Comandante
|
Bonassies | Aspects nouveax de la responsabilitè du capitain |
(b) | 2002 |
702 | ||||
|
Galasso | Cenni in merito alla rappresentanza legale del comandante di nave nei confronti dell’armatore nel processo penale | (n) |
2002 | 219 | ||||
| Sanna |
Brevi osservazioni sui reati di abbandono abusivo e di usurpazioni di comando |
(n) | I/90 |
265 | ||||
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Casanova | Cappa del capitano (diritto di) |
II/89 | 364 | |||||
| Comenale Pinto |
(fm) | I/88 |
102 | |||||
|
Comenale Pinto |
(fm) | 1992 |
831 | |||||
|
Grigoli | Sulla esclusione della legittimazione dle comandante della nave a proporre domanda di limitazione del debito dell'armatore. |
II/89 | 367 | |||||
| Grigoli | Comandante della nave e dell'aeromobile |
II/89 | 382 | |||||
| Grigoli |
(b) | 1996 |
950 | |||||
|
Grigoli - Moscatt | Comandante della nave e dell'aeromobile |
II/89 | 382 | |||||
| Minale Costa | Comandante di aeromobile ed equivalenza delle mansioni |
II/89 | 389 | |||||
| Rivello | Sull'omessa denuncia di avvenimento straordinario verificatosi nel corso della navigazione |
II/89 | 371 | |||||
| Rivello | Disciplina nella navigazione |
I/91 | 416 | |||||
| Rizzo | La definizione di "evento straordinario" in relazione al'istituto della denunzia ex art. 182 c. nav. | (b) |
1994 | 772 | ||||
| Venet | Statut juridique et responsablités du comandant de bord |
I/91 | 408 | |||||
| Cass. |
3250/1987 |
I/89 |
259 | |||||
|
Cass. | 2015/1988 |
I/89 |
259 | |||||
|
Cass. | 2016/1988 |
I/89 |
259 | |||||
|
Cass., lav., | 4541/1988 |
II/89 |
231 | |||||
|
Cass. | 5748/1990 |
I/91 |
335 | |||||
|
Cass. pen. | 15 gennaio 2001 |
(g) | 2002 |
217 | ||||
|
App. Bari | 29 ottobre 1991 |
1993 |
190 | |||||
|
App. Roma | 1 OTTOBRE 1986 |
(g) | I/88 |
168 | ||||
|
Trib. Bari | 9 marzo 1988 |
I/90 |
306 | |||||
|
Trib. Cagliari | 22 ottobre 1992 |
1993 |
532 | |||||
|
Trib. Chiavari | 12 settembre 2000 |
(m) | 2002 |
1024 | ||||
|
Trib. Genova | 12 gennaio 1990 |
1992 |
221 | |||||
|
Trib. Lanusei | 27 luglio 1988 |
(g) | I/90 |
265 | ||||
|
Trib. Trapani | 13 febbraio 1987 |
II/88 |
319 | |||||
|
Pret. Venezia | 21 giugno 1988 |
I/90 |
306 | |||||
Capo IV. Del lavoro portuale
Art. 108
(Disciplina delle operazioni portuali)
La disciplina e la vigilanza delle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo ,
deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale nel porto
sono esercitate dal comandante del porto, secondo le norme stabilite dal regolamento.
Art. 109
(Uffici del lavoro portuale)
Nei porti, nei
quali l'importanza del traffico lo richieda, la disciplina delle operazioni portuali
Ë affidata ad uffici del lavoro portuale.
Gli uffici del lavoro nei porti
marittimi sono istituiti con decreto del Ministro per le comunicazioni previo
parere del capo del compartimento, e sono diretti da un ufficiale di porto, che
svolge la propria attività con l'assistenza di un consiglio di lavoro portuale,
costituito a norma del regolamento.
La vigilanza sui predetti uffici Ë
esercitata dal capo del compartimento.
Gli uffici del lavoro nei porti della
navigazione minterna sono parimenti istituiti con decreto del Ministro per le
comunicazioni previo parere del capo del compartimento e sono diretti da un funzionario
dell'ispettorato di porto, che svolge la propria attività, con l'assistenza
di un Consiglio del lavoro portuale, costituito a norma del regolamento. La vigilanza
sui predetti uffici Ë esercitata dal capo dell'ispettorato di porto.
Art. 110
(Compagnie e gruppi portuali)
Le maestranze
addette alle operazioni portuali sono costituite in compagnie o gruppi, soggetti
alla vigilanza della autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale.
Le compagnie hanno personalità giuridica.
Alla costituzione, fusione
o soppressione delle compagnie e dei gruppi provvedono, per la navigazione marittima
, il direttore marittimo e, per la navigazione interna, il direttore dell'ispettorato
compartimentale, secondo le norme del regolamento.
Il regolamento stabilisce
altresÏ le norme per il funzionamento delle compagnie e dei gruppi e determina,
per i casi di fusione o di soppressione, le modalità relative alla valutazione
e devoluzione dei beni costituenti il patrimonio delle compagnie.
Salvo casi
speciali stabiliti dal Ministro per le comunicazioni l'esecuzione delle operazioni
portuali Ë riservato alle compagnie o ai gruppi.
Art. 111
(Imprese
per operazioni portuali)
L'esercizio da parte di imprese di operazioni portuali
per conto di terzi Ë sottoposto a concessione del capo del compartimento,
per la navigazione, e del capo dello ispettorato di porto, per la navigazione
interna, secondo lre modalità stabilite dal regolamento.
Le autorità
predette possono determinare il numero massimo delle imprese in relazione alle
esigenze del traffico.
La concessione puÚ essere data alle stesse compagnie
delle maestranze portuali.
In ogni caso l'impresa concessionaria dve avvalersi,
per l'esecuzione delle operazioni portuali, esclusivamente delle maestranze costituite
nelle compagnie o nei gruppi.
Art. 112
(Tariffe delle
operazioni portuali)
Le tariffe e le altre norme per le prestazioni delle
compagnie o dei gruppi portuali, nonché per le prestazioni delle imprese
indicate nell'articolo precedente sono determinate secondo le modalità
stabilite dal regolamento.