose determinate, dal giorno indicato nell' articolo 456.

2. Nei trasporti che hanno inizio o termine fuori di Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo, la prescrizione si compie col decorso di un anno.

SEZIONE III

DEL TRASPORTO DI CARICO TOTALE O PARZIALE

Art. 439 - Norme applicabili

Si applicano le regole generali sul trasporto di cose, ogni qualvolta viene assunto l' obbligo di riconsegnare a destinazione un carico totale o parziale su nave determinata.

Art. 440 - Spazi non utilizzabili per la caricazione

Non sono destinati al trasporto gli spazi interni della nave normalmente non utilizzabili per la caricazione, salvo espresso consenso del vettore nel caso in cui non ostino ragioni di sicurezza della navigazione.

Art. 441 - Luogo di ancoraggio o di ormeggio

1. Se il contratto non determina il punto di ancoraggio o di ormeggio, il caricatore può chiedere che la nave sia condotta nel luogo da lui designato, salve le disposizioni del comandante del porto, purchè si possa accedervi, sostare e uscirne senza pericolo.

2. Se il caricatore non designa in tempo utile tale luogo, la nave è condotta a quello abituale.

3. Nel caso in cui ciò non sia possibile, il comandante sceglie un altro luogo, tenendo conto dell' interesse del caricatore.

Art. 442 - Consegna e riconsegna delle merci

In mancanza di diverso patto, regolamento portuale od uso locale, il vettore riceve e riconsegna le merci sotto paranco.

Art. 443 - Inesatta dichiarazione di portata della nave

Il vettore che abbia dichiarato la portata della nave in misura maggiore o minore di quella effettiva, è tenuto al risarcimento dei danni, sempre che la differenza ecceda il ventesimo.

Art. 444 - Decorrenza e durata delle stallie

1. I giorni di stallia per la caricazione e per la scaricazione, salvo diverso patto, regolamento portuale od uso locale, decorrono dal momento in cui, essendo la nave pronta per l' imbarco o per lo sbarco, ne sia giunto avviso a chi deve consegnare o ricevere le merci.

2. Il termine di stallia, in mancanza di patto, regolamento od uso, deve essere fissato dal comandante del porto, tenendo conto dei mezzi disponibili nel luogo di caricazione o di scaricazione, delle struttura della nave, nonché della natura del carico; e deve essere comunicato tempestivamente a chi deve consegnare o ricevere le merci.

Art. 445 - Computo delle stallie

1. Il termine di stallia si computa a giorni lavorativi. Non si considerano tali i giorni festivi secondo la legge e le consuetudini locali.

2. Il decorso del termine è sospeso durante i giorni in cui le operazioni sono impedite per causa non imputabile al caricatore o al destinatario.

Art. 446 - Decorrenza e durata delle controstallie

1. Spirato il termine di stallia senza che, per causa imputabile al caricatore o al destinatario, sia stata ultimata la caricazione o la scaricazione, è dovuto un compenso di controstallia.

2. Il termine di controstallia, salvo diverso patto, regolamento od uso locale, è di tanti giorni correnti quanti sono stati i giorni lavorativi di stallia.

Art. 447 - Soppressione delle controstallie di caricazione

Spirato il termine di stallia di caricazione senza che, per causa imputabile al caricatore, sia stata imbarcata una quantità di merce sufficiente per garantire quanto è da lui dovuto al vettore, il comandante non è tenuto ad attendere il decorso del termine di controstallia se non gli venga fornita idonea cauzione.

Art. 448 - Computo delle controstallie

1. Il compenso di controstallia è computato in ragione di ore e giorni consecutivi e deve essere versato giorno per giorno.

2. Il tasso di controstallia, in mancanza di diverso patto, è determinato in proporzione della portata della nave, secondo gli usi.

3. Tuttavia, per il periodo durante il quale le operazioni di imbarco o di sbarco sono state impedite da causa non imputabile al caricatore o al destinatario, invece del compenso di controstallia è dovuto un compenso determinato in proporzione al nolo.

