FACOLTÀ di GIURISPRUDENZA

8. Trasferimento da altra sede verso la Facoltà di Catanzaro

Nel caso di trasferimento verso la Facoltà di Catanzaro, si applicano le seguenti regole.

A.

Trasferimento di studente iscritto nelle sede di provenienza al corso quadriennale che opta - al momento del trasferimento nella sede di Catanzaro - per il nuovo ordinamento:

a)

in tal caso, si applicano le stessa regole previste per l’opzione dal vecchio al nuovo ordinamento per gli studenti già iscritti presso la Facoltà di Catanzaro;

b)

in ogni caso, l’interessato dovrà conseguire ai fini della laurea triennale tutti i crediti previsti per gli insegnamenti ricompresi tra le attività formative di base, caratterizzanti, affini ed integrative (cioè: per uno degli insegnamenti obbligatori) del corso di destinazione.

B.

Trasferimento di studente iscritto nelle sede di provenienza al corso quadriennale che opta - al momento del trasferimento nella sede di Catanzaro - per il mantenimento dell’ordinamento di origine:

a)

in tal caso, saranno riconosciuti tutti gli esami già sostenuti relativi alle materie aventi la stessa denominazione ed appartenenti allo stesso settore scientifico disciplinare; in ogni caso, ai fini del conseguimento della laurea lo studente dovrà superare tutti gli esami previsti come obbligatori ed un numero di esami opzionali pari a quello previsto nel piano di studi predisposto dalla Facoltà;

b)

si ricorda che nell’anno accademico 2002-2003 il trasferimento presso la Facoltà di Catanzaro può aversi soltanto in relazione agli anni di corso non disattivati.

C.

Trasferimento di studente già iscritto nelle sede di provenienza al corso triennale:

a)

saranno riconosciuti tutti i crediti già acquisiti relativamente agli insegnamenti ricompresi tra le attività formative di base, caratterizzanti, affini ed integrative del corso di provenienza (cioè le materie obbligatorie) a condizione che abbiano la medesima denominazione ed appartengano al medesimo settore scientifico-disciplinare;

b)

nel caso in cui il numero dei crediti attribuiti ad una delle materie obbligatorie nel corso di provenienza sia inferiore a quello previsto nel corso di destinazione l’interessato è tenuto ad integrare i crediti mancanti secondo modalità concordate con il docente dell’insegnamento; il voto di profitto è in tal caso assegnato dal docente del corso di destinazione a seguito della verifica dell’integrazione formativa richiesta;

c)

nel caso in cui il numero dei crediti attribuiti ad una delle materie obbligatorie nel corso di provenienza sia superiore a quello previsto nel corso di destinazione l’interessato può mantenere i crediti in eccedenza con imputazione dei medesimi alle attività formative a libera scelta;

d)

saranno riconosciuti tutti i crediti già acquisiti relativamente agli insegnamenti ricompresi tra le attività formative a libera scelta nel corso di provenienza fino alla concorrenza dei crediti formativi previsti a tal fine nel corso di destinazione;

e)

nel caso in cui un insegnamento obbligatorio del corso di provenienza non sia previsto come tale nel corso di destinazione, i relativi crediti saranno considerati acquisiti nell’ambito delle attività formative a libera scelta fino alla concorrenza dei crediti formativi previsti a tal fine nel corso di destinazione.

      

Si ricorda che il piano di studio dello studente trasferito, sia per quanto riguarda le materie convalidate, sia per quanto attiene alla definizione del nuovo piano, dovrà essere approvato dal Consiglio di Facoltà.