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La
valutazione in crediti dell’attività di apprendimento dello studente
si riflette anche sulla organizzazione didattica. Allo stato, esistono
le condizioni ottimali per realizzare integrazioni didattiche e
funzionali tra i vari insegnamenti, peraltro già sperimentati negli
anni trascorsi da alcuni docenti della Facoltà di Giurisprudenza.
Al
fine di assicurare condizioni organizzative uniformi, la Facoltà di
Giurisprudenza ha stabilito che gli insegnamenti afferenti ai corsi di
laurea di nuovo ordinamento potranno essere articolati in moduli
didattici sulla base delle seguenti regole.
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A. |
Ferma restando la responsabilità didattica del docente titolare dell’insegnamento,
singoli moduli, di durata non inferiore a 15 ore e non superiore a 30,
possono essere affidati ad altri professori o ricercatori afferenti al
medesimo settore scientifico disciplinare. In tal caso, l’affidamento
del modulo è stabilito dal Consiglio di Facoltà su richiesta del
docente titolare dell’insegnamento. |
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B. |
Il docente che sia titolare di un insegnamento ricompreso nell’ambito
formativo di base, caratterizzante o affine-integrativo (cioè: le
materie c.d. obbligatorie) ed al quale venga affidato altro
insegnamento, ricompreso nell’ambito delle attività formative a
scelta dello studente (cioè: le materie che potremmo ancora definire
facoltative), può organizzare moduli comuni ai detti insegnamenti. In
tal caso, l’impegno orario globale del docente non può essere
inferiore alle 80 ore di attività didattica in aula. Per la restante
quota oraria, pari alla differenza fra la somma delle ore di didattica
frontale previste per i singoli insegnamenti e le ore effettivamente
svolte, il docente che ha organizzato il modulo comune è tenuto a
prestare specifica attività didattica finalizzata al recupero dell’eventuale
deficit formativo individuale degli studenti interessati. |
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C. |
Il docente che sia titolare di un insegnamento ricompreso nell’ambito
formativo di base, caratterizzante o affine-integrativo (cioè: le
materie c.d. obbligatorie) ed al quale venga affidato altro
insegnamento, ricompreso nei medesimi ambiti formativi presso altro
corso di laurea, può organizzare moduli comuni ai detti insegnamenti.
In tal caso, l’impegno orario globale del docente interessato non può
essere inferiore alle 100 ore di attività didattica in aula. Per la
restante quota oraria, pari alla differenza fra la somma delle ore di
didattica frontale previste per i singoli insegnamenti e le ore
effettivamente svolte, il docente che ha organizzato il modulo comune è
tenuto a prestare specifica attività didattica finalizzata al recupero
dell’eventuale deficit formativo individuale degli studenti
interessati. Ovviamente, tale disciplina non trova applicazione quando
via sia mero rinvio tra l’uno e l’altro corso. |
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D. |
I docenti titolari di insegnamenti diversi possono organizzare moduli
comuni ai propri insegnamenti. In tal caso, nulla è innovato in
relazione all’impegno orario richiesto per ciascun insegnamento. |
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