Art. 449 - Controstallie straordinarie

1. Spirato il termine di controstallia per la caricazione, il comandante, previo avviso dato almeno ventiquattro ore prima, ha facoltà di partire senza attendere la caricazione o il suo completamento, restando sempre dovuti il nolo e il compenso di controstallia. Se il comandante non si avvale di questa facoltà, è dovuto per l' ulteriore sosta, fissata d' accordo col caricatore, un compenso di controstallia maggiorato della metà, ove non esista diverso patto, regolamento, o uso.

2. Spirato il termine di controstallia per la scaricazione senza che questa sia stata compiuta, è dovuto un compenso di controstallia straordinaria per la durata e nella misura sopra indicate, salva la facoltà del comandante di scaricare le merci a norma dell' articolo 450.

Art. 450 - Deposito del carico

1. Se il destinatario è irreperibile o rifiuta di ricevere il carico, ovvero se si presentano più destinatari o v' è opposizione alla riconsegna, il vettore deve chiedere immediatamente istruzioni al caricatore. Questi può disporre del carico a termini dell' articolo 1685 del codice civile, salva la facoltà del vettore di provvedere al deposito o alla vendita delle merci nei casi previsti dall' articolo 1690 dello stesso codice.

2. Se il destinatario, dopo aver acquistato i diritti nascenti dal contratto, ritarda a ritirare il carico o se sorge controversia intorno all' esecuzione della consegna, il vettore può procedere al deposito delle merci presso un terzo a norma dell' articolo 1514 del codice civile o, trattandosi di merci soggette a rapido deterioramento, alla vendita per conto del destinatario a norma dell' articolo 1515 dello stesso codice, dandone avviso all' interessato.

SEZIONE IV

DEL TRASPORTO DI COSE DETERMINATE

Art. 451 - Sostituibilità della nave

Se il trasporto ha per oggetto cose determinate, il vettore, in mancanza di espresso divieto, ha facoltà di sostituire la nave designata con altra nave della medesima classe, idonea a compiere il trasporto senza ritardo.

Art. 452 - Caricazione delle merci

1. Il caricatore deve presentare le merci per l' imbarco nei termini d' uso, non appena la nave sia pronta a ricevere il carico, e la caricazione deve essere effettuata dal vettore nei termini d' uso.

2. Decorso il termine per la consegna della merci, il comandante ha facoltà di partire senza attendere il carico, e il caricatore è tenuto al pagamento dell' intero prezzo di trasporto.

Art. 453 - Recesso del caricatore prima della partenza

Dopo la caricazione delle merci il caricatore può avvalersi della facoltà prevista dall' articolo 432, solo quando dichiari di recedere dal contratto entro il termine d' uso per la partenza della nave e la scaricazione non cagioni ritardo alla partenza medesima.

Art. 454 - Scaricazione delle merci

1. Quando la nave sia in condizione di scaricare, se il destinatario è irreperibile o rifiuta di ricevere le merci, il vettore ha facoltà di consegnare le merci ad un' impresa di sbarco regolarmente autorizzata, la quale diviene responsabile verso il destinatario quale depositaria delle cose. Il vettore, che si avvale di questa facoltà, è tenuto a darne avviso al destinatario, se conosciuto, o all' indicato in polizza.

2. Quando il destinatario è presente e la scaricazione a mezzo di impresa di sbarco avviene solo nell' interesse della nave per esigenze della scaricazione, le spese relative sono a carico del vettore.

3. Quando si presentano più destinatari o v' è opposizione alla riconsegna si applica il disposto dell' articolo 450.

Art. 455 - Mancata riscossione del nolo o degli assegni

Il vettore che segue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni di cui è gravata la cosa o senza esigere il deposito della somma controversa, è responsabile verso il caricatore dell' importo degli assegni dovuti al medesimo e non può rivolgersi a quest' ultimo per il pagamento dei propri crediti.

Art. 456 - Mancato arrivo

Salvo diverso patto od uso, nel caso di mancato arrivo delle merci, il destinatario può far valere i diritti nascenti dal contratto soltanto dal giorno in cui la perdita è stata riconosciuta dal vettore, o altrimenti dopo sette giorni dal termine in cui le merci avrebbero dovuto giungere a destinazione.

