FACOLTÀ di GIURISPRUDENZA

6. Opzione tra vecchio e nuovo ordinamento

Mentre lo studente che si immatricola nell’anno 2002 non può che seguire il nuovo ordinamento, allo studente già iscritto è data facoltà di scelta tra vecchio e nuovo ordinamento.

6.1. Che cosa succede se si resta nel vecchio ordinamento?

La Facoltà di Giurisprudenza ha stabilito che gli studenti già immatricolati nell’ordinamento quadriennale che non abbiano optato per uno dei nuovi corsi triennali (afferenti alle classi di Scienze Giuridiche, Servizi Giuridici, Scienze dell’Amministrazione) seguano le seguenti regole.

Gli studenti iscritti al corso di Laurea quadriennale in Giurisprudenza o Scienze dell’Amministrazione:

a)

frequenteranno le lezioni previste per le materie di nuovo ordinamento;

b)

sosterranno gli esami del relativo piano di studio (anche se relativi ad anni di corso precedenti a quello di iscrizione) per rinvio ai corrispondenti insegnamenti (obbligatori od opzionali) attivati nell’ambito dei corsi di nuovo ordinamento; i singoli docenti avranno cura di differenziare in modo pertinente il relativo percorso formativo (in questa guida, esiste un capitolo specifico con i programmi per gli studenti interessati);

c)

individueranno le materie opzionali fra quelle indicate nel precedente allegato A) ovvero fra le materie, non elencate nel predetto allegato, ma comunque ricomprese nei piani didattici dei corsi di laurea istituiti presso la Facoltà di Giurisprudenza sulla base del nuovo ordinamento, a condizione che le materie da loro scelte non siano già previste nel proprio piano di studio o non siano già state altrimenti sostenute; si ricorda che per esplicita deliberazione della Facoltà le materie c.d. "opzionali" o "complementari" possono essere liberamente scelte e variate dallo studente e che tale scelta deve essere effettuata annualmente, senza alcuna diversa ed ulteriore conseguenza sul piano di studio prescelto;

d)

gli studenti iscritti al corso di Laurea quadriennale in Giurisprudenza o Scienze dell’Amministrazione che abbiano inserito nel proprio piano materie opzionali non più attivate possono mantenerle ai soli fini dell’esame di profitto ovvero possono sostituirle con un pari numero di materie fra quelle elencate nel predetto Allegato A) ovvero fra le materie, non elencate nel predetto allegato, ma comunque ricomprese nei piani didattici dei corsi di laurea istituiti presso la Facoltà di Giurisprudenza sulla base del nuovo ordinamento, a condizione che le materie da loro scelte non siano già previste nel proprio piano di studio o non siano già state altrimenti sostenute. Tale opzione dovrà essere esercitata entro il 31 dicembre 2001 senza alcuna diversa ed ulteriore conseguenza sul piano di studio prescelto. L’esame di profitto delle materie opzionali non più attivate e mantenute ai soli fini dell’esame sarà sostenuto dinanzi alla commissione di esame competente in relazione al relativo insegnamento fondamentale.

6.2. Che cosa succede se si opta per il nuovo ordinamento?

La Facoltà di Giurisprudenza ha stabilito che:

A.

Gli esami relativi agli insegnamenti aventi carattere obbligatorio od opzionale nell’ambito del corso di laurea quadriennale in Giurisprudenza o Scienza dell’Amministrazione già sostenuti dagli studenti iscritti ai relativi corsi di laurea (vecchio ordinamento) che abbiano optato per l’iscrizione ad uno dei corsi di laurea triennale (nuovo ordinamento), sono considerati equivalenti agli insegnamenti aventi la medesima denominazione ed afferenti ai medesimi settori scientifico-disciplinari, con assegnazione di tutti i relativi crediti previsti dai nuovi ordinamenti.

B.

Tuttavia, in deroga a tale regola:

-

Diritto Romano (nuovo ordinamento) è riconosciuto a condizione che lo studente abbia superato gli esami di Istituzioni di Diritto Romano e di Storia del Diritto Romano (vecchio ordinamento);

-

Diritto dell’Unione Europea (nuovo ordinamento) è considerato equivalente all’insegnamento di Diritto delle Comunità Europee (vecchio ordinamento);

-

Diritto della Navigazione (nuovo ordinamento) è considerato equivalente all’insegnamento di Diritto dei Trasporti (vecchio ordinamento);

-

Diritto del Lavoro (nuovo ordinamento) è considerato equivalente all’insegnamento di Diritto del lavoro e sindacale (vecchio ordinamento).

C.

Gli esami relativi agli insegnamenti aventi carattere obbligatorio nell’ambito del corso di laurea quadriennale in Giurisprudenza o Scienze dell’Amministrazione già sostenuti dagli studenti iscritti ai relativi corsi di laurea (vecchio ordinamento) transitati nel nuovo ordinamento, e che però non siano più ricompresi nel relativo percorso formativo, sono utilmente riconosciuti ai fini dell’attribuzione dei crediti relativi alle attività formative a libera scelta ovvero alle "ulteriori conoscenze" possedute dallo studente. A ciascuno dei predetti esami sarà riconosciuto un valore di dieci crediti.

D.

La medesima regola vale per gli insegnamenti aventi carattere opzionale che non siano più ricompresi o non siano più attivati nell’ambito dei nuovi ordinamenti. In tal caso, a ciascuno dei predetti esami sarà riconosciuto un valore di cinque crediti.

E

In ogni caso, la somma dei crediti riconosciuti sulla base dei criteri stabiliti al punto C ed al punto D non potrà essere globalmente superiore a venti. Lo studente già laureato (ad esempio in Scienze politiche, Economia, Giurisprudenza, Scienze dell’Amministrazione ecc.) può chiedere l’immatricolazione ad un corso di laurea triennale. Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi (e cioè di ciò che tradizionalmente si definiva come "convalida" delle materie sostenute) trovano applicazione i criteri di cui ai punti che precedono. Si ricorda che la convalida degli esami già sostenuti deve essere deliberata dal Consiglio di Facoltà.

F.

Per l’iscrizione agli anni successivi occorre che gli studenti rispettino le seguenti regole:

1)

Laurea triennale:

1° anno:

se la somma dei crediti non supera 30 lo studente si iscrive al ripetente nell’anno corrispondente;

2° anno:

se la somma dei crediti non supera 70 lo studente si iscrive al ripetente nell’anno corrispondente;

3° anno:

se la somma dei crediti non supera 120 lo studente si iscrive al ripetente nell’anno corrispondente.

2)

Laurea Specialistica:

1° anno:

se la somma dei crediti non supera 210 lo studente si iscrive al ripetente nell’anno corrispondente;

2° anno:

se la somma dei crediti non supera 250 lo studente si iscrive al ripetente nell’anno corrispondente.

     

N.B: Potendo sostenere gli esami dell’anno precedente fino alla fine dell’anno accademico (appelli di dicembre-febbraio), è fatta salva per gli studenti la possibilità di iscriversi con riserva , entro il termine di scadenza, all’anno successivo.