FACOLTÀ di GIURISPRUDENZA

7. Trasferimento da un corso di laurea ad altro corso di laurea

Nel caso di trasferimento da un corso di laurea triennale afferente ad una classe ad altro corso di laurea, afferente alla stessa o a diversa classe di laurea triennale, troveranno applicazione le seguenti regole:

a)

saranno riconosciuti tutti i crediti già acquisiti relativamente agli insegnamenti ricompresi tra le attività formative di base, caratterizzanti, affini ed integrative del corso di provenienza a condizione che abbiano la medesima denominazione ed appartengano al medesimo settore scientifico-disciplinare;

b)

in deroga a quanto previsto al punto a: Diritto privato (classe Scienze dell’amministrazione e Servizi giuridici) si considera equivalente a Diritto Privato I (classe Scienze Giuridiche); Diritto privato II (classe Scienze Giuridiche) si considera equivalente a Diritto Privato (classe Scienze dell’amministrazione e Servizi giuridici); per gli studenti provenienti dal corso di laurea in Giurisprudenza e che si trasferiscono ai corsi di laurea delle classi Servizi giuridici e Scienze dell’Amministrazione, l’esame di Istituzioni di diritto privato I verrà riconosciuto per un valore di 4 CFU sugli 8 previsti per l’insegnamento di Diritto privato di uno dei corsi indicati;

c)

nel caso in cui il numero dei crediti attribuiti ad una materia nel corso di provenienza sia inferiore a quello previsto nel corso di destinazione, l’interessato è tenuto ad integrare i crediti mancati secondo modalità concordate con il docente dell’insegnamento; il voto di profitto è in tal caso assegnato dal docente del corso di destinazione a seguito della verifica dell’integrazione formativa richiesta;

d)

nel caso in cui il numero dei crediti attribuiti ad una materia nel corso di provenienza sia superiore a quello previsto nel corso di destinazione l’interessato può mantenere i crediti in eccedenza con imputazione dei medesimi nell’ambito delle attività formative a libera scelta;

e)

saranno riconosciuti tutti i crediti già acquisiti relativamente agli insegnamenti ricompresi tra le attività formative a libera scelta fino alla concorrenza dei crediti formativi previsti a tal fine nel corso di destinazione;

f)

nel caso in cui un insegnamento ricompreso tra le attività formative di base, caratterizzanti, affini ed integrative del corso di provenienza non sia previsto come tale nel corso di destinazione, i relativi crediti saranno considerati acquisiti nell’ambito delle attività formative a libera scelta fino alla concorrenza dei crediti formativi previsti a tal fine nel corso di destinazione;

g)

in ogni caso, l’interessato dovrà conseguire ai fini della laurea tutti i crediti previsti per gli insegnamenti ricompresi tra le attività formative di base, caratterizzanti, affini ed integrative (cioè: per uno degli insegnamenti obbligatori) del corso di destinazione.