SEZIONE V

DELLA POLIZZA RICEVUTO PER L'IMBARCO E DELLA POLIZZA DI CARICO

Art. 457 - Dichiarazione d' imbarco

1. Il caricatore presenta al vettore una dichiarazione d' imbarco, nella quale sono indicati la natura, la qualità e quantità delle cose da trasportare, nonché il numero dei colli e le marche che li contrassegnano.

2. Il caricatore è responsabile verso il vettore dei danni che possono a questo derivare da omissioni o inesattezze nelle indicazioni contenute nella dichiarazione d' imbarco.

Art. 458 - Documenti rilasciati dal vettore all' assunzione del trasporto, alla consegna e all' imbarco delle merci

1. Assunto il trasporto, il vettore, o in suo luogo il raccomandatario, è tenuto a rilasciare al caricatore un ordinativo d' imbarco per le merci da trasportare, ovvero all' atto della consegna, quando sia stato convenuto, una polizza ricevuto per l' imbarco.

2. Dopo l' imbarco, ed entro ventiquattr' ore dallo stesso, il comandante della nave è tenuto a rilasciare al caricatore una ricevuta di bordo per le merci imbarcate, a meno che gli rilasci direttamente, in nome del vettore, la polizza di carico.

3. Qualora non vi abbia provveduto il comandante della nave, il vettore o in suo luogo il raccomandatario, su presentazione della ricevuta di bordo, è tenuto a rilasciare la polizza di carico, ovvero ad apporre la menzione dell' avvenuto imbarco, con le indicazioni di cui alle lettere g) ed h) dell' articolo 460, sulla polizza ricevuto per l' imbarco precedentemente rilasciata.

Art. 459 - Prova della consegna al vettore e della caricazione delle merci

La polizza ricevuto per l' imbarco fa prova dell' avvenuta consegna delle merci al vettore; la ricevuta di bordo e la polizza di carico fanno prova dell' avvenuta caricazione.

Art. 460 - Indicazioni della polizza ricevuto per l' imbarco e della polizza di carico

1. La polizza ricevuto per l' imbarco deve essere datata e sottoscritta da chi la rilascia, e deve enunciare:

a) il nome e il domicilio del vettore;

b) il nome e il domicilio del caricatore;

c) il luogo di destinazione, e, quando la polizza è nominativa, il nome e il domicilio del destinatario;

d) la natura, la qualità e la quantità delle cose da trasportare, nonché il numero dei colli e le marche che li contrassegnano;

e) lo stato apparente delle merci o degli imballaggi;

f) il luogo e la data di consegna.

2. La polizza di carico, parimenti datata e sottoscritta da chi la rilascia, oltre le indicazioni richieste per la polizza ricevuto per l' imbarco, deve enunciare:

g) il nome o il numero, l' ufficio di iscrizione e la nazionalità della nave;

h) il luogo e la data di caricazione.

Art. 461 - Data di consegna e data di caricazione

1. Se nella polizza di carico non è indicata la data di consegna, per tale si presume fino a prova contraria la data di caricazione delle merci.

2. Se nella polizza ricevuto per l' imbarco non è indicata la data di consegna, o nella polizza di carico non è indicata quella di caricazione, per data di consegna o per data di caricazione, rispettivamente, si presume quella di emissione della polizza.

Art. 462 - Natura, qualità e quantità delle merci

1. Il vettore, ovvero il raccomandatario o il comandante della nave, che rilascia la polizza ricevuto per l' imbarco o la polizza di carico, ha facoltà di inserire in polizza le proprie riserve, quando non può eseguire in tutto o in parte una normale verifica delle indicazioni fornite dal caricatore sulla natura, qualità e quantità delle merci, nonché sul numero dei colli e sulle marche di contrassegno.

2. In mancanza di riserve, la natura, la qualità e la quantità delle merci, nonché il numero e le marche dei colli consegnati al vettore o imbarcati, si presumono fino a prova contraria conformi alle indicazioni della polizza.

Art. 463 - Originali della polizza di carico e della polizza ricevuto per l' imbarco

1. La polizza ricevuto per l' imbarco e la polizza di carico sono emesse in due originali.

2. L' originale ritenuto dal vettore è sottoscritto dal caricatore o da un suo rappresentante, non è trasferibile, e reca esplicita indicazione della non trasferibilità.

