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A. |
Gli esami relativi agli
insegnamenti aventi carattere obbligatorio od
opzionale nell’ambito del corso di laurea quadriennale in
Giurisprudenza o Scienza dell’Amministrazione già sostenuti dagli
studenti iscritti ai relativi corsi di laurea (vecchio ordinamento) che
abbiano optato per l’iscrizione ad uno dei corsi di laurea triennale
(nuovo ordinamento), sono considerati equivalenti agli insegnamenti
aventi la medesima denominazione ed afferenti ai medesimi settori
scientifico-disciplinari, con assegnazione di tutti i relativi crediti
previsti dai nuovi ordinamenti. |
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B. |
Tuttavia, in deroga a tale regola: |
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- |
Diritto Romano (nuovo ordinamento) è riconosciuto a condizione che lo
studente abbia superato gli esami di Istituzioni di Diritto Romano e di
Storia del Diritto Romano (vecchio ordinamento); |
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- |
Diritto dell’Unione Europea (nuovo ordinamento) è considerato
equivalente all’insegnamento di Diritto delle Comunità Europee
(vecchio ordinamento); |
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- |
Diritto della Navigazione (nuovo ordinamento) è considerato equivalente
all’insegnamento di Diritto dei Trasporti (vecchio ordinamento); |
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- |
Diritto del Lavoro (nuovo ordinamento) è considerato equivalente all’insegnamento
di Diritto del lavoro e sindacale (vecchio ordinamento). |
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C. |
Gli esami relativi agli
insegnamenti aventi carattere obbligatorio nell’ambito
del corso di laurea quadriennale in Giurisprudenza o Scienze dell’Amministrazione
già sostenuti dagli studenti iscritti ai relativi corsi di laurea
(vecchio ordinamento) transitati nel nuovo ordinamento, e che però non
siano più ricompresi nel relativo percorso formativo, sono utilmente
riconosciuti ai fini dell’attribuzione dei crediti relativi alle
attività formative a libera scelta ovvero alle "ulteriori
conoscenze" possedute dallo studente. A ciascuno dei predetti esami
sarà riconosciuto un valore di dieci
crediti. |
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D. |
La medesima regola vale per gli
insegnamenti aventi carattere
opzionale che non siano più ricompresi o non siano più attivati
nell’ambito dei nuovi ordinamenti. In tal caso, a ciascuno dei
predetti esami sarà riconosciuto un valore di cinque crediti. |
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E |
In ogni caso, la somma dei crediti riconosciuti sulla base dei criteri
stabiliti al punto C ed al punto D non
potrà essere globalmente superiore a venti.
Lo studente già laureato (ad esempio in Scienze politiche,
Economia, Giurisprudenza, Scienze dell’Amministrazione ecc.) può
chiedere l’immatricolazione ad un corso di laurea triennale. Ai fini
del riconoscimento dei crediti formativi (e cioè di ciò che
tradizionalmente si definiva come "convalida" delle materie
sostenute) trovano applicazione i criteri di cui ai punti che precedono.
Si ricorda che la convalida degli esami già sostenuti deve essere
deliberata dal Consiglio di Facoltà. |
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F. |
Per l’iscrizione agli anni successivi occorre che gli studenti
rispettino le seguenti regole: |
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1) |
Laurea triennale:
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1°
anno: |
se la somma dei crediti non supera 30 lo studente si iscrive al
ripetente nell’anno corrispondente;
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2°
anno: |
se la somma dei crediti non supera 70 lo studente si iscrive al
ripetente nell’anno corrispondente;
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3°
anno: |
se la somma dei crediti non supera 120 lo studente si iscrive al
ripetente nell’anno corrispondente.
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2) |
Laurea Specialistica:
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1°
anno: |
se la somma dei crediti non supera 210 lo studente si iscrive al
ripetente nell’anno corrispondente;
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2°
anno: |
se la somma dei crediti non supera 250 lo studente si iscrive al
ripetente nell’anno corrispondente.
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