Comandante

Bonassies

Aspects nouveax de la responsabilitè du capitain

(b)

2002

702

Galasso

Cenni in merito alla rappresentanza legale del comandante di nave nei confronti dell’armatore nel processo penale

(n)

2002

219

Sanna

Brevi osservazioni sui reati di abbandono abusivo e di usurpazioni di comando

(n)

I/90

265

Casanova

Cappa del capitano (diritto di) 

II/89

364

Comenale Pinto

(fm)

I/88

102

Comenale Pinto

(fm)

1992

831

Grigoli

Sulla esclusione della legittimazione dle comandante della nave a proporre domanda di limitazione del debito dell'armatore. 

II/89

367

Grigoli

Comandante della nave e dell'aeromobile 

II/89

382

Grigoli

(b)

1996

950

Grigoli - Moscatt

Comandante della nave e dell'aeromobile 

II/89

382

Minale Costa

Comandante di aeromobile ed equivalenza delle mansioni 

II/89

389

Rivello

Sull'omessa denuncia di avvenimento straordinario verificatosi nel corso della navigazione

 

II/89

371

Rivello

Disciplina nella navigazione 

I/91

416

Rizzo

La definizione di "evento straordinario" in relazione al'istituto della denunzia ex art. 182 c. nav.

(b)

1994

772

Venet

Statut juridique et responsablités du comandant de bord 

I/91

408

Cass.

3250/1987

  

I/89

259

Cass.

2015/1988

  

I/89

259

Cass.

2016/1988

  

I/89

259

Cass., lav.,

4541/1988

  

II/89

231

Cass.

5748/1990

  

I/91

335

Cass. pen.

15 gennaio 2001

 

(g)

2002

217

App. Bari

29 ottobre 1991

  

1993

190

App. Roma

1 OTTOBRE 1986

 

(g)

I/88

168

Trib. Bari

9 marzo 1988

  

I/90

306

Trib. Cagliari

22 ottobre 1992

  

1993

532

Trib. Chiavari

12 settembre 2000

 

(m)

2002

1024

Trib. Genova

12 gennaio 1990

  

1992

221

Trib. Lanusei

27 luglio 1988

 

(g)

I/90

265

Trib. Trapani

13 febbraio 1987

  

II/88

319

Pret. Venezia

21 giugno 1988

  

I/90

306

 

 

Capo IV. Del lavoro portuale

Art. 108

(Disciplina delle operazioni portuali)
La disciplina e la vigilanza delle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo , deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale nel porto sono esercitate dal comandante del porto, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 109

(Uffici del lavoro portuale)
Nei porti, nei quali l'importanza del traffico lo richieda, la disciplina delle operazioni portuali Ë affidata ad uffici del lavoro portuale.
Gli uffici del lavoro nei porti marittimi sono istituiti con decreto del Ministro per le comunicazioni previo parere del capo del compartimento, e sono diretti da un ufficiale di porto, che svolge la propria attività con l'assistenza di un consiglio di lavoro portuale, costituito a norma del regolamento.
La vigilanza sui predetti uffici Ë esercitata dal capo del compartimento.
Gli uffici del lavoro nei porti della navigazione minterna sono parimenti istituiti con decreto del Ministro per le comunicazioni previo parere del capo del compartimento e sono diretti da un funzionario dell'ispettorato di porto, che svolge la propria attività, con l'assistenza di un Consiglio del lavoro portuale, costituito a norma del regolamento. La vigilanza sui predetti uffici Ë esercitata dal capo dell'ispettorato di porto.

Art. 110

(Compagnie e gruppi portuali)
Le maestranze addette alle operazioni portuali sono costituite in compagnie o gruppi, soggetti alla vigilanza della autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale.
Le compagnie hanno personalità giuridica.
Alla costituzione, fusione o soppressione delle compagnie e dei gruppi provvedono, per la navigazione marittima , il direttore marittimo e, per la navigazione interna, il direttore dell'ispettorato compartimentale, secondo le norme del regolamento.
Il regolamento stabilisce altresÏ le norme per il funzionamento delle compagnie e dei gruppi e determina, per i casi di fusione o di soppressione, le modalità relative alla valutazione e devoluzione dei beni costituenti il patrimonio delle compagnie.
Salvo casi speciali stabiliti dal Ministro per le comunicazioni l'esecuzione delle operazioni portuali Ë riservato alle compagnie o ai gruppi.

Art. 111

(Imprese per operazioni portuali)
L'esercizio da parte di imprese di operazioni portuali per conto di terzi Ë sottoposto a concessione del capo del compartimento, per la navigazione, e del capo dello ispettorato di porto, per la navigazione interna, secondo lre modalità stabilite dal regolamento.
Le autorità predette possono determinare il numero massimo delle imprese in relazione alle esigenze del traffico.
La concessione puÚ essere data alle stesse compagnie delle maestranze portuali.
In ogni caso l'impresa concessionaria dve avvalersi, per l'esecuzione delle operazioni portuali, esclusivamente delle maestranze costituite nelle compagnie o nei gruppi.

Art. 112

(Tariffe delle operazioni portuali)
Le tariffe e le altre norme per le prestazioni delle compagnie o dei gruppi portuali, nonché per le prestazioni delle imprese indicate nell'articolo precedente sono determinate secondo le modalità stabilite dal regolamento.