3. L' originale rilasciato al caricatore è sottoscritto dal vettore, ovvero dal raccomandatario o dal comandante della nave che emette la polizza, ed attribuisce al possessore, legittimato a norma dell' articolo 467, il diritto alla consegna delle merci che vi sono specificate, il possesso delle medesime e il diritto di disporne mediante disposizione del titolo.

Art. 464 - Forma e trasferimento dell' originale di polizza rilasciato al caricatore

1. L' originale della polizza di carico o della polizza ricevuto per l' imbarco rilasciato al caricatore può essere al portatore, all' ordine o nominativo.

2. Il trasferimento di questo originale si opera nei modi e con gli effetti previsti dal codice civile per i titoli di credito al portatore, all' ordine o nominativi.

3. Tuttavia per l' emissione e il trasferimento della polizza nominativa non è richiesta l' annotazione nel registro dell' emittente, previsto negli articoli 2022 e seguenti del codice civile.

Art. 465 - Duplicati della polizza

1. Dell' originale della polizza ricevuto per l' imbarco o della polizza di carico rilasciato al caricatore possono essere, su richiesta di chi ha il diritto di disporre del titolo, emessi duplicati.

2. I duplicati non attribuiscono i diritti indicati nel terzo comma dell' articolo 463.

3. I duplicati non sono trasferibili, devono recare esplicita menzione della non trasferibilità, ed essere contraddistinti ciascuno dal numero d' ordine di rilascio.

Art. 466 - Ordini di consegna

1. Il vettore, o in suo luogo il raccomandatario, quando ciò sia stato convenuto nel contratto di trasporto, sono tenuti ad emettere, dietro richiesta di chi ha il diritto di disporre delle merci mediante disposizione del titolo, ordini di consegna sul comandante della nave o sul raccomandatario, relativi a singole partite delle merci rappresentate dalla polizza ricevuto per l' imbarco o dalla polizza di carico.

2. In tal caso il vettore o il suo raccomandatario sono tenuti, all' atto dell' emissione degli ordini di consegna, a prenderne nota sull' originale trasferibile della polizza, con l' indicazione della natura, qualità e quantità delle merci specificate in ciascun ordine, e con l' apposizione della propria firma e di quella del richiedente; quando l' intero carico rappresentato dalla polizza sia frazionato fra i vari ordini di consegna, sono tenuti altresì a ritirare l' originale trasferibile della polizza.

3. Gli ordini di consegna emessi a norma dei commi precedenti attribuiscono i diritti indicati nel terzo comma dell' articolo 463; possono essere al portatore, all' ordine o nominativi.

Agli ordini di consegna predetti si applicano, in quanto compatibili, le norme sull' emissione e la circolazione della polizza di carico.

Art. 467 - Legittimazione del possessore dei titoli rappresentativi delle merci

Il possessore dell'originale trasferibile della polizza di carico o della polizza ricevuto per l'imbarco ovvero di un ordine di consegna è legittimato per l' esercizio del diritto menzionato nel titolo, in base alla presentazione del titolo stesso o a una serie continua di girate ovvero per effetto dell'intestazione a suo favore, a seconda che il titolo sia al portatore, all'ordine o nominativo.

CAPO IV

DEI CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE NELLA NAVIGAZIONE INTERNA

Art. 468 - Norme applicabili

Ai contratti di utilizzazione delle navi addette alla navigazione interna si applicano le norme di questo tipo, in quanto gli usi speciali non dispongano diversamente.

TITOLO II

DELLA CONTRIBUZIONE ALLE AVARIE COMUNI

Art. 469 - Avarie comuni

Le spese e i danni direttamente prodotti dai provvedimenti ragionevolmente presi, a norma dell' articolo 302, dal comandante, o da altri in sua vece, per la salvezza della spedizione, sono avarie comuni, e vengono ripartiti fra tutti gli interessati alla spedizione stessa, sempre che il danno volontariamente prodotto non sia quello stesso che si sarebbe necessariamente verificato secondo il corso naturale degli eventi.

