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FACOLTÀ
di
GIURISPRUDENZA |
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1. ORGANIZZAZIONE dei CORSI di LAUREA |
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1.1. Le ombre del sistema tradizionale La tradizionale disciplina dei corsi di studio universitari era caratterizzata da un regime dei titoli di studio e da un'impostazione dei relativi corsi formalmente uniforme su tutto il territorio nazionale. Il curriculum di ciascun corso risultava infatti stabilito da un ordinamento didattico (c.d. "tabella"), vincolante per tutte le università. Sia pure in concorrenza con altri fattori, questo sistema ha prodotto serie disfunzioni ed anomalie, fra le quali è qui opportuno ricordare almeno le più gravi ed evidenti:
1.2. Gli obiettivi della riforma In relazione alla situazione esistente e alle sue ricordate anomalie, l’ordinamento degli studi universitari è stato innovato con la legge 15 maggio 1997, n. 127 (art. 17, comma 95) ed è stato consolidato con il Decreto MURST 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei». La riforma intende assicurare:
1.3. Gli strumenti della riforma 1.3.1. Il credito formativo Il cuore della riforma è dato dall’introduzione del credito formativo universitario (CFU). Il CFU è l’unità di misura del "carico di apprendimento", cioè della quantità standard di lavoro che è richiesta agli studenti per svolgere le attività di apprendimento. Si è convenuto che 1 CFU equivalga a 25 ore di attività e che la quantità standard di lavoro che uno studente è in grado di svolgere in un anno sia corrispondente a 60 CFU, pari a 1.500 ore. La struttura didattica responsabile di un corso di studi determina il numero dei crediti associato ad ogni attività didattica organizzata (lezioni, esercitazioni, lavoro sperimentale e pratico, seminari, tirocini, stages, studio guidato, studio individuale, elaborati, tesi e altre attività di formazione), che corrisponde al carico di lavoro standard previsto per lo studente per lo svolgimento di quell'attività. Ad esempio: la Facoltà di Giurisprudenza ha stabilito che una materia con valore formativo pari a 10 CFU comporta per lo studente: attività didattica in aula (le tradizionali lezioni c.d. frontali) per 60 ore; attività didattica integrativa (seminari, laboratorio e così via) per 15 ore; ed infine attività di studio individuale pari a 175 ore. Naturalmente, nel caso in cui gli studenti abbiano maturato crediti formativi in corsi post-secondari (cioè: svolti dopo il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore) presso il sistema scolastico o quello della formazione professionale regionale, gli stessi potranno essere riconosciuti a seguito di specifici accordi fra le università e le istituzioni organizzatrici per la loro valutazione ai fini del percorso universitario (come già in atto a seguito di apposite convenzioni fra alcune università e alcune regioni). In questa prospettiva il credito formativo è lo strumento che consente al sistema universitario, a quello scolastico ed a quello della formazione professionale di dialogare efficacemente. L’introduzione dei crediti può contribuire - ed è questo l’auspicio della riforma e dei riformatori - ad un forte miglioramento della didattica universitaria. Ciò può aversi a condizione che:
A ben vedere, si tratta di costruire, a partire dai crediti, percorsi di formazione organicamente programmati e contraddistinti da metodologie didattiche efficaci, in grado di favorire lo svolgimento di programmi che formino ben precisate conoscenze e competenze entro un tempo prevedibile. La scommessa da vincere e, insieme, la sfida che il sistema dei crediti lancia al sistema universitario è di rendere gli studi universitari fattibili senza pregiudicare il livello qualitativo della formazione. 1.3.2. Corsi di studio Nel nuovo sistema, le università rilasciano i seguenti titoli:
Per conseguire la laurea lo studente deve acquisire almeno 180 CFU, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell’Unione Europea. Per conseguire la laurea specialistica lo studente deve aver acquisito 300 CFU, sommando ai 180 CFU conseguiti per la laurea di primo livello altri 120 CFU per la laurea di secondo livello. Il numero di crediti che lo studente deve aver acquisito per conseguire il diploma di specializzazione deve essere compreso tra 300 e 360 crediti, sommando ai 300 CFU già conseguiti con la laurea specialistica almeno altri 60 CFU. In buona sostanza, poiché 60 CFU equivalgono ad un anno di attività, ne segue che ogni scuola di specializzazione, tranne che non sia diversamente disciplinata, durerà un solo anno. Infine, per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 CFU oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o laurea specialistica. Per ogni corso di studio è definita una durata normale in anni, proporzionale al numero totale di crediti, tenendo conto che ad un anno corrispondono 60 CFU. La durata normale dei corsi di laurea di primo livello è dunque di tre anni; la durata normale dei corsi di laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea; quella del master di un anno. Da questa regola deriva lo short title con cui la riforma è abitualmente conosciuta: "3+2", cioè i tre anni previsti per la laurea di primo livello ed i due previsti per quella di secondo livello. Attenzione: tra laurea di primo livello e laurea di secondo livello non esiste un legame obbligato e necessario, ma l’una è indipendente dall’altra, nel senso che un laureato in un corso triennale non necessariamente deve iscriversi ad un corso di laurea biennale, tranne che per l’esercizio della professione desiderata non sia richiesto il possesso del titolo relativo al corso biennale. 1.3.3. Classi di laurea ed obiettivi formativi I corsi di studi dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi sono raggruppati in classi di appartenenza, individuate da uno o più decreti ministeriali. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale. Per ogni classe di corsi di studio, sono individuati con decreto ministeriale gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli. Premesso che i decreti ministeriali hanno determinato per ciascuna classe, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni ambito disciplinare, deve segnalarsi che tali attività formative dagli stessi decreti ministeriali sono raggruppate in sei tipologie:
In parole povere, le attività elencate nelle lettere a), b) e c) rappresentano le attività (e dunque gli insegnamenti) irrinunciabili per ogni corso di studio; viceversa, le attività elencate nelle lettere d) ed f) rappresentano lo spazio di assoluta libertà formativa dello studente. La questione potrà essere meglio compresa leggendo il paragrafo di questa guida dedicato alle attività formative a libera scelta: per ora basti dire che il nuovo sistema consente allo studente di Giurisprudenza di studiare accanto al Diritto privato anche altre materie, ad esempio Psichiatria o Biochimica, se e nella misura in cui queste materie siano presenti negli insegnamenti dell’Ateneo. 1.4 Campusone Campusone è un progetto proposto dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane che ha come sua finalità il monitoraggio dell’efficacia dei nuovi percorsi formativi frutto dell’attuazione della riforma degli studi universitari. Il Corso di studi di Giurisprudenza dell’Ateneo di Catanzaro è stato voluto dalla Conferenza tra i corsi pilota del progetto per sperimentare i nuovi standard di qualità che segneranno le nuove funzioni ed il nuovo ruolo della Università italiana e costituiranno una nuova forma di garanzia per una loro valutazione trasparente ed attendibile. La capacità di raggiungere obiettivi di qualità mediante il costante impegno promosso a migliorare il processo formativo mediante un suo attento controllo e una sua costante valutazione, la capacità di sperimentare nuove forme di organizzazione dell’attività didattica, il desiderio di formare laureati in grado di competere nel nuovo mondo del lavoro sono gli elementi che definiscono il progetto. Le nuove funzioni proprie dei Corsi di Studio sono sostenute dal Comitato d’Indirizzo che vede coinvolti docenti e parti sociali e ciò non solamente per migliorare la funzione didattica in senso stretto, ma per sostenere una crescita del territorio mediante una costante relazione tra Università e mondo del lavoro al fine di consentire un più facile e proficuo accesso alle professioni. |