Art. 470 - Formazione della massa creditoria

Ciascuno dei danneggiati partecipa alla formazione della massa creditoria, e concorre alla ripartizione, per l' ammontare dei danni effettivamente incidenti sui suoi beni, come diretta conseguenza del provvedimento preso dal comandante, fatta eccezione per i danni che siano caduti su attrezzi e altri oggetti di corredo e di armamento della nave non descritti nell' inventario ovvero su provviste di bordo, su cose caricate clandestinamente o scientemente dichiarate dal caricatore in maniera inesatta, su cose caricate sopra coperta in viaggi marittimi che superano le ottanta miglia di raggio dal porto di caricamento.

Art. 471 - Spese eccezionali

1. Per quanto concerne le spese eccezionali, il danno da ammettere nella massa creditoria è valutato sulla base della spesa sopportata, ovvero di quella che sarebbe stata sufficiente per la salvezza della spedizione e che con altra maggiore è stata sostituita.

2. A tali spese devono essere aggiunti gli interessi del prestito contratto per conseguire la somma necessaria, il maggior valore dovuto al proprietario delle cose allo stesso fine vendute, nonché i premi di assicurazione relativi all' operazione.

Dalle spese devono invece esser dedotti gli eventuali miglioramenti apportati per differenza tra il nuovo e il vecchio nelle riparazioni effettuate.

Art. 472 - Perdita del nolo

Per quanto concerne i noli perduti, il danno da ammettere alla massa creditoria è valutato sulla base dell' ammontare lordo, fatta deduzione dei noli guadagnati per le merci caricate in sostituzione e delle spese che la perdita ha consentito di risparmiare.

Art. 473 - Danni alla nave e al carico

1. Per quanto concerne le perdite e i danni materiali apportati alla nave, al carico, e a qualsiasi altro bene partecipante alla spedizione, il danno da ammettere nella massa creditoria è valutato sulla base del valore che la cosa perduta o danneggiata avrebbe avuto al termine della spedizione, o, se si tratta di viaggio circolare, al termine del viaggio contributivo, cioè nel porto in cui viene scaricata l' ultima partita di carico presente a bordo all' atto del provvedimento volontario.

2. Da questo valore deve essere fatta peraltro deduzione: a) delle spese risparmiate in conseguenza del danno o della perdita; b) dei danni subiti anteriormente al provvedimento volontario; c) del valore residuo che sussiste o avrebbe potuto sussistere indipendentemente dai danni subiti dalle cose stesse successivamente al provvedimento volontario e per cause a questo estranee.

3. Il valore residuo, che deve essere dedotto dal danno ammesso nella massa creditoria ai sensi della lettera c) del precedente comma, è determinato sulla base degli stessi criteri di valutazione del danno, ovvero sulla base di quanto anche prima è stato realizzato o sarebbe stato possibile realizzare mediante alienazione.

Art. 474 - Spese del regolamento della contribuzione

Nella massa creditoria sono ammesse anche le spese realtive alle operazioni di liquidazione e di regolamento.

Art. 475 - Formazione della massa debitoria

Ciascuno degli interessati nella spedizione partecipa alla formazione della massa debitoria e contribuisce alla sopportazione dei danni e delle spese in ragione del valore dei beni per lui in rischio, fatta eccezione dei corredi dell' equipaggio e dei bagagli non registrati.

Art. 476 - Contribuzione della nave e del carico

1. Per quanto concerne la nave, il carico e qualsiasi altra cosa che si trovi a bordo, la partecipazione alla massa debitoria è determinata sulla base del valore effettivo o presumibile al termine del viaggio, o, se si tratta di viaggio circolare, al termine del viaggio contributivo.

2. Da tale valore deve essere fatta peraltro deduzione dei danni subiti indipendentemente dal provvedimento volontario, anteriormente o successivamente allo stesso, e delle spese che sono o sarebbero state risparmiate in caso di perdita delle cose medesime.

Art. 477 - Contribuzione del nolo

Per quanto concerne i noli relativi al viaggio, la partecipazione alla massa debitoria è determinata sulla base del loro effettivo ammontare, fatta deduzione delle spese che la loro perdita ha o avrebbe consentito di risparmiare.

Art. 478 - Indicazioni del caricatore circa le merci

1. Agli effetti della formazione così della massa creditoria come di quella debitoria, in caso di dichiarazione di valore fatta dal caricatore all' inizio del viaggio, si presume sino a prova contraria che il valore effettivo delle merci al termine della spedizione o al termine del viaggio contributivo corrisponda a quello dichiarato.

2. Ove il valore dichiarato risulti non corrispondente a quello effettivo, per la partecipazione alla massa creditoria è computato il valore più basso tra i due e per la partecipazione alla massa debitoria è invece computato quello tra i due più alto, a meno che venga provato che l' inesattezza della dichiarazione non fu scientemente commessa.

3. In caso di mancanza di dichiarazione del valore da parte del caricatore, sono assunte fino a prova contraria per base della determinazione del valore, le indicazioni inserite dal caricatore nella dichiarazione d' imbarco per quanto concerne la natura, la qualità e la quantità delle cose caricate.

4. Ove tali indicazioni risultino inesatte, si applica il disposto dell' articolo 470, a meno che venga provato che l' inesattezza non fu scientemente commessa.

Art. 479 - Ricupero di cose sacrificate posteriore al regolamento

1. Se dopo la chiusura del regolamento contributorio, ma prima del pagamento delle quote di contribuzione, le cose sacrificate vengono in tutto o in parte ricuperate dai proprietari, il regolamento è riaperto per tener conto del valore delle cose ricuperate, a norma dell' articolo 473, lettera c, fatta deduzione delle spese sostenute per il ricupero.

2. Se il ricupero avviene dopo il pagamento delle quote di contribuzione, il valore delle cose ricuperate è ripartito fra tutti i contribuenti in ragione della quota contributiva di ciascuno. Tale valore è determinato alla stregua dei criteri di stima del riparto o sulla base di quanto sia stato comunque possibile realizzare mediante alienazione, fatta deduzione delle spese inerenti al ricupero e di quelle di trasporto a destino o al luogo di vendita effettiva.

Art. 480 - Contribuzione per avarie comuni delle cose caricate sopra coperta

1. I danni di avaria comunque prodotti alle cose caricate sopra coperta con o senza consenso del caricatore, nei viaggi marittimi che superano le ottanta miglia di raggio dal porto di caricamento, sono ripartiti esclusivamente tra gli interessati nella spedizione per la nave e per le merci caricate sopra coperta.

2. Alla sopportazione, gli interessati per la nave contribuiscono in ragione di tutti i beni, ivi compresi i noli, per loro in rischio nel corso della spedizione; gli altri interessati in ragione del valore dei beni per ciascuno di essi in rischio sopra coperta e dell' ammontare dei noli relativi, quando questi siano per essi medesimi in rischio.

3. La valutazione dei danni ammessi nella massa creditoria, e la determinazione dei valori che costituiscono la massa debitoria, sono compiute secondo gli stessi criteri che regolano la partecipazione alle masse della contribuzione generale.

Art. 481 - Prescrizione

L'azione per contribuzione alle avarie comuni si prescrive col decorso di un anno dal termine del viaggio della nave o, se trattasi di viaggio circolare, dal termine del viaggio contributivo.

 

 

TITOLO IV

DELL'ASSISTENZA E SALVATAGGIO.

DEL RICUPERO E DEL RITROVAMENTO DI RELITTI

Capo I

Dell'assistenza e del salvataggio

Art. 489 - Obbligo di assistenza

1. L'assistenza a nave o ad aeromobile in mare o in acque interne, i quali siano in pericolo di perdersi, è obbligatoria, in quanto possibile senza grave rischio della nave soccorritrice, del suo equipaggio e dei suoi passeggeri, oltre che nel caso previsto nell'articolo 485, quando a bordo della nave o dell'aeromobile siano in pericolo persone.

2. Il comandante di nave, in corso di viaggio o pronta a partire, che abbia notizia del pericolo corso da una nave o da un aeromobile, è tenuto nelle circostanze e nei limiti predetti ad accorrere per prestare assistenza, quando possa ragionevolmente prevedere un utile risultato, a meno che sia a conoscenza che l' assistenza è portata da altri in condizioni più idonee o simili a quelle in cui egli stesso potrebbe portarla.

Art. 490 - Obbligo di salvataggio

1. Quando la nave o l' aeromobile in pericolo sono del tutto incapaci, rispettivamente, di manovrare e di riprendere il volo, il comandante della nave soccorritrice è tenuto, nelle circostanze e nei limiti indicati dall' articolo precedente, a tentarne il salvataggio, ovvero, se ciò non sia possibile, a tentare il salvataggio delle persone che si trovano a bordo.

2. E' del pari obbligatorio, negli stessi limiti, il tentativo di salvare persone che siano in mare o in acque interne in pericolo di perdersi.

Art. 491 - Indennità e compenso per assistenza o salvataggio di nave o di aeromobile

1. L' assistenza e il salvataggio di nave o di aeromobile, che non siano effettuati contro il rifiuto espresso e ragionevole del comandante, danno diritto, entro i limiti del valore dei beni assistiti o salvati, al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese incontrate, nonché, ove abbiano conseguito un risultato anche parzialmente utile, a un compenso.

2. Il compenso è stabilito in ragione del successo ottenuto, dei rischi corsi dalla nave soccorritrice, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, delle spese generali dell' impresa se la nave è armata ed equipaggiata allo scopo di prestare soccorso; nonché del pericolo in cui versavano i beni assistiti o salvati e del valore dei medesimi.

Art. 492 - Indennità e compenso per salvataggio di cose

Il salvataggio di cose, che non sia effettuato contro il rifiuto espresso e ragionevole del comandante della nave o dell' aeromobile in pericolo o del proprietario delle cose, dà diritto, nei limiti stabiliti nell' articolo precedente, al risarcimento dei danni, al rimborso delle spese, nonché, ove abbia conseguito un risultato anche parzialmente utile, a un compenso determinato a norma del predetto articolo.

Art. 493 - Indennità e compenso per salvataggio di persone

1. Il salvataggio di persone dà diritto al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese incontrate, solo nei casi e nei limiti in cui l' ammontare relativo sia coperto da assicurazione, ovvero dalla responsabilità del vettore per mancato adempimento dell' obbligo di assicurazione a norma dell' articolo 941.

2. Negli stessi casi, ovvero altrimenti quando è stato effettuato in occasione di operazioni di soccorso a navi o aeromobili o di salvataggio di cose, il salvataggio di persone che abbia conseguito un risultato utile dà inoltre diritto a un compenso, rispettivamente nei limiti del residuo ammontare coperto dall' assicurazione o dalla responsabilità del vettore, fatta deduzione delle somme dovute per risarcimento dei danni e rimborso delle spese, e nei limiti di una parte equitativamente stabilita del compenso relativo alle altre operazioni. Il compenso è determinato in ragione dei rischi corsi, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonché del pericolo in cui versano<1> le persone salvate.

Art. 494 - Efficacia della determinazione convenzionale del compenso

La determinazione del compenso, fatta per accordo o mediante arbitrato, non è efficace nei confronti dei componenti dell' equipaggio che non l' abbiano accettata, a meno che sia stata approvata dall' associazione sindacale che li rappresenta.

Art. 495 - Concorso di operazioni e concorso di soccorritori

1. Quando da una stessa nave vengano contemporaneamente effettuati assistenza a nave o aeromobile e salvataggio di cose o di persone, ovvero salvataggio di cose e salvataggio di persone, l' ammontare dei danni e delle spese incontrate viene equitativamente ripartito tra le diverse operazioni compiute.

2. Quando ad una stessa operazione di assistenza o di salvataggio abbiano partecipato più navi, ovvero navi ed aeromobili, al concorso dei soccorritori si applicano le disposizioni dell' articolo 970.

Art. 496 - Ripartizione del compenso

1. II compenso di assistenza o di salvataggio spetta, quando la nave non sia armata ed equipaggiata allo scopo di prestare soccorso, per un terzo all' armatore e per due terzi ai componenti dell' equipaggio, tra i quali la somma è ripartita in ragione della retribuzione di ciascuno di essi, tenuto conto altresì dell' opera da ciascuno prestata.

2. La quota del compenso da ripartire tra i componenti dell' equipaggio non può essere convenzionalmente fissata in misura inferiore alla metà dell' intero ammontare del compenso stesso.

Art. 497 - Incidenza della spesa per le indennità e il compenso

La spesa per le indennità e per il compenso dovuti alla nave soccorritrice in caso di assistenza o salvataggio di nave o di aeromobile viene ripartita a carico degli interessati alla spedizione soccorsa a norma delle disposizioni sulla contribuzione alle avarie comuni, anche quando l' assistenza non sia stata richiesta dal comandante della nave o dell' aeromobile in pericolo o sia stata prestata contro il suo rifiuto.

Art. 498 - Navi dello stesso proprietario od armatore

Le disposizioni che precedono si applicano, per quanto è possibile, anche se la nave soccorritrice e la nave assistita o salvata appartengono allo stesso proprietario o sono armate dallo stesso armatore.

Art. 499 - Azione dell' equipaggio

Qualora l' armatore non sia legittimato o trascuri di agire per il conseguimento del compenso di assistenza o di salvataggio, i componenti dell' equipaggio hanno azione per la parte ad essi spettante del compenso stesso.

Art. 500 - Prescrizione

Il diritto alle indennità e al compenso di assistenza o di salvataggio si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui le operazioni sono terminate.

 

omissis

 

PARTE SECONDA

DELLA NAVIGAZIONE AEREA

Libro Primo

Dell’ordinamento amministrativo della navigazione

Titolo I

Degli organi amministrativi della navigazione

Libro Terzo

Delle obbligazioni relative all’esercizio della navigazione

Titolo I

Dei contratti di utilizzazione dell’aeromobile

Capo I

Della locazione e del noleggio

Art. 939 – Forma del contratto. Rinvio. – Alla locazione e al noleggio di aeromobile si applicano rispettivamente le norme degli articoli 376 a 383, 384 a 395; ma i contratti devono in ogni caso essere provati per iscritto.

Capo II

Del trasporto

Sezione I

Del trasporto di persone e di bagagli

Art. 940 – Forma del contratto. – Il contratto di trasporto di persone deve essere provato per iscritto. Tuttavia il biglietto di passaggio rilasciato dal vettore fa prova della conclusione del contratto per il viaggio indicato nel biglietto stesso.

Art. 941 – Assicurazione dei passeggeri contro i danni di volo. – L’esercente di linee aeree regolari deve assicurare ciascun passeggero contro gli infortuni di volo per la somma di cinque milioni e duecentomila lire.

Ove non adempia a tale obbligo, l’esercente è tenuto per le indennità e per le somme che sarebbero dovute dall’assicuratore, nei limiti previsti dalle disposizioni sull’assicurazione obbligatoria dei passeggeri.

Art. 942 – Responsabilità del vettore nel trasporto di persone. – Il vettore risponde del danno per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto, nonché per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dall’inizio delle operazioni di imbarco al compimento di quelle di sbarco, a meno che provi che egli e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno.

Art. 943 – Limiti del risarcimento nel trasporto di persone. – Il risarcimento dovuto dal vettore in caso di responsabilità non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti non può, per ciascuna olopersona, essere superiore a lire 195 milioni.

Nello stesso caso, ove il vettore ha adempiuto all’obbligo di assicurazione di cui all’articolo 941, il risarcimento da lui dovuto per sinistri alla persona del passeggero non può superare la differenza tra la predetta somma e quella spettante al danneggiato in base al contratto di assicurazione.

Art. 944 – Responsabilità e limiti del risarcimento nel trasporto di bagagli non consegnati. – Il vettore risponde della perdita e delle avarie dei bagagli non consegnati e degli oggetti in genere che il viaggiatore conserva presso di se, dall'inizio delle operazioni d'imbarco al compimento di quelle di sbarco, quando il passeggero provi che la perdita o le avarie sono state determinate da causa imputabile al vettore.

Tuttavia il risarcimento dovuto dal vettore, in caso di responsabilità non determinata da dolo o colpa garve sua o dei suoi dipendenti e preposti, non può essere superiore alla cifra complessiva di lire 1.950.000 per ciascun passeggero.